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Anzianità servizio maturata con contratti a termine

La sentenza riafferma il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. L’anzianità maturata con contratti a termine deve essere valutata ai fini della progressione di carriera, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino una differenza di trattamento.

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Pubblicato il 2 aprile 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. NOME COGNOME presidente dott. NOME COGNOME consigliera rel. dott. NOME COGNOME consigliera All’udienza del 12.9.2024, all’esito della camera di consiglio, come da dispositi separato, ha emesso la seguente

SENTENZA N._466_2024_- N._R.G._00000460_2023 DEL_24_03_2025 PUBBLICATA_IL_25_03_2025

nella causa iscritta al N. RG. 460/2023 promossa

– appellante –

Avv. NOME COGNOME contro – appellato – Avv.te NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME

– appellata –

contumace Avente ad oggetto:

appello avverso la sentenza n. 253/2023 del Tribunale Arezzo giudice del lavoro, pubblicata il 21.6.2023, non notificata

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE odierna appellante, è dipendente a tempo indetermina dell’ dal 21.12.1998, da ultimo inquadrata nell’area C, compar funzioni centrali, livello economico 2, profilo professionale delle attiv amministrative.

Prima dell’assunzione a tempo indeterminato, l’attri aveva lavorato per l’ente di previdenza in forza di un contratto a termin stipulato per la sostituzione di una dipendente in maternità, svoltosi n periodo 7.1.1998 – 10.12.1998.

2.

Nel 2022 la lavoratrice ha partecipato a una procedura selettiva per tito diretta alla progressione economica orizzontale, nell’ambito della qua 341 posti erano riservati alla progressione, con decorrenza dal 1.1.202 dal livello economico 2 al livello 3 dell’area e del profilo di appartenen 3. In quella procedura l’attrice si è classificata al posto n. 363 de graduatoria, approvata con determinazione DCRU n. 607/2022 riformulata con determinazione DCRU n. 35/2023, risultando idonea, m non vincitrice.

4. E’ poi incontroverso che, quanto al titolo rappresentato dall’anziani l’amministrazione abbia valutato unicamente il periodo di serviz prestato dalla lavoratrice dopo l’assunzione a tempo indeterminato, n computandovi invece il lavoro prestato nel corso del contratto a termin E’ pure pacifico che, ove al contrario quel servizio fosse stato valuta avrebbe maturato il punteggio finale di 72,75 punti (anzic 71,50) e si sarebbe così collocata alla posizione 316 della graduatoria, t i vincitori.

5. Dopo avere contestato stragiudizialmente la legittimità degli esiti de procedura, la lavoratrice ha agito davanti al Tribunale di Arezz assumendo violazione, parte dell’ del divieto discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato, contenu nella clausola 4 dell’Accordo quadro attuato con la direttiva 1999/70 C che avrebbe imposto, nella specie, all’amministrazione di riconosce l’anzianità maturata nel corso del rapporto a termine e di conseguenza attribuirle una posizione in graduatoria utile alla progressione economi nel livello superiore. 6.

L’attrice ha quindi rivendicato in tesi, in confronto dell’ente e della colle NOME COGNOME, collocatasi in graduatoria alla posizione 3 (l’ultima utile per l’acquisizione della progressione), il proprio diritto riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio e quindi all’attribuzio del livello economico 3 dell’area C Comparto Funzioni Centrali, prof professionale delle attività amministrative, con decorrenza dal 1.1.202 Ha chiesto di conseguenza la condanna dell’ a corrisponderle differenze tra il trattamento retributivo in godimento e quello che sarebbe spettato ove fosse stata correttamente inquadrata. In ipotesi concluso per la ripetizione della procedura e, in ulteriore subordine, p la condanna dell’ a risarcirle il danno che le avrebbe cagiona l’illegittima formulazione della graduatoria, che ha quantificato in u somma corrispondente alle differenze stipendiali tra il livello economico e il livello economico 3 dell’area C Comparto Funzioni Centrali, prof professionale delle attività amministrative, o in quella diversa comunq ritenuta di giustizia.

7. La controinteressata è rimasta contumace, mentre si è costituito l per resistere, assumendo la correttezza della graduatoria, in quanto bando avrebbe previsto la valutazione del solo servizio prestato a tem indeterminato.

