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Codice Civile
Codice Penale

Apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore

La sentenza riguarda l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio di un debitore, procedura prevista per chi si trova in stato di sovraindebitamento. Il Tribunale, verificati i presupposti di legge, ha nominato un liquidatore, stabilito la somma che il debitore può trattenere per il proprio sostentamento e le modalità di pagamento dei creditori.

Pubblicato il 01 September 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

RG 345 -1/2024 PROC.
UNITARIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE SESTA CIVILE

Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Giudice Relatore dott. NOME COGNOME Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._354_2024_- N._R.G._1_2024 DEL_03_08_2024 PUBBLICATA_IL_08_08_2024

nel proc. unitario n. 345-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata proposto da (c.f. ), residente a Torino, in INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con l’ausilio del gestore della crisi dott.ssa nominata dall’OCC ”RAGIONE_SOCIALE Torino” (doc.1) – RICORRENTE IN PROPRIO- *** Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da in data 19 giugno 2024, in proprio, quale debitrice;
lette altresì l’integrazione depositata in data 11.7.2024 e l’istanza 22.7.2024;
letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dalla dott.ssa nominata dall’OCC C.F. il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che la debitrice ha la residenza a Torino, in INDIRIZZO (doc. 6);
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
– la debitrice è una persona fisica, che svolge attività professionale di insegnante e traduttrice, che dagli atti e dalla documentazione non appare assoggettabile alla liquidazione giudiziale, in stato di sovraindebitamento così come definito dall’art. 2 co 1 lett. c) d.lgs cit.

Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell’OCC emerge che l’unico attivo della debitrice è costituito dal suo reddito mensile pari a 1.514,00 euro, oltre 234,12 euro pari al saldo del conto corrente, mentre il passivo indicato dall’OCC è pari ad euro 32.744,80, indicato invece nel ricorso in euro 75.740,43, come dettagliato nel doc. 3, tenuto conto che non ha presentato le dichiarazioni dei redditi dal 2021 e per le quali non sono stati ancora pervenuti avvisi o cartelle ma viene stimato sussistere un debito tributario; la presenza quale unico attivo del reddito mensile, in misura di poco superiore al necessario per il sostentamento (euro 1.514,00 euro mensili di entrate a fronte di spese per il mero mantenimento per euro € 1.213,87), dimostra che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

– al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi dott.ssa che contiene la valutazione circa la sufficienza della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda per ritenere provati i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e per consentire la ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica del debitore;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
ritenuto altresì che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione allo stato deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;
ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento del debitore deve essere determinata, allo stato, come segue:

– il nucleo familiare convivente risulta composto dalla sola ricorrente -doc. 6;

– le somme necessarie al mantenimento del nucleo possono stabilirsi, in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente in euro 1.213,87 (integrazione del 11 luglio 2024), somma inferiore – pertanto, la somma di euro 1.213,87 mensili essere esclusa dalla liquidazione, mentre ogni altra somma percepita dalla debitrice dovrà essere messa a disposizione del liquidatore.

Tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova;

– in accoglimento dell’istanza della ricorrente, tenuto conto che gli incassi della stessa non sono costanti poiché non è lavoratrice dipendente, i versamenti dell’eccedenza in favore della procedura potranno essere effettuati con cadenza trimestrale;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che la debitrice provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria);

rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;

rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l’intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l’antieconomicità dell’acquisizione all’attivo di taluni e l’eventuale esercizio di azioni; rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall’art. 282 CCII;
ritenuto, inoltre, quanto all’istanza contenuta nella memoria 11.7.2024, con cui si chiede di “ordinare all’Istituto Bancario Banca Intesa San Paolo di voler consentire la continuazione dell’operatività dei conti intestati alla Dr.ssa sotto il controllo e la supervisione del nominando Liquidatore, così da consentire la prosecuzione dell’attività professionale”, che troverà applicazione l’art. 270 co 6 CCII;

rilevato infine che, stante il disposto dell’art. 6 CCI, il compenso per le prestazioni rese dall’OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata, non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge;

tenuto conto nella nomina del Liquidatore che i criteri indicati dall’art. 270 co 2 lett. b) CCII della Giustizia n. 2020/2014, scegliendo di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale) devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, il quale prevede l’Istituzione dell’Albo Nazionale dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell’insolvenza”, albo consultabile dal 1 aprile 2023; ritenuto pertanto che non possa confermarsi quale Liquidatore la dott.ssa nominata dall’OCC ”RAGIONE_SOCIALE Torino”, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII, in quanto non risulta iscritta all’albo di cui all’art. 356 CCII e ciò costituisce giustificato motivo per la scelta di diverso soggetto (iscritto all’elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 2020/2014) e di cui con la memoria depositata l’11 luglio 2024 la ricorrente ha sollecitato la sostituzione;

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara l’apertura della liquidazione controllata dei beni di (c.f. ), residente a Torino, in INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME;
nomina la dott.ssa NOME COGNOME Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore il dott. , con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
C.F. il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma è stata stabilita dal Tribunale;

dispone l’inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;

dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 31.7.2024.

Il Giudice estensore Il Presidente (NOME COGNOME) (NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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