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Apertura Liquidazione Controllata del Patrimonio

La sentenza accoglie il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata, verificando lo stato di sovraindebitamento del debitore e la sussistenza dei presupposti di legge. Viene nominato un liquidatore e vengono definiti i termini e le modalità della procedura.

Pubblicato il 09 November 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO Sezione VI

Civile Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Giudice rel.

Dott. NOME COGNOME Giudice Nel procedimento n. 284/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA _N._434_2024_- N._R.G._1_2024 DEL_02_11_2024 PUBBLICATA_IL_04_11_2024

Visto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata promosso da RAGIONE_SOCIALE nato a Napoli il 28/12/1981, residente in Chieri (TO) INDIRIZZO assistito dall’OCC SOS di Torino – gestore della crisi dott.ssa NOME COGNOME

Rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 27 CCII, in quanto la residenza del ricorrente è ubicata a Chieri (TO).

Verificato che non risultano presentate dal signor domande di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore.

Rilevato che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, inteso nella fattispecie come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, c. 1, lett. c), CCII, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo di euro 298.095,05, il ricorrente percepisce una retribuzione netta mensile pari a circa euro 1.800,00 per 12 mesi e possiede la comproprietà di 30/720 di beni immobili siti in Nocera Inferiore (SA) e Salerno pari a euro 764,45 complessivi, una partecipazione finanziaria nella società RAGIONE_SOCIALE pari a euro 18,31 e non possiede beni mobili registrati. Verificato che ricorrono i presupposti di cui all’art. 2, c. 1, lett. c), CCII, in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

C.F. ’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall’art. 269, c. 2, CCII.

Vista l’integrazione alla relazione ex art. 269 co. 2 CCII depositata dall’OCC in data 30.08.2024;

Vista l’ulteriore integrazione documentale depositata in data 15.10.2024;

Considerato, infatti, che l’apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

In considerazione della composizione del nucleo famigliare del ricorrente (moglie e una figlia minore) e delle spese necessarie al mantenimento, si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità del debitore, considerata altresì l’attività lavorativa della moglie (euro 1.200,00 netti al mese), e considerata la mediana ISTAT per tipologia di nucleo familiare anno 2022 pari a euro 2.738,83, la somma di euro 1645,00 al mese (pari al 60% della mediana ISTAT), oltre euro 550,00 per il noleggio di autovettura in uso al sig. e gravante sulla sig.ra moglie (cfr. doc. allegato integrazione 15.10.2024).

Si evidenzia altresì che è fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII.

Visto l’art. 270 co. 1 lett. B) CCII nomina come liquidatore il dott. noto all’ufficio e che presenta i requisiti di legge;

Ritenuto che il compenso dell’OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l’approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un’istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell’ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;

Ritenuto, infine, che l’apertura della liquidazione controllata comporta l’integrale spossessamento del debitore ad eccezione della quota prevista per il mantenimento ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII;

PQM

Visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. CCII, Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di C.F. Nomina Giudice Delegato la dott.ssa NOME COGNOME Nomina Liquidatore il dott. , professionista iscritto all’elenco dei gestori della crisi.

C.F. al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell’art. 201 CCII.

Ordina la consegna o il rilascio dei bei facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.

Dispone che sia lasciata nella disponibilità della ricorrente la somma mensile di euro 1.645,00, oltre euro 550,00 per il noleggio dell’autovettura in uso al COGNOME’Alessandro ai sensi dell’art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare.

Dispone che il Liquidatore:

– notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell’art. 270, c. 4, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;

– esegua l’inserimento della sentenza sul sito web di questo Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi;

– aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l’elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;

– entro novanta giorni dalla apertura della liquidazione controllata completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, c. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l’approvazione del Giudice Delegato;

– scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell’art. 273, c. 1, CCII e lo comunichi agli interessati;

– ogni sei mesi dalla apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato riguardo l’attività compiuta e da compiere con allegato il conto della sua gestione e l’estratto del conto corrente della procedura;

nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.

Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

– provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione, a presentare il – chieda, una volta eseguito il riparto finale dell’attivo, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente, all’OCC e al Liquidatore.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Procedure Concorsuali in data 24.10.2024.

Il giudice est. (dott.ssa NOME COGNOME Il Presidente (dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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