Previsione che sarebbe stata del tutto legittima, in quan il servizio svolto da nel corso del rapporto a termine non sareb stato paragonabile a quello di un dipendente a tempo indetermina facendosi questione di un contratto concluso “in assenza di qualsivog selezione/valutazione parte dell’amministrazione, median reclutamento dalle liste di collocamento, per sopperire o meg “tamponare” alle esigenze eccezionali e temporanee inerenti la funzional della struttura in questione” (così testualmente la memoria di primo gra dell’istituto di previdenza). Secondo l’ente quindi “temporaneità, specifi modalità di svolgimento e causalità caratterizzanti detto rappor lavorativo a termine stipulato in sede locale, definito nel tempo e n contenuto, unitamente all’elemento di cesura intercorso tra detto rappor ed il successivo contratto di formazione lavoro (finalizzato a stabilizzazione), nonché l’assenza di modalità di selezione” avrebbe nettamente differenziato il rapporto a termine da quello successivo tempo indeterminato intercorso tra le parti e avrebbero pertanto integra le “ragioni oggettive derogatorie rispetto alla clausola 4 dell’accordo quad di cui alla direttiva 1990/70UE” (così ancora la memoria dell’ 8. In ogni caso, secondo l’ente convenuto, la direttiva neppure sta applicabile nella specie, in quanto il contratto a termine si era svo interamente prima della scadenza del termine previsto per trasposizione della direttiva stessa. L’ente ha concluso quindi davanti Tribunale per il rigetto delle domande avversarie.

9.

Il primo giudice ha respinto il ricorso, ritenendo decisivo il fatto che contratto a termine fosse stato stipulato, e la prestazione svol interamente prima della scadenza del termine per la trasposizione de direttiva.

10. La lavoratrice impugna la decisione davanti a questa Corte e chiede la riforma e quindi l’accoglimento delle conclusioni già svolte primo grado, censurando il decisum in quanto si discosterebbe da u consolidata giurisprudenza, di legittimità e di merito, secondo cui previsioni della direttiva sarebbero applicabili “anche nell’ipotesi in cu rapporto a termine sia antecedente alla data …, di entrata in vigore de direttiva, perchè, in assenza di espressa deroga, il diritto dell’Unione applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza de precedente disciplina” (così l’atto di appello, citando Cass.15231/2020 11. La parte ha poi richiamato gli ulteriori argomenti svolti nel ricor di primo grado e rimasti assorbiti (segnatamente quanto all’inesistenza ragioni oggettive di deroga al principio paritario) e ha concluso come quell’atto.

12.

Si è costituito l’ , chiedendo il rigetto dell’appello, mentre controinteressata è rimasta contumace.

13.

Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Cor non condivide l’assunto del Tribunale in ordine all’inapplicabilità ne specie della direttiva 99/70, in ragione dell’epoca di svolgimento d rapporto a tempo determinato, che era già esaurito alla scadenza d termine previsto per l’attuazione della direttiva stessa (circostanza ques in fatto del tutto pacifica).

La soluzione preferita nella senten impugnata contravviene infatti un consolidato indirizzo di legittimità (c questa Corte convintamente aderisce), secondo cui “”la clausola dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito da direttiva 99/70/CE , di diretta applicazione, impone al datore di lavo pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e de sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità di serviz maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesim misura prevista per il dipendente assunto “ab origine” a tem indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichi la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell’ ipotesi cui il rapporto a termine sia anteriore all’entrata in vigore della diretti perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell’Unione si applica a effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplin (così da ultimo, ma ex plurimis Cass. 1845/2023).

Da tali principi non è ragione di discostarsi, così che, facendosi nella specie questione propr di effetti attuali di rapporti negoziali sorti prima dell’entrata in vigore de direttiva, deve senz’altro valutarsi la legittimità della condot dell’amministrazione alla luce del principio di non discriminazione d lavoratori a termine, portato nella direttiva medesima 14.

Sul punto merita, in primo luogo, rilevare come sia del tutto pacifi che la lavoratrice sia stata inquadrata, sia nel corso del rapporto termine, sia all’atto dell’assunzione con contratto di formazione, p trasformato in contratto a tempo indeterminato, nella medesima qualifi (all’epoca la VI qualifica funzionale;

cfr. sul punto i docc. 2 e 6 dell 15.

