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Codice Civile
Codice Penale

Apertura del fallimento, interruzione del processo

Apertura del fallimento, interruzione del processo, termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, decorrenza.

Pubblicato il 26 February 2022 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa, ha emesso la seguente:

SENTENZA n. 714/2022 pubblicata il 24/02/2022

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 10062 dell’anno 2016

TRA

XXX S.C. A R.L. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al ricorso dall’avvocato

RICORRENTE CONTRO YYY Banca S.p.a già BANCA ZZZ

SCARL,  rappresentata e difesa, in virtù di separata procura alle liti, dall’Avv.

RESISTENTE

CONTRO

Curatela del fallimento KKK S.p.A.

Resistente contumace

NONCHE’

Curatela del fallimento JJJ s.r.l

Resistente contumace

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Preliminarmente si osserva che la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo novellato con legge 18.06.2009 n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19.06.2009, entrata in vigore il 04.07.2009, in quanto le predette disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 l. n. 69/09, che detta le disposizioni transitorie).

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la XXX. Soc. Coop.a r.l., premettendo di essere correntista della Banca concludente in virtù di rapporto di c/c n. e di non aver mai ottenuto l’accredito dell’importo di € 31.924,20 portato da n. 12 effetti cambiari che in data 20.1.2014 aveva presentato per l’incasso S.B.F. con accredito a maturazione valuta, in quanto smarriti durante la loro lavorazione dalla srl JJJ, attribuendo la responsabilità dello smarrimento alla sola Banca resistente, quale operatore professionale e in virtù del mandato ricevuto, la conveniva avanti al Tribunale di Salerno chiedendo, previo accertamento del profilato inadempimento, la sua condanna alla restituzione della somma di € 31.924,20 oltre al risarcimento dei danni ed alle spese e competenze della procedura.

Si costituiva la YYY Banca Spa già Banca ZZZ Società Cooperativa – per brevità YYY- che impugnava e contestava la domanda e la documentazione versata in causa dalla ricorrente, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di KKK S.p.a. in persona del l.r., e di JJJ s.r.l., in persona del l.r.,per essere garantita e manlevata da qualsiasi danno, di qualunque specie, per qualsiasi tipo di responsabilità dovesse essere attribuita ad essa Banca e per tutte le spese; quindi chiedeva che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva della banca resistente; l’infondatezza della domanda in fatto e diritto,  con vittoria di spese e competenze del procedimento.

Con distinte comparse di costituzione e risposta si costituivano le terze chiamate.

Instaurato il contraddittorio , disposto il mutamento del rito, in data 19.12.2017  i procuratori della chiamata in causa KKK. spa dichiaravano l’intervenuto fallimento della stessa, depositando la sentenza n. 967/17 emessa in data 18.12.2017 dal Tribunale di Milano. In data 16.5.2018 il giudizio veniva dichiarato interrotto. In data 13.11.2018 veniva depositato dal procuratore della JJJ srl la sentenza dichiarativa di fallimento n. 18/2018 emessa dal Tribunale della Spezia. In data 26.2.2020 il giudizio veniva nuovamente dichiarato interrotto. In entrambi i casi veniva riassunto con ricorso di parte attrice.

All’udienza del 30-6-2021, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

Il giudizio rg 10062/2016 deve essere dichiarato estinto per mancata tempestiva riassunzione a seguito della dichiarazione di fallimento della KKK. Nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima. L’attuale art. 43 del R.D. n. 267 del 1942, con il terzo comma, aggiunto dall’art. 41 del D.Lgs. n. 5 del 2006, nel prevedere che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo…”, ha introdotto un nuovo caso di interruzione automatica del processo, conseguente all’apertura del fallimento. Il citato art. 43 L.F. determina, dunque, un automatismo, che sottrae la facoltà di allegazione alla parte, per rendere l’interruzione operante ipso iure. Siffatta norma non viola gli indicati parametri laddove sia interpretata nel senso che, anche nell’ipotesi di interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita, fa decorrere il termine per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo. Del resto, non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare una disciplina giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi di interruzione automatica, attesa l’identità di ratio e di posizione processuale delle parti interessate che le accomuna.

Come chiarito dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite  “in caso di apertura del fallimento di una parte processuale, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, comma 3, L. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione medesima sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario.” (S.U. 7 maggio 2021, n. 12154).

Nel caso in esame all’udienza del 16-5-2018 è stata dichiarata l’interruzione  del giudizio . Tuttavia già in data 19-12-2017 il difensore della stessa società KKK aveva depositato comunicazione di avvenuto fallimento,  allegando la sentenza dichiarativa del fallimento, e chiedendo l’adozione dei provvedimenti conseguenti. Con ricorso depositato il 20-7-2018 la XXX . SCARL  ha chiesto la riassunzione del giudizio.

Questo Giudice deve rilevare la intervenuta estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dello stesso.

Si pone l’interrogativo circa la possibilità o meno di considerare conosciuto il fallimento in capo alla attrice, per aver essa depositato ricorso per la riassunzione; ove il dies a quo per la riassunzione, ai citati fini, possa dirsi integrato dal primo evento (deposito nel fascicolo telematico della dichiarazione di fallimento) il termine trimestrale dell’art.305 c.p.c. non potrebbe dirsi rispettato, derivandone la tardività della riassunzione, nel senso considerato, estrinsecata mediante il deposito del ricorso solo in data 20-72018; se invece si ritiene che il dies a quo decorra dal secondo evento (la interruzione del giudizio avvenuta all’udienza del 16-6-2018, dunque ivi conosciuta ex art.176 co.2 c.p.c.) allora la riassunzione è tempestiva.

Le Sezioni Unite con la pronuncia n. 12154/2021 hanno affermato il seguente principio di diritto: «in caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell’art.43 co.3 l.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art.305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 I. f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art.176 co.2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall’ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d’ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima».

Applicando questo principio di diritto al caso in esame, la richiesta di interruzione del processo per intervenuto fallimento della  della KKK. con allegazione della sentenza dichiarativa del fallimento depositata nel fascicolo telematico da parte della stessa integra la comunicazione alle parti cui fa riferimento la pronuncia sopra citata e quindi in grado di individuare il dies a quo per la riassunzione del processo.

La comunicazione di avvenuto fallimento è stata depositata in data 19-12-2021 e quindi da quella data decorreva il termine previsto dall’art. 305 cpc per la riassunzione. Il ricorso in riassunzione risulta depositato in data 20-7-2018 e quindi tardivamente risultando decorso alla data del 19.3.2018 il termine di mesi tre .

Ne consegue l’estinzione del processo.

Spese processuali

In ordine al governo delle spese, ad avviso di questo Giudice ricorrono giusti motivi per disporne la integrale compensazione in considerazione dell’evoluzione processuale.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

1) dichiara l’estinzione del giudizio .

2) Compensa integralmente le spese processuali   Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Salerno il 23-2-2022

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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