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Codice Civile
Codice Penale

Apertura Liquidazione Controllata e Nomina Organi

La sentenza riguarda l’apertura di una procedura di liquidazione controllata per un debitore sovraindebitato. Il Tribunale, verificati i presupposti di legge, nomina il Giudice Delegato e il Liquidatore, definendo le modalità di pagamento, i beni esclusi dalla procedura e i termini per la presentazione delle domande di ammissione al passivo.

Pubblicato il 15 September 2024 in Diritto Bancario, Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 86/2024
TRIBUNALE DI RIMINI Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME rel.
riunito in camera di consiglio, nel procedimento unitario RG n. ..
ha pronunciato la seguente

SENTENZA 52_2024_- N._R.G._1_2024 DEL_06_09_2024 PUBBLICATA_IL_09_09_2024

dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato (c.f. , residente a in Morciano di Romagna, INDIRIZZO
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata depositato in data 2.7.2024 dal debitore sovraindebitato, assistito dall’avv.to COGNOME
lette le integrazioni depositate dal legale e del Gestore RAGIONE_SOCIALE in data 19.7.2024;
esaminati gli atti ed i documenti depositati;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
 ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non essendo emersi elementi atti a superare la presunzione di cui all’art. 27 CCI richiamato;
 dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
 considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica attualmente svolgente attività di lavoro dipendente, posto che l’attività svolta in forma di ditta individuale a far data dal 2004 è cessata nel 2013;
 rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da C.F.’istante si dà atto che solo con le integrazioni richieste il Gestore RAGIONE_SOCIALE ha prodotto le buste paga relativa al periodo gennaio- giugno 2024), nonché la relazione redatta dall’OCC ex art. 269, comma 2, CCII;
 rilevato che il debitore si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, versando in stato di conclamata insolvenza, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 60.931,25 mentre il patrimonio è costituito unicamente da redditi di lavoro per un’entrata mensile di euro 15.76,40 oltre alla tredicesima per euro 1.177,00;
 ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il debitore non sia più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
 verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
 precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo l’eventuale proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando liquidatore la verifica dell’attivo e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII nonché la valutazione dell’avvio di eventuali azioni revocatorie in presenza di atti dispositivi pregiudizievoli, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete in via definitiva al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione che può essere già effettuata in questa sede in base agli elementi presenti in atti;  preso atto che il debitore percepisce un reddito mensile di euro 15.76,40 oltre alla tredicesima per euro 1.177,00;

− ritenuto –
con riguardo ai suddetti redditi percepiti dal ricorrente – che non possa essere oggetto della liquidazione controllata a norma dell’art. 268, comma 4 lett. a) e lett. b) CCI, la parte impignorabile per legge ex art. 545 c.p.c.;
− ritenuto, pertanto, alla luce di quanto indicato dal ricorrente e valutato dall’OCC, di poter indicare in euro 1261,12 la somma mensile allo stato necessaria al debitore per il mantenimento proprio e della propria famiglia (considerato che, nonostante le integrazioni richieste, alcuna verifica di attendibilità è stata compiuta dal Gestore della Crisi sulle spese mensili elencate), mandando sin d’ora al Giudice Delegato per la rideterminazione della predetta somma in caso di modifiche delle condizioni economiche o delle esigenze di vita del debitore e/o della sua famiglia che − che, pertanto, per differenza, deve essere incamerata dalla procedura la somma mensile di euro 315,28 per trentasei mensilità (ossia un quinto dello stipendio medio dichiarato dal Gestore della RAGIONE_SOCIALE, stipendio ben diverso da quello dichiarato in ricorso dal debitore) e la somma di euro 235,4 per tre mensilità (ossia un quinto della tredicesima percepita); − ritenuto opportuno disporre che l’intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dal ricorrente venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest’ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale
(o dal Giudice Delegato nel corso della procedura)
ai sensi del paragrafo che precede;

− ricordato che la liquidazione controllata comporta lo spossessamento del debitore con riguardo a tutti i beni del debitore;
che pertanto, anche l’autovettura indicata in ricorso dovrà essere appresa alla procedura, salva diversa valutazione di non convenienza da parte del Liquidatore;

− ritenuto
che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura e previa verifica dell’assenza delle condizioni ostative;

− rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall’art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 276 CCII;

− dato atto che l’apprensione della quota di reddito da parte della procedura non potrà eccedere i tempi previsti per accedere all’esdebitazione, indicati in tre anni dall’art. 282 CCII, non avendo il codice della crisi riproposto quanto già previsto dagli artt. 14-quinquies, 14-novies, co. 5, e 14- undecies l. 3/2012 in ordine alla durata legale minima di 4 anni della precedente procedura di liquidazione dei beni;

− osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che ricorrono nel caso di spese giustificati motivi per nominare un professionista diverso dal della (in particolare, si osserva che la relazione del Gestore risulta datata 20.5.2024 a fronte di un ricorso depositato in data 2.7.2024;
è evidente, dunque, che la relazione difetti della natura attestativa sulla completezza e attendibilità della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dal debitore, come comprovate dalle integrazioni che si sono rese necessarie e che hanno offerto una situazione reddituale e familiare diversa da quella dedotta in ricorso.

Inoltre alcun esame critico – nonostante le integrazioni richieste- emerge dalla relazione circa le spese dedotte e la capacità contributiva del coniuge, con conseguente mancato accertamento del reale tenore di vita del nucleo familiare) − visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII.Q.M. DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (c.f. , residente a in Morciano di Romagna, INDIRIZZOE NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa NOME COGNOME Liquidatore il dott. NOME COGNOME al debitore di depositare entro sette giorni l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
C.F. alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, al netto dell’importo di € 315,28 mensili per 12 mensilità oltre ad euro 235,40 con riferimento alla tredicesima, importi che dovranno essere messi a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice; AVVERTE Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore con apposita relazione, ed è dichiarata con decreto motivato del

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE – entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, comma 3, CCII; – entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;

– entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

– scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII;

– eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

– provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;

– riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

– riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell’esdebitazione AVVERTE IL LIQUIDATORE che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita , come prescritto dall’art. 271, co.
e lett. f)

Si comunichi.
Rimini, camera di consiglio DEL 5.9.2024
Il giudice relatore Dott.NOME COGNOME Il Presidente Dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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