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Codice Civile
Codice Penale

Apertura della liquidazione giudiziale di una società

La sentenza afferma che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale può essere pronunciata quando ricorrono i presupposti di cui all’art. 121 CCI, ovvero quando la società si trova in stato di insolvenza e non ha la liquidità sufficiente per onorare i propri debiti.

N. R.G. 220/2024 PU

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente rel.
Dott.ssa NOME COGNOME Giudice Dott.ssa NOME COGNOME Giudice Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._164_2024_- N._R.G._1_2024 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_01_08_2024

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. n. 220-1/2024 PU da con sede legale in , INDIRIZZO. 37, C.F. e P.IVA Rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME Ricorrente

Con ricorso depositato in data 26 luglio 2024, ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

La domanda è stata comunicata a cura della cancelleria, ex art. 40, III comma CCI, al registro delle imprese ed è stata trasmessa, unitamente agli allegati, al Pubblico Ministero.

La società ricorrente non ha chiesto di essere sentita e in ogni caso l’audizione della stessa appare superflua, atteso che, dalla documentazione depositata dalla stessa, sono emersi elementi sufficienti per poter provvedere sulla domanda.

Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Bologna.

Parte ricorrente ha prodotto solo in parte la documentazione prevista dall’art. 39 CCI e, in particolare, i bilanci depositati presso il Registro delle Imprese relativi al triennio 2021, 2022 e 2023, le dichiarazioni dei redditi e IRAP con riferimento al triennio 2020, 2021 e 2022, le dichiarazioni IVA degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, l’elenco dei creditori della Società e la certificazione dei debiti tributari.

Dalla documentazione versata in atti emerge, in ogni caso, il superamento dei requisiti di cui all’art. 2, I comma, lett. d) CCI.
La stessa documentazione consente di affermare che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI).

Dalla narrativa dell’istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l’impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), non avendo la stessa liquidità sufficiente per onorare i debiti sociali.

Ricorrono dunque i presupposti di cui all’art. 121 CCI per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società istante.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell’art. 358 CCI.

Il professionista è scelto dall’albo nazionale di cui all’art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1 aprile 2023.

Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI d i c h i a r a l’apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in , INDIRIZZO 37, C.F. e P.IVA , esercente, tra l’altro, l’attività di commercio all’ingrosso di tessuti, confezioni ed abbigliamento per uomo, donna e bambino;
n o m i n a Giudice Delegato il dott. NOME COGNOME
n o m i n a Curatore la dott.ssa (con studio in Bologna), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un’informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell’insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all’elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell’inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 22 ottobre 2024 ad ore 12:30 per l’udienza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell’udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell’art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell’art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all’ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 1 agosto 2024.
Il Presidente Relatore NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
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