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Apertura della liquidazione giudiziale per stato di insolvenza

La sentenza afferma la competenza territoriale del Tribunale in base al luogo di effettiva attività dell’impresa e non alla semplice sede legale. Viene dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale di una società a responsabilità limitata, riconoscendo lo stato di insolvenza a seguito di inadempimenti e mancato pagamento dei debiti, incapacità di far fronte alle obbligazioni e mancata presentazione dei bilanci.

Pubblicato il 26 August 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

RG 314-1/2024 PROC. UNITARIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE SESTA CIVILE

Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati dott. NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Giudice dott.ssa NOME COGNOME Giudice Relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._339_2024_- N._R.G._1_2024 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_02_08_2024

nel proc. unitario n. 314-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale proposto da (C.F.:
), rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME del Foro di Bari – RICORRENTE- nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, con sede legale a Carugate(Mi) , in INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore – CONVENUTA NON COSTITUITA- *** C.F. P. ricorso depositato il 6 giugno 2024 ha domandato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società a responsabilità limitata persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Carugate(Mi), in INDIRIZZO

Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla parte convenuta ex art. 40 co 6 CCI, ad opera della Cancelleria, a mezzo pec in data 14 giugno 2024, senza che la convenuta si sia costituita.
ha trasmesso l’informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata 21 giugno 2024 ed inserita nel fascicolo telematico il 18 luglio 2024.

All’udienza del 19 luglio 2024 nessuno è comparso per la parte convenuta, la ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ed il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.

Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
sussiste la legittimazione della ricorrente che sulla base del decreto ingiuntivo n. 1432/2023 del Tribunale di Torino -Sezione Lavoro (doc. 4), risulta creditrice della società convenuta per oltre 4.500,00 euro;
questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell’art. 27 co 2 CCII.

Al riguardo, devono trovare applicazione i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella vigenza della legge fallimentare e che appaiono applicabili analogicamente anche con l’entrata in vigore del CCII, secondo cui “In tema di individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell’art. 9, comma 1, l.fall. , la presunzione “iuris tantum” di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell’attività dell’impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito” (Cass. civ. Sez. I Sent.
, 14/06/2019, n. 16116).

Nella fattispecie, dalla visura dell’impresa prodotta risulta che la sede legale è nel Comune di Carugate(Mi), in INDIRIZZO e qualora tale sede fosse effettiva non sussisterebbe la competenza del Tribunale adito.

Tuttavia, dagli atti emerge che all’indirizzo risultante come sede legale non è presente alcuna sede della società unità definita nella visura camerale come “ufficio amministrativo” in Torino, INDIRIZZO, che risultava anche la sede di lavoro della odierna ricorrente (docc. 1 e 2).

Inoltre, dalla visura camerale risulta che gli addetti erano tutti operanti in Torino e che ivi è la residenza della amministratrice unica.

Deve ritenersi pertanto che l’attività effettiva di impresa, intesa come centro decisionale ed organizzativo, debba individuarsi in Torino e, dunque, deve affermarsi la competenza territoriale di questo Tribunale;
la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata ai sensi dell’art. 40 co 6 CCI con notifica effettuata dalla Cancelleria a mezzo pec in data 14.6.2024 (cfr. attestato dalla Cancelleria in pari data);
sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 121 CCII, attesa la veste e l’attività commerciali della convenuta (società a responsabilità limitata con attività di consulenza nel settore pubblicitario volta all’ideazione di campagne pubblicitarie, come risulta dalla visura camerale), nonché il superamento delle soglie prescritte dall’art. 2 co 1 lett. d) CCII, non avendo, peraltro, la società resistente dimostrato il possesso congiunto dei requisiti esonerativi previsti dalla norma citata ed il cui onere della prova è posto a suo carico dall’art. 121 CCII; è provato anche lo stato di insolvenza di cui all’art. 121 CCII, definito dall’art. 2 co 1 lett. b) CCII come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Tale stato si è manifestato attraverso:
il mancato pagamento dei debiti nei confronti della ricorrente, nonostante l’esiguo ammontare, significativo dell’incapacità di far fronte a debiti anche non elevati;
le risultanze dell’informativa trasmessa da , da cui emerge l’esistenza di debiti scaduti, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio, per euro 51.037,33, oltre euro 16.857,49 definiti come “Importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”;
il mancato deposito di bilanci dopo l’anno di esercizio 2019;
la mancata partecipazione al presente procedimento, nonostante la notifica effettuata a mezzo pec dalla Cancelleria, circostanza indicativa alternativamente della mancata regolare lettura della mail o del disinteresse nei confronti della domanda.

Si tratta di elementi che, unitariamente considerati, depongono a favore l’impossibilità per il debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ai sensi dell’art. 49 co 5 CCII, l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 , per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.

dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. ), con sede legale a Carugate(Mi), in INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore;
nomina la dott.ssa NOME COGNOME Giudice Delegato per la procedura;
nomina Curatore il dott. , che risulta iscritta all’albo di cui all’art. 356 CCII e, alla luce dell’organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c.
CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all’art. 213 CCII, con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.
att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 26 novembre 2024 alle ore 15.30, in aula INDIRIZZO, l’udienza per procedere il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all’art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata; avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. 10, co 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell’art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, PM, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l’Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Torino, all’esito della camera di consiglio del 24 luglio 2024 Il Giudice rel.
ed est. Il Presidente (dott.ssa NOME COGNOME (dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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