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Apertura della liquidazione giudiziale

La sentenza affronta il tema della competenza territoriale in caso di spostamento della sede legale e chiarisce i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in particolare lo stato di insolvenza e l’insufficienza dell’attivo a soddisfare i creditori.

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Pubblicato il 11 aprile 2025 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRENTO nella persona dei signori magistrati dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME relatore dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._11_2025_- N._R.G._1_2022 DEL_02_04_2025 PUBBLICATA_IL_05_04_2025

nel procedimento unitario n. 8 / 2022, e precisamente nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale n. 8-1 / 2022 instaurato su ricorso del PUBBLICO MINISTERO, presso l’intestato Tribunale;

RICORRENTE per l’apertura della liquidazione giudiziale di con l’avv. NOME COGNOME

DEBITORE in decisione sulle conclusioni rassegnate dal pubblico ministero ricorrente, insistendo nella domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale, e dal resistente chiedendo * * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente annotato che questo Tribunale è da ritenersi competente ai sensi dell’art. 27 c.c.i.i.

, nonostante l’attuale sede legale della società resistente risulti stabilita nella provincia di Padova, atteso che il trasferimento a tale sede dalla precedente sede in Roncegno Terme, in provincia di Trento (e nel circondario di questo Tribunale) è avvenuto con atto notarile del 21.12.2022 (iscritto nel registro delle imprese il 29.12.2022;

cfr. visura camerale in atti), ossia nel corso del presente procedimento, occorrendo tenere presente che l’art. 28 c.c.i.i.

sancisce l’irrilevanza dei trasferimenti intervenuti “nell’anno antecedente al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale” e, dunque e a maggior ragione, di quelli intervenuti successivamente a tale deposito.

Ciò detto, il ricorso merita accoglimento.

La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.

Va annotato che la società resistente è stata posta in liquidazione nel corso del presente procedimento, come risulta dal verbale di assemblea di cui all’atto del notaio dott. dd. 09.10.2023 (doc. s) resistente).

Occorrendo dunque guardarsi alla situazione esistente al momento dell’apertura della procedura concorsuale (v. da ultimo Cass. n. 24660/2020), va preso atto che la società resistente si propone di uscire dal mercato, assumendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori tramite la realizzazione monetaria delle attività, con distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci.

Ne consegue che, ai fini dell’indagine dello stato di insolvenza della società resistente, occorre verificare la dell’attivo patrimoniale di assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori sociali (in tal senso si rimanda a Cass. n. 13644 del 2013).

A tale fine, il giudice relatore, delegato alla trattazione del procedimento, ha incarico il nominato C.T.U. dott. di compiere la suddetta verifica (cfr. ordinanza del giudice relatore del 27.03.2024).

Il C.T.U., seguendo un metodo che appare scevro da profili di illogicità o irrazionalità, e restando ampiamente nei limiti di ragionevole opinabilità che devono concedersi a qualsiasi valutazione di tipo tecnico, ha condotto un’approfondita indagine che lo ha portato a concludere nel senso che la società resistente versa in “una situazione di squilibrio patrimoniale per l’importo di euro 1.452.247,00 in quanto la liquidazione dell’attivo non è in grado di soddisfare le poste passive”.

La società resistente versa dunque in stato di insolvenza, coincidente con la sua situazione di grave deficit patrimoniale, situazione che non viene contestata dalla medesima società, ed anzi viene dalla stessa riconosciuta, nel momento in cui il difensore della medesima fa presente l’impegno che avrebbe assunto il socio unico e liquidatore a ripianare il dissesto mediante apporto di proprie risorse finanziarie (cfr. verbale di udienza dell’11.12.2024).

Lo stesso C.RAGIONE_SOCIALE. avrebbe dato conto – invero fuor di quesito – di una “lettera di impegno sia personale che da parte della Società unipersonale a finanziare la Società per l’importo di euro 1.500.000,00”.

E’ appena il caso di annotare che tale impegno non assume alcuna rilevanza nella presente sede, fintanto che perduri la situazione di dissesto, là dove la pronuncia di liquidazione giudiziale invocata dal pubblico ministero può essere – almeno temporaneamente – evitata solamente accedendo agli strumenti alternativi di soluzione della crisi o dell’insolvenza previsti dal c.c.i.i..

società resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2, lettera d), c.c.i.i.

, e del resto la natura minore dell’impresa condotta dalla società resistente va esclusa alla stregua dei dati raccolti dalla C.T.U., sol guardandosi all’ammontare complessivo dei debiti.

L’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all’art. 49, ultimo comma, c.c.i.i..

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta: dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale di , e conseguentemente:

a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. NOME COGNOME

b) nomina curatore c) ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215- bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’articolo 39; d) stabilisce che il giorno 10 luglio 2025, alle ore 11.45, presso la sede di questo Tribunale, si terrà l’udienza in cui si procederà all’esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, tenendo conto della sospensione feriale dei termini ) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;

f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;

ricorda che, ai sensi dell’art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore;

tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell’art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all’istituto bancario prescelto per l’apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 49, comma 4, c.c.i.i..

Trento, 2 aprile 2025

Il Giudice estensore NOME COGNOME Il Presidente NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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