E pacifico questo dato, sembra al collegio che non occorra accerta altro ai fini della comparazione tra la posizione dell’odierna appellante quelle dei dipendenti dell’ente assunti a tempo indeterminato di pa qualifica, attesa la nozione formale di equivalenza delle mansio nell’impiego pubblico e neppure effettivamente allegato dall’ente (ci allegato con una, anche minima, specificità) che non abb svolto, per tutta la durata del rapporto precario, mansioni proprie de qualifica di appartenenza.

Gli elementi in atti consentono quindi affermare non esservi stata, sul piano delle mansioni, alcuna effetti differenza tra l’attività svolta dall’attrice nel corso del rapporto a termi e quella dei lavoratori del corrispondente livello e profilo assunti a tem indeterminato (compresa la stessa attrice, all’atto della sua assunzione tempo indeterminato).

16.

L’amministrazione assume tuttavia che le posizioni sia diverse, per essere avvenuta l’assunzione a termine di assenza qualsivoglia selezione/valutazione par dell’amministrazione, mediante reclutamento dalle liste di collocamen per sopperire o meglio “tamponare” alle esigenze eccezionali e temporan inerenti la funzionalità della struttura”.

17.

Si tratta di una prospettazione non condivisibile.

La Cor ritiene infatti ancora valida la considerazione già svolta in un propr precedente reso in una controversia di analogo oggetto (si tratta de sentenza 31.5.2018, conclusiva del procedimento Rg. N. 621/2017, pre est. COGNOME), secondo cui né le modalità di selezione né i tit necessari all’assunzione (anche ove per ipotesi differenti per lavorator termine e a tempo indeterminato) potrebbero comunque costituire fatto rilevanti ai fini che interessano.

Nella specie infatti si fa questione, non differenti livelli stipendiali iniziali (che potrebbero per ipotesi esse diversi in dipendenza delle esperienze professionali necessarie e de difficoltà dell’accesso), ma del riconoscimento, a fini economici normativi, dell’esperienza maturata nello svolgimento di una determina attività, così che l’unico fattore idoneo a ragionevolmente giustifica differenze dovrebbe essere quello della natura e complessità de mansioni.

18. Mansioni che, quanto alla posizione dell’appellante, si è detto esse state del tutto analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti dell’ente assun a tempo indeterminato di pari qualifica.

19.

Data una simile conclusione, deve pertanto valutarsi compatibilità con il diritto dell’Unione di un sistema interno delle fon che disciplini diversamente il trattamento dei dipendenti pubblici termine rispetto a quello degli assunti a tempo indetermina comparabili.

20.

In esito a detto esame il collegio ritiene fondate le doman attrici svolte in tesi, alla luce di diversi, specifici precedenti della Corte Giustizia.

21.

Quanto all’efficacia di tali pronunce merita innanzi tut rammentare come qualsiasi decisione del giudice dell’Unione che applic o interpreti “una norma comunitaria ha indubbiamente carattere sentenza dichiarativa del diritto comunitario, nel senso che la Corte Giustizia, come interprete qualificato di questo diritto, ne preci autoritariamente il significato con le proprie sentenze e, per tal via, determina, in definitiva, l’ampiezza e il contenuto delle possibil applicative..

È alla stregua dei principi appena ricordati che si attribuis alle sentenze della Corte di Giustizia il valore di ulteriore fonte del diri comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitar bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, c efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità.

Tale efficacia riconosciuta a tutte le sentenze della Corte di Giustizia, sia pregiudiziali sensi dell’art. 177 del Trattato (Corte Cost. 113/85), sia che siano emes in sede contenziosa ai sensi dell’art. 169 dello stesso Trattato (Corte Co 389/89, come la precedente richiamata da Corte Cost. 168/91)” (Cas sez. un., 13 febbraio 1998, n. 1312; più di recente, tra le altre, Cass., se II, 2 marzo 2005, n. 466).

