fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Antenne televisive, edificio in condominio, installazione

Edificio in condominio, installazione d’apparecchi per la ricezione di programmi radiotelevisivi, il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive.

Pubblicato il 14 April 2021 in Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 6088/2021 pubblicata il 09/04/2021

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. /18 promossa da:

XXX, c.f.

KKK, c.f.

YYY, c.f.

con il patrocinio degli avv.:

Parte attrice

contro

CONDOMINIO ZZZ n. 6, c.f., in persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro tempore dr.,

con il patrocinio degli avv.:

Parte convenuta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 20/04/2018, i sig.ri XXX, KKK e YYY, premesso di essere proprietari di un appartamento sito nell’edificio di ZZZ n. 6, evocavano in giudizio l’omonimo Condominio ed esponevano:

che era loro intenzione, dovendo provvedere alla ristrutturazione del proprio appartamento, installare un motore per il condizionamento dell’aria e l’antenna TV su una parete cieca posizionata oltre il tetto, su una falda a sbalzo ove era già presente altro motore di condizionamento; che per poter accedere al tetto del fabbricato in Condominio in ZZZ 6, si poteva passare attraverso una botola sita nel soffitto del pianerottolo dell’ultimo piano, il cui accesso, tuttavia, era intercluso da un cancello ivi installato; che gli esponenti avevano chiesto copia delle chiavi del citato cancello all’amministratore del Condominio, sig. ***, senza successo; che alla riunione dell’assemblea del Condominio di ZZZ 6, del 26.10.2017, l’assemblea rifiutava le richieste avanzate dagli esponenti di potervi installare anche il loro motore di condizionamento dell’aria, deliberava che rimanessero chiusi a chiave i cancelli nei pianerottoli condominiali e che le relative chiavi rimanessero esclusivamente in possesso dei proprietari degli appartamenti siti oltre i cancelli.

Ciò esposto, XXX, KKK e YYY chiedevano all’intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, sospendere l’efficacia della delibera assembleare del 26.10.2017 relativamente al punto 2 e 4 all’ordine del giorno ove si impedisce l’installazione di un motore di condizionamento sulla copertura del fabbricato agli attori e per la legittimazione del mantenimento dei cancelli sulle scale e pianerottoli condominiali presa dal Condominio ZZZ, 6 Roma;

2. nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullare la delibera dell’assemblea del 26.10.2017 adottata dal Condominio di ZZZ, 6 Roma relativamente al punto 2 e 4 all’ordine del giorno;

3. accertare e dichiarare che i condomini XXX, KKK ed YYY hanno diritto di accedere liberamente in tutte le aree comuni del fabbricato in Codominio sito in ZZZ, 6;

4. accertare e dichiarare l’illegittimità della presenza di cancelli chiusi a chiave siti nei pianerottoli della scala del Condominio in ZZZ, 6 che impediscono ai condomini il pari uso e godimento delle aree comuni;

5. accertare e dichiarare l’illegittimità nell’impedimento da parte del Condominio e dell’assemblea di consentire l’accesso agli attori alle coperture del fabbricato in Condominio in ZZZ, 6 e per l’effetto ordinare al Condominio in, ZZZ, 6, in persona dell’amministratore pro-tempore *** a rimuovere tutti i cancelli siti nelle scale condominiali e/o nei pianerottoli e/o di consegnare le relative chiavi a tutti i condomini compresi gli attori onde consentire il libero godimento agli stessi delle aree comuni;

7. accertare e dichiarare il diritto degli attori di accedere alle coperture del fabbricato del Condominio ZZZ, 6 Roma ed ivi potervi installare un motore di condizionamento e l’antenna della Televisione;

8. condannare il Condominio convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge”.

