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Codice Civile
Codice Penale

Apertura della liquidazione giudiziale per stato di insolvenza

Il Tribunale ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale di una società a responsabilità limitata, accertando lo stato di insolvenza. La sentenza si basa sulla presenza di inadempimenti, sul mancato pagamento dei debiti, sulla mancata presentazione dei bilanci e sull’irreperibilità della società.

RG 354-1/2024 PROC. UNITARIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE SESTA CIVILE

Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati dott. NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Giudice Relatore dott. NOME COGNOME Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._348_2024_- N._R.G._1_2024 DEL_03_08_2024 PUBBLICATA_IL_06_08_2024

nel proc. unitario n. 354-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale proposto da (CF.)
, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME RICORRENTE- nei confronti di (CF.
), con sede legale in Torino, INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore – CONVENUTA NON COSTITUITA- *** C.F. P. ricorso depositato il 26 Giugno 2024 ha domandato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della con sede legale in Torino, INDIRIZZO

Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati dalla parte ricorrente alla società convenuta presso la casa Comunale di Torino ex art. 40 co 8 CCII in data 9 Luglio 2024, stante l’impossibilità di notifica via pec (attestata dalla Cancelleria in data 28.6.2024) e l’irreperibilità all’indirizzo risultante quale sede legale.

La società non si è costituita.
ha trasmesso l’informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza datata 8.7.2024 ed inserita nel fascicolo telematico il 29.7.2024.

All’udienza del 29 Luglio 2024, nessuno è comparso per la società convenuta, la parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e il Giudice designato alla trattazione ha riservato di riferire al Collegio.

***

Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
sussiste la legittimazione del ricorrente che, sulla base della sentenza del Tribunale di Torino – Sezione lavoro, n.1781/2023 e del successivo precetto (doc.1), risulta creditore della società convenuta per complessivi euro 30.566,83;
questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell’art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è in Torino, INDIRIZZO (visura del 4 luglio 2024 in atti);
la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata ai sensi dell’art. 40 co 8 CCII con notifica effettuata dalla parte ricorrente presso la casa Comunale di Torino in data 9 Luglio 2024;
sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 121 CCII, attesa la veste e l’attività commerciali della convenuta (società a responsabilità limitata semplificata avente quale oggetto sociale l’erogazione di servizi complementari all’attività di impianto di distribuzione carburanti quali:
assistenza al cliente nell’erogazione del carburante;
presidio dell’impianto; controllo dei dati relativi al carico e scarico della quantità, come risulta dalla visura in atti), nonché il superamento delle soglie prescritte dall’art. 2 co 1 lett. d) CCII, non avendo, peraltro, la società resistente è provato anche lo stato di insolvenza di cui all’art. 121 CCII, definito dall’art. 2 co 1 lett. b) CCII come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Tale stato si è manifestato attraverso:
il mancato pagamento dei debiti nei confronti del ricorrente per ammontare pari ad euro 30.566,83;
il mancato pagamento dei debiti nei confronti dell’Avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario nel processo avanti al giudice del lavoro, per ammontare pari ad euro 8.344,70 risultante da precetto del 16.10.2023 (doc.1);
il mancato risanamento della esposizione erariale pari ad euro 34.836,53, di cui euro € 24.512,19 di importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio, euro € 10.324,34 definiti “a ruolo non scaduti od in attesa di notifica” (cfr. informativa in atti);
il mancato deposito di bilanci dopo l’anno di esercizio 2020;
il mancato funzionamento della pec attestato dalla cancelleria in sede di tentata notifica del decreto di fissazione di udienza e l’irreperibilità presso l’indirizzo risultante quale sede legale verificata dall’ufficiale giudiziario al momento della tentata notifica.

Si tratta di elementi che, unitariamente considerati, depongono a favore dell’impossibilità per il debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni ai sensi dell’art. 49 co 5 CCII, l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito del ricorrente (30.566,83 euro) e dell’esposizione risultante dall’informativa trasmessa da (34.836,53 euro).

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
Ritenuto infine che il termine per l’udienza di verifica dello stato passivo possa stabilirsi entro 120 giorni dal deposito della sentenza.

dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (CF.), con sede legale in Torino, INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore;
nomina la dott.ssa NOME COGNOME Giudice Delegato per la procedura;
nomina Curatore il dott. che risulta iscritto all’albo di cui all’art. 213 CCII, con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 3 Dicembre 2024 alle ore 14:45, in aula INDIRIZZO, l’udienza per procedere all’esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all’art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata; avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. 10, co 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell’art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, PM, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l’Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Torino, all’esito della camera di consiglio del 31 Luglio 2024 Il Giudice rel.
ed est. Il Presidente (dott.ssa NOME COGNOME (dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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