22. Assunti questi principi, è poi noto come la materia d contratto a termine sia stata regolata dal diritto dell’Unione a mezzo de direttiva 1999/70/UE, che aveva recepito l’accordo quadro sul lavoro tempo determinato, concluso dalle organizzazioni intercategoriali carattere generale – Unione delle confederazioni delle industrie de Comunità europea (UNICE), Centro europeo dell’impresa a partecipazio pubblica (CEEP), Confederazione europea dei sindacati (CES) – il marzo 1999, direttiva che trova pacificamente applicazione anche rapporti di lavoro a termine con amministrazioni pubbliche (in tal sen cfr. Corte giust. UE 4 luglio 2006, grande sez., in causa c-212/0 e Corte giust. UE, sez. II. , 7 settembre 2006, c-53/03, Marro 23.

E’ del pari noto come il legislatore italiano abbia inteso da attuazione alla predetta direttiva con il D.L.gs. 368/2001, contenente u disciplina del contratto a tempo determinato astrattamente applicabile tutti i settori dell’ordinamento, compreso quello del lavoro alle dipenden della pubblica amministrazione, poiché in linea di principio una leg interna di trasposizione di una direttiva non può avere che la stessa ar di efficacia, salve specifiche esclusioni.

24.

Se così è, è certo che la direttiva 1999/70/UE, in quanto recep dal legislatore italiano, abbia effetti diretti anche sui rapporti di lavoro d dipendenti dell’odierno appellato;

una diretta vincolatività che opera tali rapporti negoziali anche per il fatto che ne è parte una pubbli amministrazione (Corte giust. 26 febbraio 1986, c-152/84, Marshall I, 49, e 12 luglio 1990, c-188/89, Foster, p. 17).

25.

Ne deriva l’obbligo del giudice nazionale di adottare de normativa interna (cioè delle norme primarie e a fortiori di quelle negozi ex lege disciplinanti il trattamento economico e normativo dei pubbl dipendenti) una interpretazione, tra le diverse consentite dal tenore de disciplina interna, conforme al testo ed agli obiettivi della direttiva (v. g Corte giust., 10 aprile 1984, causa c-14/83, recentemente, tra le altre, Corte giust., 13 novembre 1990, causa 106/89, 15 maggio 2003, causa c-160/01, Mau, e 4 lug 2006, causa c-212/04, . In caso diverso, e quindi ove il giudi nazionale constati l’impossibilità di pervenire ad una soluzio ermeneutica conforme alla direttiva 1999/70/UE, egli è senz’altro tenu a non applicare la disposizione interna difforme, per dare integra attuazione all’ordinamento europeo e proteggere i diritti che ques attribuisce ai singoli (Corte giust., 2 maggio 2003, causa c-462/9 Connect Austria RAGIONE_SOCIALE).

26.

Ciò posto, sul punto che più specificamente interessa deve rileva come la clausola 4, punto 1 dell’accordo quadro europeo allegato a direttiva 99/70, vieti l’applicazione di “condizioni di impiego” deteriori p i lavoratori a termine, determinate dal “solo fatto di avere un contratto rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragio oggettive”.

Il punto 4 della stessa clausola dispone inoltre che “i criteri d periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavo devono essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia p quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.

27.

E la Corte di Giustizia, con due successive decisioni (Corte giu 13 settembre 2007, causa c-307/05, , Corte di Giustizia, 22 dicembre 2010, cau riunite C-444/09 e C-456/09, ) si è espres per la incompatibilità con la clausola 4 dell’accordo quadro europ allegato alla direttiva 99/70, di norme interne che escludevano personale a tempo determinato dagli scatti retributivi trienn riconosciuti invece ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato.

28.

Né rileva in alcun modo in contrario la circostanza che riconoscimento dell’anzianità maturata nel corso dei rapporti a termi sia stata rivendicata (come è accaduto nella specie) dopo la costituzio con l’amministrazione di un rapporto di lavoro a tempo indetermina giacché tale era la condizione datasi anche davanti alla Corte di Giustiz almeno nel procedimento 29.