Si costituiva il CONDOMINIO ZZZ n. 6, contestando in fatto e in diritto la fondatezza della domanda ed esponendo:

che le uniche superfici piane della copertura (i.e. lastrico solare e locale magazzino che su esso insiste) non costituivano beni condominiali, bensì pertinenze dell’appartamento sito all’interno 9 ad esso appartenenti in via esclusiva in virtù di apposito titolo; che non era possibile accedere al tetto per il tramite dell’apertura sita sul soffitto del pianerottolo dell’ultimo piano, da tempo convertita, dopo la vendita del detto locale magazzino, in lucernario a vetrata fissa, residuando l’appartamento sito all’interno 9 quale unica via di ingresso alla copertura del palazzo in caso di necessità manutentive; che tali circostanze erano state già rappresentate dall’amministratore agli odierni attori;

che nell’ambito del procedimento mediatorio l’esponente Condominio si era reso disponibile a verificare la possibilità, per gli attori, di posizionare il motore del condizionatore sulle parti ad uso comune, ad eccezione del terrazzo poiché di proprietà privata nonché delle coperture residuali, costituite unicamente da superfici inclinate (a falde spioventi con orditura in travetti di legno e tegole), per loro natura inidonee a tollerare ancoraggi;

che a tal fine il Condominio aveva formulato agli odierni attori la proposta di collocare il manufatto presso il pianerottolo sito al piano III, sulla parete esterna adiacente al loro appartamento; che tale proposta non era stata accettata dagli istanti, dichiaratisi impossibilitati “…allo stato, a poter decidere l’opzione più consona per il posizionamento del condizionatore…”.

In relazione a quanto precede, parte convenuta chiedeva all’intestato Tribunale di rigettare la domanda proposta dai sig.ri ***, con condanna per gli attori ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali come per legge.

All’udienza del 26/09/2018 venivano assegnati i termini previsti dall’art. 183, co. 6°, c.p.c.. L’istruttoria si esauriva nell’acquisizione dei documenti depositati, non essendo stati ammessi i mezzi di prova orale e la C.t.u. richiesti dalle parti come da ordinanza del 2/4/2019. A seguito di un rinvio d’ufficio per l’emergenza epidemiologica, all’udienza del 12/1/2021 le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta ed erano assegnati i termini di legge per conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per una migliore disamina delle domande articolate da parte attrice, si rende opportuno in via preliminare descrivere brevemente l’attuale configurazione strutturale della copertura dell’edificio.

Quest’ultima risulta costituita dal lastrico solare e da un locale in passato adibito dal Condominio a deposito dei cassoni d’acqua – entrambi pacificamente divenuti di proprietà esclusiva del proprietario dell’appartamento identificato dall’interno n. 9 – nonché, per il resto, da superfici inclinate a falde spioventi.

Ciò posto, gli attori hanno impugnato la delibera assembleare del 26/10/2017 nella parte, corrispondente al punto n. 2 all’ordine del giorno, in cui è stata loro negata la possibilità di installare il motore esterno del condizionatore sulla copertura dell’edificio e, segnatamente, su una parete esterna adiacente il tetto ove è già presente altro motore di condizionamento, installato dal titolare dell’appartamento sito all’ultimo piano.

Ad avviso di parte attrice, tale delibera dovrebbe reputarsi illegittima perché adottata in violazione dell’art. 1102 c.c., in forza del quale ciascun condomino può servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione e che non precluda agli altri condomini di farne parimenti uso.

Invero, è innegabile che il condomino di un edificio sia comproprietario, ex art. 1117 c.c., dell’intero muro perimetrale e che, ai sensi dell’art. 1102 c.c., ciascun condomino possa servirsi, nel suo interesse, del muro comune anche in punti diversi da quelli corrispondenti all’ubicazione della sua proprietà esclusiva, purché tale utilizzo, conformemente alla disposizione citata, non sia contrario agli interessi della comunione e non impedisca l’esercizio degli altri partecipanti.

Nel caso di specie occorre, tuttavia, considerare che l’unica via di accesso alla copertura dell’edificio e, dunque, alla parete ove gli attori intenderebbero posizionare l’unità esterna del condizionatore, è rappresentata dalle porzioni di proprietà esclusiva del condomino titolare dell’appartamento identificato con l’interno n. 9.

