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Codice Civile
Codice Penale

Apertura della liquidazione controllata per ex imprenditore

La sentenza chiarisce che la cessazione dell’attività e la cancellazione dal registro delle imprese non consentono l’apertura della liquidazione giudiziale ma permettono l’accesso alla liquidazione controllata, qualora sussistano i presupposti, come nel caso di specie. Tale strumento è riservato a diverse categorie di debitori, tra cui gli ex imprenditori, e si applica in presenza di sovraindebitamento.

Pubblicato il 14 December 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

PROC. UN. 55-1/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLZANO UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME relatore dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._48_2024_- N._R.G._2_2024 DEL_22_11_2024 PUBBLICATA_IL_22_11_2024

– nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, in subordine per la liquidazione controllata presentato in data 27.09.2024 da , nei confronti di (RAGIONE_SOCIALEF. ), nato a , residente in Bolzano (BZ), in INDIRIZZO, titolare della impresa individuale esercitata sotto l’insegna “ , con sede in Bolzano (BZ), alla INDIRIZZO (P.IVA.

– sentite le parti all’udienza del 07.11.2024;

– esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

– rilevato che parte resistente si è costituita evidenziando di aver cessato la propria attività in data 12.10.2023 e di essersi cancellato dal registro delle imprese, per cui non sarebbe più possibile aprire la liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 33 CCII, mentre in relazione alla domanda di liquidazione controllata espone che la stessa non può essere aperta se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia inferiore ad euro 50.000,00 e/o se l’OCC, su richiesta del debitore, abbia attestato in apposita relazione l’assenza di beni liquidabili; osserva quanto segue:

• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell’art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Comune ricompreso C.F. nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione, sia con riguardo alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, essendo la sede dell’impresa individuale ormai cancellata sita in Bolzano, sia con riguardo alla domanda di apertura della liquidazione controllata, avendo lo stesso resistente esposto di risiedere in Bolzano;

• la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è effettivamente divenuta improcedibile ai sensi dell’art. 33 CCII, in quanto dall’istruttoria, in particolare dalla visura camerale agli atti, risulta che l’impresa ha cessato l’attività cancellandosi dal registro delle imprese in data 13.10.2023, senza che siano emersi altri elementi per ritenere che l’attività sia cessata in un momento successivo;

• sussistono tuttavia i presupposti per l’apertura della liquidazione controllata, versando il resistente in una condizione di sovraindebitamento di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) CCII;

• da un punto di vista soggettivo, essendo decorso il termine annuale di cui all’art. 33, il debitore in ogni caso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ma egli non può nemmeno ricorrere agli strumenti alternativi del concordato minore, del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 33, comma IV);

egli può accedere solo allo strumento della liquidazione controllata, come affermato dalla Corte di Appello di Torino con sentenza d.d. 8-12.03.2024 (in ), trattandosi dello strumento previsto dall’ordinamento che consente all’ex imprenditore di poter accedere all’esdebitazione (cfr. decreto Prima Presidente della Corte di Cassazione n.22699/2023);

la liquidazione controllata è infatti lo strumento riservato al consumatore al, professionista, all’impresa minore, all’impresa agricola, start-up innovativa (D.L. n. 179/2012) ed a “ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale”, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali, con esclusione gli enti pubblici (cfr. artt. 65 e 2, comma 1, lett. c), CCII);

• sempre sotto il profilo soggettivo si rileva che il ricorso introduttivo è stato proposto contro il signor personalmente, il quale anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese resta debitore delle somme dovute dall’impresa individuale di cui era titolare, e che la liquidazione controllata nei confronti di una persona fisica a norma dell’art. 268 co. 2 CCII può anche essere richiesta da un creditore, essendo però l’apertura condizionata dall’esistenza di un ammontare di debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria non inferiore ad euro 50.000,00; • da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di insolvenza, come risulta dall’istruttoria:

in particolare, il signor ha debiti nei confronti dei quattro ricorrenti (ex dipendenti) per complessivi euro 30.091,03 i quali hanno instaurato procedimento esecutivo presso terzi, in cui è intervenuto altro soggetto privato per crediti pari ad euro 88.612,15;

il resistente ha inoltre debiti nei confronti dell’Erario pari a complessivi euro 72.841,15 oggetto di cartelle o avvisi di addebito non sospese, derivanti non solo dal pregresso esercizio di attività imprenditoriale;

• sussistono pertanto debiti per un importo superiore ad euro 50.000,00 senza che il resistente abbia indicato i mezzi per farvi fronte, né abbia prodotto attestazione dell’OCC da cui emerga l’assenza di beni liquidabili;

• in difetto della relazione dell’OCC e di indicazioni del debitore sul punto, viene demandata al giudice delegato la determinazione della somma che appare necessaria per il sostentamento del debitore e quindi esclusa dalla liquidazione ai sensi dell’art. 268 comma 4 lett. b) CCII, all’esito dell’integrazione documentale da parte dell’interessato;

– ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,

Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 CCII, dichiara improcedibile la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

dichiara l’apertura della liquidazione controllata di RAGIONE_SOCIALE, nato a Soveria Mannelli (CZ) il 24 agosto 1994, residente in Bolzano (BZ), in INDIRIZZO

nomina Giudice delegato per la procedura il dott. NOME COGNOME

nomina Liquidatore della procedura l’avv. NOME COGNOME

assegna C.F. ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone che il liquidatore provveda all’inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;

dispone • che il liquidatore depositi rapporti semestrali sull’andamento della procedura, indicando se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell’esdebitazione;

• che il liquidatore, prima della scadenza del triennio dall’apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l’eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte del debitore);

• che il liquidatore esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi infine nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;

dispone la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Bolzano, il 21/11/2024.

Il Giudice est. La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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