Quest’ultima questione è stata poi affrontata specificamente da Corte nella successiva pronuncia 8 settembre 2011 (causa n. C-177/1 ), nella quale il giudi dell’Unione ha espressamente assunto che “la sola circostanza che ricorrente nella causa principale abbia acquisito la qualità di dipenden pubblico di ruolo e che il suo accesso ad una procedura di selezione per v interna sia subordinato al possesso di tale qualità non esclude che abb la possibilità di avvalersi, in talune circostanze, del principio di n discriminazione enunciato nella clausola 4 dell’accordo quadro…Poiché discriminazione contraria alla clausola 4 dell’accordo quadro di c asserisce essere vittima il ricorrente nella causa principale riguarda periodi di servizio prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo priva di rilievo la circostanza che nel frattempo sia divenuto dipenden pubblico di ruolo”. In contrario “escludere a priori l’applicazio dell’accordo quadro in una situazione come quella di cui alla cau principale, … significherebbe limitare, ignorando l’obiettivo attribuito detta clausola 4, l’ambito della protezione concessa ai lavoratori interess contro le discriminazioni e porterebbe ad un’interpretazione indebitamen restrittiva di tale clausola, contraria alla giurisprudenza della Corte [v., tal senso, sentenze , cit., punti 37 e 38, nonché 15 apr 2008, causa C-268/06, Impact, Racc. I-2483, punti 114 e 115]). 30.

Inoltre nella decisione 13.9.2007 la Corte, premesso che la diretti 1999/70 deve ritenersi applicabile quanto a tutti i lavoratori c forniscono prestazioni retribuite in un rapporto d’impiego a tem determinato vincolante nei confronti del datore di lavoro (p. 28), escluso che, per la sua finalità protettiva, il principio di n discriminazione contenuto nell’accordo quadro – principio di dirit sociale comunitario – possa essere interpretato restrittivamente (p. 3 così che il concetto di “condizioni di impiego” di cui alla citata clausola 4 va letta “nel senso che essa può servire da fondamento ad una prete come quella.. che mira all’attribuzione, ad un lavoratore a tem determinato, di scatti di anzianità che l’ordinamento interno riserva ai s lavoratori a tempo indeterminato” (p. 48).

31.

E il divieto contenuto nella clausola 4.1 è stato ritenu incondizionato e sufficientemente preciso da non richiedere atti trasposizione interna della direttiva, con la sola riserva relativa a giustificazioni fondate su ragioni oggettive, le quali, tuttavia, so soggette al sindacato giurisdizionale (Corte giust. Impact, p. 65 e 68; Cor Giustizia, , p. da 78 a 81).

32.

Quanto alla natura di dette “ragioni oggettive” idonee consentire “condizioni di impiego” differenziate dei lavoratori a termi rispetto a quelli a tempo indeterminato, nella stessa pronuncia la Cor ha richiamato la giurisprudenza formatasi sull’identica espressio contenuta nella successiva clausola 5.1, lett. a) dell’accordo quadro, posta a giustificazione del rinnovo di contratti o rapporti di lavoro termine (cfr. in particolare, Corte giust., Adeneler).

33.

E ha ritenuto che al pari di quest’ultima, anche la prima va riferita a circostanze “precise e concrete che contraddistinguono u determinata attività” (p. 53-58), mentre tali requisiti non possono esse soddisfatti da una disposizione nazionale, generale ed astratta, di fon legislativa o negoziale, che stabilisca la disparità di trattamento (p. 57) 34.

Ancora, non ha il minimo rilievo, ai fini di causa la circostanza c la lavoratrice, dopo la conclusione del rapporto a termine, abb instaurato con l’amministrazione un rapporto nuovo e diverso da precedente relazione negoziale precaria.

35.

Infatti nella sentenza 18.10.2012 (cause riunite da C‑302/11 C‑305/11, Valenza contro Autorità garante della concorrenza e d mercato), a fronte della difesa dello Stato italiano fatta propria anc dall’amministrazione appellata nel presente giudizio e relativa all’alter tra rapporti precari e rapporti a tempo indeterminato, costituitisi p effetto di nuovi contratti, la Corte di Giustizia ha affermato che “il princip di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell’accordo quad sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rappor di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configura una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustifica una diversità di trattamento, … riguardante la presa in considerazione – momento dell’assunzione a tempo indeterminato, da parte di un’autor pubblica, di lavoratori a tempo determinato – dell’anzianità acquisita questi ultimi presso tale autorità nell’ambito dei loro contratti di lavoro termine”. 36.