Parte attrice non condivide tale asserzione, sostenendo che arbitrariamente sia stata chiusa, in passato, la “botola”, sita sul soffitto del pianerottolo dell’ultimo piano, che in passato era adibita a punto di accesso alle coperture del fabbricato e costituiva una “servitù di passaggio”. Sul punto, nella comparsa il Condominio convenuto effettivamente riconosce che tale apertura fosse originariamente “utilizzata quale passaggio per il locale magazzino ma convertita, dopo la vendita di detto locale (e la contestuale estinzione della servitù di passaggio per il tramite di detta apertura), in lucernario a vetrata fissa”; nella memoria successivamente depositata ex art. 183, comma 6°, n. 2, l’ente convenuto ha precisato che tale “botola” non ha mai costituto un punto di accesso al tetto fruibile dai condòmini e che essa era stata saltuariamente utilizzata per consentire di accedere al locale magazzino (precedentemente alla sua vendita) da parte dei soli tecnici e per le sole esigenze manutentive.

Ad ogni modo, deve rilevarsi che parte attrice, nel presente giudizio, non ha proposto alcuna domanda avente ad oggetto l’accertamento della esistenza di una “servitù di passaggio” alla copertura dello stabile per il tramite della suddetta “botola”, né tantomeno ha richiesto il ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla trasformazione della stessa in lucernario a vetrata fissa.

Peraltro, la documentazione fotografica prodotta in causa non consente di stabilire con certezza il posizionamento del punto di sbocco dell’attuale lucernario sulle coperture né di valutare quale sarebbe l’effettiva utilità di un ipotetico passaggio attraverso il relativo varco ai fini dell’installazione e manutenzione dell’unità esterna del condizionatore sulla parete indicata dagli attori.

Così stando le cose, sulla base della configurazione strutturale della copertura dell’edificio come descritta sopra deve ribadirsi che la parete esterna della falda del tetto (ove risulta già presente il motore del condizionatore del condomino titolare dell’appartamento sito all’ultimo piano), presso la quale gli odierni attori intenderebbero posizionare l’unità esterna del proprio condizionatore, sarebbe raggiungibile esclusivamente passando attraverso le porzioni di proprietà esclusiva del condomino titolare dell’appartamento identificato con l’interno n. 9.

Ne consegue che la suddetta installazione del condizionatore implicherebbe la necessità di costituire, in difetto della relativa domanda giudiziale, una servitù in favore degli attori e a carico della proprietà esclusiva del condomino titolare dell’appartamento di cui all’interno n. 9 – non evocato nel presente giudizio – avente ad oggetto sia il passaggio attraverso la sua proprietà per le necessarie attività manutentive, sia la tolleranza delle immissioni (rumori, vibrazioni) che inevitabilmente deriverebbero dalla collocazione del motore del condizionatore in posizione adiacente alle parti di sua titolarità esclusiva.

Per le suesposte ragioni, la domanda deve sul punto essere rigettata. Parte attrice ha proposto impugnazione, altresì, relativamente al punto n. 4 all’ordine del giorno della delibera assembleare del 26/10/2017, nella parte in cui è stato deliberato il mantenimento dei cancelli che delimitano l’accesso ai pianerottoli siti ai piani II e IV, le cui chiavi sono nella disponibilità esclusiva dell’amministratore e dei condomini che proprietari degli appartamenti ubicati oltre i cancelli. Gli odierni attori hanno dunque domandato all’intestato Tribunale di voler ordinare al Condominio convenuto la rimozione dei summenzionati cancelli e/o di consegnare le relative chiavi a tutti i condomini.

Giova premettere che, a norma dell’art. 1117 c.c., i pianerottoli e i vani scale rientrano tra le parti che devono presumersi comuni, sicché, in assenza di titolo contrario, essi appartengono a tutti i condomini, senza che possa annettersi rilievo alla circostanza che, ad esempio, il pianerottolo non sia di fatto utilizzato dagli altri condomini. Secondo orientamento consolidato della Corte di Cassazione, infatti, “Le scale e i relativi pianerottoli, negli edifici in condominio, costituiscono strutture essenziali del fabbricato e rientrano, in assenza di una diversa disposizione, fra le parti comuni, anche se sono poste a servizio solo di alcuni proprietari dello stabile” (cfr. Cass. Sez. II, 20.3.2015, n. 5657; Cass. Sez. VI, 9.3.2016, n. 4664).

