fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Apertura della liquidazione giudiziale di una società cooperativa

La sentenza affronta il tema dell’apertura della liquidazione giudiziale di una società cooperativa, analizzando i requisiti di legittimazione del creditore ricorrente, la competenza territoriale del Tribunale, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge fallimentare. In particolare, si sofferma sulla verifica incidentale del credito vantato dal ricorrente e sulla prova dello stato di insolvenza del debitore.

RG 238 -1/2024 PROC. UNITARIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE SESTA CIVILE

Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Giudice Relatore dott. NOME COGNOME Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._346_2024_- N._R.G._1_2024 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_02_08_2024

nel proc. unitario n. 238-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale;
proposto da (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME RICORRENTE- nei confronti di (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (10126) Torino (TO), INDIRIZZO – CONVENUTA NON COSTITUITA- *** P. ricorso depositato il 9 maggio 2024 ha domandato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della , con sede legale in Torino (TO), INDIRIZZO (10126).
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla società cooperativa il 24 maggio 2024 presso la Casa Comunale di Torino ex art. 40 co 8 CCII, essendo risultata impossibile la notifica a mezzo pec tentata dalla Cancelleria (cfr. attestazione di cancelleria del 15.5.2024) e non essendo stata reperita la cooperativa convenuta all’indirizzo risultante quale sede legale (prova della notifica depositata in data 20.6.2024).
ha trasmesso l’informativa richiesta con il decreto di fissazione id udienza, datata 4 giugno 2024 ed inserita nel fascicolo telematico il 5.6.2024.

Con tale atto l’ente ha certificato l’esistenza di euro 100.301,77 a titolo di debiti scaduti ed al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio e di euro 68.826,08 per importi definiti “a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”.

All’udienza 21.6.2024, il giudice designato alla trattazione ha preso atto della mancata trasmissione da parte del Ministero competente del parere richiesto con decreto 14.5.2024, comunicato il 15.5.2024, ed ha pertanto mandato alla Cancelleria di effettuare un sollecito e rinviato l’udienza.

Il 26 luglio è stato inserito nel fascicolo telematico il parere reso dal Ministero delle imprese e del made in Italy, con cui ha affermato che l’attività della cooperativa in oggetto rientra tra quelle di cui all’art. 2195 del codice civile e che, dunque ad essa risulta “applicabile sia la disciplina fallimentare che quella propria della liquidazione coatta amministrativa, secondo i criteri di cui al secondo comma dell’art.2545 terdecies del codice civile”.
ha precisato, inoltre, di non avere un procedimento in corso per la sottoposizione della cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa.

Alla successiva udienza tenutasi il 26 luglio 2024, nessuno è comparso per parte convenuta, la ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ed il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.

*** Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto: sussiste la legittimazione della ricorrente, che può ritenersi creditrice della convenuta sulla base della documentazione prodotta.

Al riguardo, occorre osservare che nel ricorso la ricorrente ha allegato che il proprio credito di euro 6.534,52, originariamente di titolarità del Banco di Desio e Brianza, con la quale la convenuta aveva stipulato un mutuo chirografario, e giunto a già per cessione del credito dal Banco di Desio e Brianza, risulterebbe dal decreto ingiuntivo n. 1324/2018 emesso dal Tribunale di Monza, munito di formula esecutiva il 5.9.2018, senza che tuttavia tale decreto sia stato effettivamente prodotto.

Tuttavia, deve tenersi conto dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte in tema di dichiarazione di fallimento, secondo cui

“In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 legge fall. , laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante” (Cass. civ. Sez. Unite Sent. , 23/01/2013, n. 1521; Cass. civ. Sez. I Sent. , 22/05/2014, n. 11421; Cass. civ.
Sez. I Ord., 28/11/2018, n. 30827).

Con maggiore dettaglio, la Suprema Corte ha chiarito che “La dichiarazione di fallimento presuppone un’autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell’istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento.

In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l’insussistenza dell’obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494);

Inoltre, con specifico riferimento ai crediti derivanti da cessione mette conto osservare che, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari” (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713);
nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264 c.c.;
previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti:
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997) (…) sono così individuabili distinti profili:
a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l’opponibilità di quella al debitore ceduto” (Cass. 2021 ord n. 10200).

Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, può ritenersi che nella fattispecie la legittimazione sia provata per presunzioni tenuto conto della documentazione seguente:

estratto conto TUB del 2.4.2021 del Banco di Desio (doc. 6), mutuo stipulato con Banco di Desio (doc. 5), documentazione relativa alla cessione (docc. 1,2, 3 e 7).

Può dunque ritenersi provata sulla base della prova presuntiva la legittimazione attiva della ricorrente;
questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell’art. 27 co 2 CCI, atteso che la sede legale della società è in Torino (TO), INDIRIZZO10126) (cfr. visura camerale del 9.5.2024 in atti);
la società cooperativa debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata ai sensi dell’art. 40 co 8 CCI con notifica effettuata presso la Casa Comunale di Torino ex art. 40 co 8 CCII, essendo risultata impossibile la notifica a mezzo pec tentata dalla Cancelleria (cfr. attestazione di cancelleria del 15.5.2024) e non essendo stata reperita la cooperativa convenuta all’indirizzo risultante quale sede legale (prova della notifica depositata in data 20.6.2024); sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 121 CCII, attesa la veste e l’attività commerciali della stessa.

Al riguardo mette conto osservare che si tratta di società cooperativa che dalla visura camerale risulta avere quale oggetto sociale, l’organizzazione e gestione di reti commerciali per “dall’esame della documentazione agli atti risulta che l’attività della cooperativa in oggetto rientra tra quelle di cui all’art. 2195 del codice civile e che, pertanto, ad essa risulta applicabile sia la disciplina fallimentare che quella propria della liquidazione coatta amministrativa” ed ha precisato che non è in corso un procedimento per l’apertura di l.c.a.

Inoltre, quanto ai requisiti soggettivi, deve rilevarsi che la cooperativa convenuta non si è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti esonerativi previsti dall’art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall’art. 121 CCII;
è provato anche lo stato di insolvenza di cui all’art. 121 CCII, definito dall’art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Tale stato si è manifestato attraverso:
il mancato pagamento delle somme dovute alla parte ricorrente nonostante l’ammontare esiguo;
il mancato deposto dei bilanci dopo l’anno di esercizio 2015;
il mancato funzionamento della pec, il cui indirizzo non appare indicato nella visura camerale, attestato al momento in cui la Cancelleria ha tentato di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza;
l’irreperibilità all’indirizzo risultante quale sede legale verificato in sede di tentata notifica del ricorso.

Si tratta di elementi che, unitariamente considerati, depongono a favore l’impossibilità per il debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

ai sensi dell’art. 49 co 5 CCII, l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto delle risultanze dell’informativa sopra citata, da cui emerge l’esistenza di euro 100.301,77 a titolo di debiti scaduti ed al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio e di euro 68.826,08 per importi definiti “a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.

dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (10126) Torino (TO), INDIRIZZO
nomina la dott.ssa NOME COGNOME Giudice Delegato per la procedura;
nomina Curatore la dott.ssa che alla luce dell’organizzazione dello studio di rispettare i termini di cui all’art. 213 CCII, con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.
att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 3 dicembre 2024 alle ore 14.30, in aula INDIRIZZO, l’udienza per procedere all’esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all’art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata; avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. 10, co.
3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell’art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, PM, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l’Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Torino, all’esito della camera di consiglio del 31 luglio 2024 Il Giudice rel.
ed est. Il Presidente (dott.ssa NOME COGNOME (dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati