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Apertura Liquidazione Controllata – Debitore Sovraindebitato

La sentenza riguarda l’apertura della procedura di liquidazione controllata per un debitore sovraindebitato. Il Tribunale, verificati i presupposti di legge, nomina il liquidatore, determina la somma da destinare al mantenimento del debitore e disciplina le modalità di pagamento dei creditori.

Pubblicato il 06 September 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

RG 422-1/2024 PROC.
UNITARIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE SESTA CIVILE– FERIALE- Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Giudice Relatore dott. NOME COGNOME Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._358_2024_- N._R.G._1_2024 DEL_09_08_2024 PUBBLICATA_IL_12_08_2024

nel proc. unitario n. 422-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata proposto da ( C.F. ) residente in Torino – INDIRIZZO con l’ausilio dell’Avv. NOME COGNOME nominata dall’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “La RAGIONE_SOCIALE” di Villastellone con l’ausilio quale consulente privato della Dott.ssa – RICORRENTE IN PROPRIO- ***

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da in data 26 luglio 2024, in proprio, quale debitore; letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dall’avv. NOME COGNOME nominata dall’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “La Rinascita degli la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore ha la residenza in Torino, INDIRIZZO (doc 16);
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
– il debitore è una persona fisica, professionista titolare di partita iva e attualmente esercente la professione di con studio proprio, che dagli atti e dalla documentazione non appare assoggettabile alla liquidazione giudiziale;
– il ricorrente risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall’art. 2 co 1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell’OCC emerge che l’attivo del debitore è costituito:
dal suo reddito mensile da lavoro autonomo pari a 1.354,92 euro (netti, secondo la stima effettuata dall’avv. COGNOME tenuto conto degli oneri previdenziali allo stato non versati dal debitore e non coincidente dunque con il valore del reddito medio mensile come risultante in base alle dichiarazioni fiscali pari a euro 1.813,50) da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie alla contribuzione familiare pari ad euro 969,47;
l’autovettura marca COGNOME, modello COGNOME, targata TARGA_VEICOLO di cui è proprietario nella misura del 50% con la compagna ; saldo del conto corrente di cui si dà atto nel ricorso a pag. 10 per euro 2.289,04.

I debiti già scaduti sono stati quantificati dall’OCC in complessivi euro 196.527,50.

La sproporzione tra l’attivo nella consistenza sopra indicata e l’ammontare del passivo dimostra che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
– al ricorso è stata allegata una relazione (all. A), redatta dal gestore della crisi nominato dall’OCC “La RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE”, avv. NOME COGNOME che contiene la valutazione circa la sufficienza della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda per ritenere provati i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e per consentire la ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica del debitore;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
ritenuto altresì che spetterà al liquidatore verificare che il debitore corrisponda gli oneri previdenziali deducibili dal reddito imponibile, nonché ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;
ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento del debitore debba essere determinata, allo stato, come segue:
– le somme necessarie al mantenimento del nucleo possono stabilirsi, in conformità a quanto richiesto dal ricorrente in euro 969,47, in quanto la spesa mediana indicata dalle tabelle ISTAT disponibili (anno 2022) per una famiglia avente analoga composizione – coppia senza figlia di età compresa tra 35 e 64 anni è pari a euro 2.621,31.

La somma che il ricorrente chiede di poter trattenere mensilmente (969,47 euro), tenuto conto del reddito mensile della compagna, più elevato di quello di e che dunque le permette di contribuire al mantenimento del nucleo in misura proporzionalmente maggiore, appare congrua;
– pertanto, la somma di euro 969,47 mensili deve essere esclusa dalla liquidazione, mentre ogni altra somma percepita dal debitore dovrà essere messa a disposizione del liquidatore.

Tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova;
– tenuto conto che gli incassi dello stesso non sono costanti poiché non è lavoratore dipendente, i versamenti dell’eccedenza in favore della procedura potranno essere effettuati con cadenza trimestrale;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che il debitore provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto e del pagamento dei tributi (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria);
rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l’intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l’antieconomicità dell’acquisizione all’attivo di taluni e l’eventuale esercizio di azioni; rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall’art. 282 CCII;
rilevato infine che, stante il disposto dell’art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall’OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione mentre le spese del possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore che i criteri indicati dall’art. 270 co 2 lett. b) CCII (che prevede in caso di domanda presentata dal debitore la conferma dell’OCC di cui all’art. 269 CCII o, per giustificativi motivi, la nomina tra gli iscritti all’elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 2020/2014, scegliendo di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale) devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, il quale prevede l’Istituzione dell’Albo Nazionale dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell’insolvenza”, albo consultabile dal 1 aprile 2023; ritenuto, pertanto, che possa confermarsi quale Liquidatore l’avv. NOME COGNOME nominata dall’OCC ”RAGIONE_SOCIALE rinascita degli onesti”, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII, in quanto risulta iscritta all’albo di cui all’art. 356 CCII;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara l’apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F. ) residente in Torino, INDIRIZZO
nomina la dott.ssa NOME COGNOME Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore l’avv. NOME COGNOME con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
ordina C.F. che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma è stata stabilita dal Tribunale;
dispone l’inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7.8.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente (NOME COGNOME (NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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