Invero, se a norma dell’art. 1102 c.c. tutti i condomini sono liberi di usare la cosa comune, ciò non deve implicare la sottrazione della cosa stessa agli altri condomini.

Al riguardo, è stato affermato in giurisprudenza che “L’uso della cosa comune e i lavori per il miglior godimento della stessa ex art. 1102 c.c. non possono mai concretizzarsi nell’appropriazione sostanziale del bene mediante un sostanziale spoglio degli altri comproprietari o condomini, sicché l’effettuazione di lavori che incorporino nella proprietà individuale parti condominiali quali le scale e il pianerottolo si concretizzano in una turbativa del possesso che legittima il condominio o uno dei singoli condomini alla relativa azione di manutenzione, a nulla rilevando che tali parti comuni siano poste a servizio esclusivo di una porzione dello stabile di proprietà esclusiva”. “…qualora la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell’ambito dell’uso frazionato consentito, ma nell’appropriazione di parte della cosa comune, per legittimare la quale è necessario il consenso negoziale di tutti i partecipanti che – trattandosi di beni immobili – deve essere espresso in forma scritta “ad substantiam” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. II, 11.9.2020 n. 18929).

In senso analogo, si veda anche Cass. Sez. II, 20.3.2015 n. 5657, la quale evidenzia che la condominialità non potrebbe venir meno per effetto di una delibera non assunta all’unanimità o di un regolamento non contrattuale, sicché “non potendo formare oggetto di decisione assembleare a maggioranza, sono assolutamente nulle le deliberazioni delle assemblee condominiali lesive dei diritti di proprietà comune”. In definitiva, l’installazione di cancelli a chiusura dei pianerottoli potrebbe reputarsi legittima soltanto in presenza del consenso manifestato per iscritto dalla totalità dei condomini e, quindi, di un regolamento contrattuale o di una delibera assembleare adottata all’unanimità non solo di tutti i presenti ma anche di tutti i proprietari di appartamenti all’interno dell’edificio.

Orbene, nel caso di specie parte convenuta si è limitata a asserire aprioristicamente che la scelta relativa all’installazione dei cancelli sia stata “condivisa a suo tempo dall’intero Condominio”, senza tuttavia fornire nel presente giudizio alcuna prova circa il fatto che tale installazione sia effettivamente stata autorizzata dall’assemblea all’unanimità. Parimenti, nulla risulta in proposito dal regolamento condominiale.

Non può invocarsi in senso contrario la circostanza che la presenza dei cancelli sia stata sino ad ora tollerata da tutti i condomini: tale tolleranza può spiegarsi in relazione alla limitata utilità ritraibile dallo spazio de quo, ma può venir meno in qualsiasi momento, anche ad opera di uno dei condòmini che reclami, come hanno fatto i sig.ri *** in questo giudizio, il ripristino della possibilità di godimento comune dello spazio in questione.

Alla luce delle suesposte motivazioni, deve pertanto dichiararsi la nullità della delibera assembleare del 26/10/2017, relativamente al punto 4 all’ordine del giorno. Il Condominio dovrà pertanto attivarsi al fine di rimuovere i cancelli ubicati nei pianerottoli di cui al II e al IV piano, ovvero, come richiesto in alternativa dagli attori, l’amministratore dovrà provvedere a consegnare le relative chiavi a tutti i condomini.

Resta da esaminare la domanda degli attori intesa ad accertare e dichiarare il loro diritto di installare l’antenna televisiva sulla copertura del fabbricato del Condominio di ZZZ n. 6.

In proposito, occorre richiamare il D.L.vo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) il quale, all’art. 91, dispone che “Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra”.

Analogamente, l’art. 209 dispone che il proprietario non possa opporsi alla installazione sulla sua proprietà di “antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali”, con il limite che “Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, ne’ arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi”.

L’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione qualifica il c.d. diritto di antenna alla stregua di un diritto soggettivo perfetto e assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all’informazione.