Mentre anche l’obiettivo di non penalizzare chi sia stato assun per pubblico concorso non varrebbe comunque a giustificare “u normativa nazionale sproporzionata quale quella in questione …, la qua esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione di tu i periodi di servizio compiuti da lavoratori nell’ambito di contratti di lavo a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello retribuzione.

Infatti, una siffatta esclusione totale e assoluta intrinsecamente fondata sulla premessa generale secondo cui la dura indeterminata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti pubblici giustifi di per sé stessa una diversità di trattamento rispetto ai dipendenti pubbl assunti a tempo determinato, svuotando così di sostanza gli obiettivi de direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro” (così ancora CGUE, Valenz cit.).

37.

Deve quindi concludersi che le previsioni del bando, dirette valorizzare, quale titolo di servizio, ai fini della progressione economica cui è causa, la sola anzianità maturata dai candidati nel corso di rappo a tempo indeterminato, siano illegittime, in quanto pregiudicano lavoratori a termine, addetti, come lo era stata l’attrice, a mansioni d tutto analoghe a quelle di colleghi assunti a tempo indeterminato di pa qualifica e profilo, e quindi in assenza di qualsiasi ragione oggettiva differenziazione, nel senso inteso dalla norma dell’Unione. La doman svolta in tesi in ricorso è pertanto fondata e deve di conseguen affermarsi il diritto dell’appellante a vedersi riconosciuta, nell’amb della procedura selettiva indetta con determinazione 9.6.2022 d direttore delle risorse umane dell’ , l’anzianità di servizio matura alle dipendenze dell’istituto di previdenza per la durata del rapporto lavoro a termine svoltosi tra le parti dal 7.1.1998 al 10.12.1998.

38.

Per l’effetto, poiché non è contestato che, in esito al riconoscimen della maggiore anzianità, l’attrice abbia maturato un punteggio idoneo consentirle di collocarsi tra i vincitori della selezione di cui è causa, de dichiararsi il diritto di alla progressione economica dal live economico 2 al livello economico 3 dell’area C comparto funzioni centra profilo professionale delle attività amministrative (oggetto della procedu selettiva di cui si è appena detto) con decorrenza dal 1.1.2022.

L’ente previdenza deve pertanto essere condannato a corrispondere a lavoratrice le differenze tra il trattamento retributivo in godimento e que corrispondente al livello superiore a lei spettante, a decorrere d 1.1.2022, oltre accessori di legge.

39.

Le spese del doppio grado devono essere integralmente compensa quanto alla posizione della controinteressata, cui non è in alcun mo riferibile al violazione che ha determinato il presente giudizio, ment l’amministrazione deve essere condannata a rifondere quelle, del dopp grado, di pertinenza dell’appellante, nella misura quantificata dispositivo e da distrarsi in favore del difensore.

La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattes in accoglimento delle domande svolte in tesi nell’atto di appello e in tota riforma della decisione impugnata:

a) dichiara il diritto dell’appellante a vede riconosciuta, nell’ambito della procedura selettiva indetta con determinazio 9.6.2022 del direttore delle risorse umane dell’ , l’anzianità di serviz maturata alle dipendenze dell’istituto di previdenza per la durata del rappor di lavoro a termine svoltosi tra le parti dal 7.1.1998 al 10.12.1998;

b) per l’effet dichiara il diritto di alla progressione economica dal livello economi 2 al livello economico 3 dell’area C comparto funzioni centrali, prof professionale delle attività amministrative (oggetto della procedura selettiva cui al punto che precede) con decorrenza dal 1.1.2022;

c) condanna quin a corrispondere a le differenze tra il trattamento retributivo godimento e quello corrispondente al livello superiore di cui sub b) a decorre da 1.1.2022, oltre accessori di legge.

Dichiara compensate le spese del doppio grado della controinteressata condanna l’ a rifondere quelle del doppio grado di pertinen dell’appellante, che liquida in € 3.609,00 oltre accessori di legge per il prim grado e in € 3.473,00 oltre accessori di legge per il presente grado, somme tu da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.9.2024 Il Presidente Dott. NOME COGNOME La consigliera est. dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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