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Codice Civile
Codice Penale

Apertura Liquidazione Controllata ex art. 268 CCII

Il Tribunale, verificati i presupposti di legge, dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di un debitore sovraindebitato. La sentenza determina la somma da destinare al mantenimento del debitore e disciplina le modalità di gestione della procedura, individuando il liquidatore e stabilendo i termini per la presentazione delle domande dei creditori.

Pubblicato il 05 September 2024 in Diritto Civile, Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

RG TARGA_VEICOLO-1/2024 PROC.
UNITARIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE SESTA CIVILE– FERIALE- Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Giudice Relatore dott. NOME COGNOME Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._361_2024_- N._R.G._1_2024 DEL_08_08_2024 PUBBLICATA_IL_13_08_2024

nel proc. unitario n. 408-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata proposto da (c.f. ), residente a Chieri, INDIRIZZO con l’ausilio dell’avv. NOME COGNOME del foro di Torino e della dott.ssa NOME COGNOME nominati dall’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “ di Villastellone (doc. 1) – RICORRENTE IN PROPRIO- *** Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da n data 24 luglio 2024, in proprio, quale debitrice; letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dalla dott.ssa NOME COGNOME nominata dall’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “ C.F. la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che la debitrice ha la residenza a Chieri (TO), INDIRIZZO (doc. 4);
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
– la debitrice è una persona fisica, imprenditrice cessata nel 2017 (cfr. visura camerale depositata il 2.8.2024) ed attualmente lavoratrice dipendente a tempo indeterminato, che dagli atti e dalla documentazione non appare assoggettabile alla liquidazione giudiziale essendo l’impresa individuale cessata da oltre un anno;
– la ricorrente risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall’art. 2 co 1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell’OCC emerge che l’attivo della debitrice è costituito dal suo reddito mensile da lavoro dipendente pari a 2.408,50 euro, oltre all’immobile sito in Moncalieri, INDIRIZZO (piano T e S-1 censito al catasto al fg 1 part-.
445 subalterni 4 e 6) il quale è soggetto a sequestro preventivo trascritto il 4.6.2019 in relazione a cui la ricorrente ha allegato che il procedimento penale sarebbe “in fase di archiviazione” per avvenuta prescrizione e di cui dunque potrebbe essere in futuro chiesto il dissequestro.

I debiti già scaduti sono stati quantificati dall’OCC in complessivi euro 1.821.711,45.

La sottoposizione dell’immobile a sequestro, che lo rende non prontamente liquidabile, e il raffronto tra reddito mensile (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie alla contribuzione familiare pari ad euro 1.075,14) ed ammontare del passivo dimostrano che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
– al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi dott.ssa NOME COGNOME che contiene la valutazione circa la sufficienza della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda per ritenere provati i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e per consentire la ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica del debitore;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
ritenuto altresì che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;
ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento della debitrice deve essere determinata, allo stato, come segue:
che la ricorrente ha precisato che dallo stato di famiglia -doc. 4- risultano anche (nato il 31.3.1940) e (nata il 25.11.1943) i quali tuttavia non devono considerarsi conviventi in quanto al civico INDIRIZZO di INDIRIZZO vi sono due appartamenti, uno occupato dal proprietario e dalla moglie e l’altro concesso da questi in comodato alla ricorrente ed al marito.

Anche l’OCC ha dichiarato che il nucleo familiare è composto da madre, padre e figlia;
– le somme necessarie al mantenimento del nucleo possono stabilirsi, in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente in euro 1.075,14 per le ragioni seguenti.

La spesa mediana indicata dall’ISTAT (2022- ultimo anno di riferimento) per una coppia con un figlio è pari ad euro 2.849,29 e la spesa familiare necessaria al mantenimento è stata indicata dalla ricorrente in misura inferiore pari a complessivi euro 2.790,00.

Tenuto conto che anche il marito percepisce reddito, in misura superiore rispetto alla moglie (lui euro 3.841,56, lei euro 2.408,50 mensili), secondo un criterio di contribuzione in proporzione alle proprie capacità, appare congrua la somma che hiede di poter trattenere pari al 38,54 % del fabbisogno familiare totale;
– pertanto, la somma di euro 1.075,14 mensili deve essere esclusa dalla liquidazione, mentre ogni altra somma percepita dalla debitrice dovrà essere messa a disposizione del liquidatore.

Tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che la debitrice provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria);
rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
rilevato, altresì, che oggetto del procedimento di liquidazione è l’intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che la debitrice dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall’art. 282 CCII; tenuto conto nella nomina del Liquidatore che i criteri indicati dall’art. 270 co 2 lett. b) CCII (che prevede in caso di domanda presentata dal debitore la conferma dell’OCC di cui all’art. 269 CCII o, per giustificativi motivi, la nomina tra gli iscritti all’elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 2020/2014, scegliendo di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale) devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, il quale prevede l’Istituzione dell’Albo Nazionale dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell’insolvenza”, albo consultabile dal 1 aprile 2023; ritenuto che nella fattispecie possa confermarsi quale Liquidatore la dott.ssa NOME COGNOME che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII, in quanto risulta iscritta anche all’albo di cui all’art. 356 CCII; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara l’apertura della liquidazione controllata dei beni di c.f. ),
residente a Chieri, INDIRIZZO
nomina la dott.ssa NOME COGNOME Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore la dott.ssa NOME COGNOME con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
C.F. il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma è stata stabilita dal Tribunale;
dispone l’inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7.8.2024 Il Giudice estensore Il Presidente (NOME COGNOME) (NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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