Il riconoscimento di tale diritto, tuttavia, incontra un limite nella tutela dell’altrui diritto di proprietà, nonché nel principio della necessità. In particolare, in caso di edifici condominiali, il sacrificio imposto al proprietario che debba tollerare l’installazione di antenne televisive altrui si giustifica solamente qualora l’avente diritto non possa utilizzare a tal fine spazi propri o condominiali.

Ha in proposito statuito la S. Corte: “Con riguardo ad un edificio in condominio ed all’installazione d’apparecchi per la ricezione di programmi radiotelevisivi, il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della legge 6 maggio 1940, n. 554 e 231 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (ed attualmente regolato dagli artt. 91 e 209 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259), è subordinato all’impossibilità per l’utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, poiché il diritto all’installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l’antenna” (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9427 del 21/04/2009).

La citata sentenza soggiunge altresì che il diritto di antenna “va coordinato con la esistenza di una effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini … e quindi con il dovere della proprietà servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni” (v. Cass. n. 9427/2009; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16865 del 07/07/2017).

Come rilevato, nel caso di specie si tratterebbe non già di riconoscere il diritto degli attori di installare l’antenna sulla proprietà esclusiva altrui, quanto di imporre al proprietario dell’appartamento sito all’ultimo piano di consentire il passaggio nella sua proprietà al fine del compimento delle attività necessarie all’installazione dell’antenna e della successiva manutenzione.

Orbene, sebbene in forza della richiamata normativa ciò non costituirebbe in sé un limite insuperabile all’installazione dell’antenna (astraendo dal fatto che il proprietario interessato non è stato evocato in giudizio), deve rilevarsi come, nel caso di specie, la domanda risulti carente in quanto all’allegazione di un’effettiva esigenza da soddisfare, all’indicazione delle modalità con cui si vorrebbe soddisfarla e all’inesistenza di soluzioni di minore disagio individuale e collettivo.

Non è stato infatti indicato in modo sufficientemente specifico il punto preciso in cui l’antenna dovrebbe essere installata, né è stato indicato quale debba essere il percorso dei cavi di collegamento dell’antenna all’appartamento dell’istante e su quali proprietà, individuali e/o comuni, tale percorso dovrebbe snodarsi. Parimenti, non è stato dimostrato che la soluzione prospettata da parte attrice sia l’unica tecnicamente possibile ovvero preferibile alle altre, né è stata provata la necessità di parte attrice di installare l’antenna anche in relazione alla presenza di altra antenna centralizzata, già presente sulla copertura condominiale.

Pertanto, nel caso di specie non può reputarsi soddisfatto l’onere probatorio che la normativa e la giurisprudenza testé citate richiedono al fine del riconoscimento in concreto del diritto di antenna.

Per tali ragioni, la domanda deve essere rigettata.

Per quanto concerne le spese di giudizio, in ragione dell’accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice, si ravvisa soccombenza reciproca e si ritiene equo, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

Va rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal Condominio, già per il solo fatto che la responsabilità aggravata di cui alla citata norma presuppone una soccombenza totale, non potendosi emettere condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti della parte le cui ragioni abbiano trovato pur parziale accoglimento (cfr., ex multis, Cass., Sez. II, 14.4.2016, n. 7409; Cass., sez. II, 12.10.2009, n. 21590).

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

rigetta l’impugnazione riguardo alla delibera di cui al punto n. 2 dell’ordine del giorno approvata dall’assemblea del CONDOMINIO ZZZ N. 6 all’adunanza del 26/10/2017;

dichiara la nullità della delibera di cui al punto n. 4 all’ordine del giorno approvata dalla stessa assemblea del 26/10/2017 e condanna il CONDOMINIO ZZZ N. 6 ad attivarsi al fine di far rimuovere i cancelli presenti nei pianerottoli ubicati ai piani II e IV dello stabile ovvero a consegnare le relative chiavi a tutti i condomini; rigetta la domanda degli attori avente ad oggetto l’accertamento del diritto dei medesimi di accedere alle coperture del fabbricato per installarvi un motore di condizionamento e l’antenna televisiva.

Compensa interamente fra le parti le spese di lite.

Roma, 9.4.2021

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati