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Codice Civile
Codice Penale

Apertura della liquidazione giudiziale di una società

La sentenza affronta il tema dell’iniziativa per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la verifica dei presupposti di procedibilità, l’accertamento dello stato di insolvenza e la nomina degli organi della procedura.

Pubblicato il 25 August 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

Proc. Un. n. 331/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE

PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati:

dott.NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME rel.
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._344_2024_- N._R.G._1_2024 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_02_08_2024

nel procedimento P.U. n. 331/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e P.IVA con sede in Torino, INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante * * * * *

Letto il ricorso presentato da per chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale di nonché affinché il Tribunale “valuti la possibilità di un’estensione del procedimento alle altre strutture ( che, con la , costituiscono un gruppo di imprese tutte gestite e amministrate dal medesimo soggetto persona fisica e, al pari di quest’ultima, risultano debitrici dell’istante”; esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 31/7/2024;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art 27 CCII, avendo l’impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l’individuazione di una diversa sede effettiva;
considerato che in tema di iniziativa per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non è necessario che il ricorrente agisca in giudizio previa costituzione di un titolo esecutivo, poiché, in mancanza, è demandato al Tribunale investito della la legittimazione ad agire (cfr. ad es. Cass., sez. I, 05 ottobre 2015, n. 19790);
ritenuto che la Società ricorrente risulti legittimata a proporre la domanda di apertura della liquidazione giudiziale della Società resistente, in quanto risulta titolare di un credito non contestato e provato dai documenti prodotti in giudizio, tra cui una scrittura privata del 22/3/2024 contenente un riconoscimento del debito da parte della rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all’art. 49, comma 5, CCII poiché l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria risulta complessivamente superiore ad € 30.000,00, in quanto il credito della ricorrente ammonta ad € 50.431,70 e, dall’informativa resa dall’Agenzia delle Entrate– Riscossione, risulta un ulteriore debito nei confronti dell’Erario di € 219.035,80; rilevato che la Società resistente esercita un’attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE non è qualificabile come impresa minore poichè dalla lettura dei bilanci e dai documenti prodotti in giudizio risulta pacificamente il superamento delle soglie individuate dall’art. 2, comma 1, lett. b), CCII;
rilevato che la Società si è opposta all’apertura della liquidazione giudiziale, sostenendo che non ricorra il presupposto dello stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2, lett. b), e 121 CCII, come si evincerebbe dalla lettura dei bilanci di esercizio prodotti in giudizio, dai quali risulta che la Società ha conseguito ricavi crescenti nel periodo 2020-2023;
considerato che all’aumento del fatturato nel periodo 2021-2023 è corrisposto anche un aumento dell’indebitamento e dei costi di produzione sostenuti dalla Società, e che, al di là della generica contestazione proposta dalla resistente, sono emersi inadempimenti che dimostrano inequivocabilmente che la non è attualmente in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, lett. b) CCII);
ritenuto, in particolare, che lo stato di insolvenza sia dimostrato:
dall’inadempimento del credito vantato dalla Società ricorrente, nonostante lo stesso sia stato espressamente riconosciuto come esistente e sia stato oggetto di rateazione (non rispettata), senza che sia stata fornita alcuna giustificazione dell’inadempimento;
il mancato pagamento dell’ingente debito maturato nei confronti dell’Erario, senza che la Società ad oggi abbia assunto alcuna iniziativa volta a ripianare tale debito (cfr. verbale dell’udienza innanzi al Giudice istruttore);
ritenuto che la parte resistente, al di là dell’affermazione di principio, non ha fornito elementi specifici da cui possa desumersi che l’insolvenza in cui la Società attualmente versa non sia irreversibile;
ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione dell’apertura della liquidazione giudiziale della ritenuto, infine, che la parte ricorrente non abbia fornito alcuna prova dei presupposti per l’estensione della liquidazione giudiziale alle altre società riconducibili al medesimo che il nominando Curatore dovrà in ogni caso valutare se domandare l’estensione della procedura successivamente all’apertura della liquidazione giudiziale della ai sensi dell’art. 256, comma 4, CCII;
dato atto che il Curatore nominando risulta iscritto all’Albo dei gestori della crisi di impresa previsto dall’art. 356 CCII ed in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 358 CCII;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l’apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e P.IVA ), con sede in Torino, INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante nomina Giudice delegato per la procedura il dott. NOME COGNOME;
nomina Curatore il dott. , in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l’esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi conferiti allo stesso da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in Cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l’insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.
att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCII;
fissa l’udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 28 novembre 2024 ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall’art. 201 CCII, mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale gli istanti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. art.10, co.
3, CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell’art. 146, d.p.r.
30.5.2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del curatore l’onere di segnalare il sopraggiungere di ‘disponibilità liquide’ per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell’art. 45 CCII.
Torino, 1 agosto 2024 Il Presidente Il Giudice est. (dott. NOME COGNOME (dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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