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Apertura liquidazione controllata del patrimonio

La sentenza affronta il tema del sovraindebitamento e dell’accesso alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio. Il Tribunale, verificati i presupposti di legge, ha dichiarato aperta la procedura, nominando il liquidatore e stabilendo le modalità di pagamento dei creditori, garantendo al debitore il minimo vitale.

Pubblicato il 28 September 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

251/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile

composto dai Magistrati Dott. NOME NOME COGNOME Presidente relatore Dott. NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._187_2024_- N._R.G._1_2024 DEL_19_09_2024 PUBBLICATA_IL_26_09_2024

nel procedimento promosso da NOMECOGNOME nato il 19 aprile 1985 a Mahebourg (Mauritius) e residente in Fuipiano Valle Imagna, INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME RICORRENTE – Oggetto:
apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

IL TRIBUNALE Letto il ricorso depositato dalla parte ricorrente in data 1° agosto 2024 per l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che la parte ricorrente è residente in e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che la parte ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i.
in quanto C.F. altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2 comma primo lett. c) c.c.i.i., atteso che la parte ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa euro 240 mila derivante prevalentemente da un mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all’art 39 c.c.i.i.;
considerato che parte ricorrente non è titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati, ma unicamente di beni mobili strettamente personali, ed è percettore di reddito in quanto presta la propria attività quale lavoratore dipendente in forza di contratto di lavoro domestico e percepisce una retribuzione mensile ammontante in media a euro 1.247,00 netti;
ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale, documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dal debitore, a eccezione di un quinto del medesimo, trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la ratio sottesa all’art. 545 comma quarto c.p.c. è idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l’importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall’O.C.C., dott.ssa , la quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dalla parte ricorrente e ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione che, ai sensi dell’art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i. , quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall’O.C.C.;
ribadito che ai sensi dell’art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i.
il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall’O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

visto l’art. 270 c.c.i.i., dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di RAGIONE_SOCIALE nato il  e residente in F, INDIRIZZO

nomina Giudice Delegato il dott. NOME COGNOME

nomina liquidatore la dott.ssa ordina alla parte ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l’elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 c.c.i.i.

; ordina alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della parte ricorrente, a eccezione di un quinto del medesimo, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
C.F. la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della parte ricorrente;

dispone che il liquidatore:
– entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
– entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
– provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all’art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 c.c.i.i. ;

– provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275 comma terzo c.c.i.i.;

– provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 c.c.i.i.;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura.

Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
a) se parte ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;
ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all’O.C.C..
Bergamo, 18 settembre 2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE Dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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