LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Apertura liquidazione giudiziale di impresa individuale

La sentenza affronta il tema dell’insolvenza di un’impresa e la conseguente apertura della liquidazione giudiziale, evidenziando i presupposti di legge, le fasi procedurali e le responsabilità del debitore.

Prenota un appuntamento in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza per una consulenza legale.

Pubblicato il 20 febbraio 2025 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

Proc. Un. n. 518/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati:

Dott. NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME Giudice relatore ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._57_2025_- N._R.G._1_2024 DEL_17_02_2025 PUBBLICATA_IL_17_02_2025

nel procedimento P.U. n. 518/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di (C.F. ), titolare dell’omonima impresa individuale con sede in Torino, INDIRIZZO

* * * * * Letto il ricorso presentato da con cui è domandata, in via principale, l’apertura della liquidazione giudiziale e, in via subordinata, l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio di , titolare dell’omonima impresa individuale;

letta altresì la memoria difensiva depositata dalla parte ricorrente in data 28/1/2025;

esaminati gli atti, la documentazione prodotta e le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;

ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 6/2/2025;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art 27 CCII, avendo l’impresa convenuta sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l’individuazione di una diversa sede effettiva;

ritenuta sussistente la legittimazione della parte ricorrente, che risulta titolare di un credito riconosciuto da un titolo esecutivo che risulta valido ed efficace (decreto ingiuntivo n. 8406/24 del Tribunale di Milano);

rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all’art. 49, comma 5, CCII poiché l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria risulta C.F. ricorso un credito complessivo e non contestato di € 16.346,08 e che, dalle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII, risulta un ulteriore debito nei confronti dell’Erario di € 288.794,42;

considerato che la parte convenuta si è costituita in giudizio domandando, in via principale, il rigetto di tutte le domande proposte dalla parte ricorrente e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di liquidazione controllata “la concessione di un termine per la proposizione di ricorso per concordato minore”;

dato atto che all’udienza del 21/11/2024 il Giudice istruttore ha rinviato la trattazione del procedimento al fine di consentire una definizione bonaria della controversia;

dato atto che in data 21/1/2025 l’Avv. NOME COGNOME ha depositato dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo conferitogli dalla parte convenuta;

considerato che all’udienza del 30/1/2025 innanzi al il Giudice istruttore sono comparsi:

la parte ricorrente, la quale ha insistito nelle domande rilevando altresì che il debitore non ha adempiuto l’accordo transattivo stipulato nel mese di dicembre 2024;

l’imprenditore convenuto, il quale si è rimesso alla decisione del Tribunale sull’apertura della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione controllata;

rilevato che l’impresa esercita un’attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;

considerato che la parte convenuta non ha provveduto a depositare idonea documentazione contabile o fiscale volta a dimostrare l’insussistenza congiunta dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, in quanto i conti economici relativi agli esercizi 2023, 2022 e 2021, depositati in allegato alla comparsa di costituzione, non forniscono indicazioni circa l’attivo patrimoniale dell’impresa convenuta;

considerato inoltre che dalla documentazione depositata dalla parte convenuta emerge un quadro contabile poco lineare, e dunque non pienamente affidabile, specie per quanto concerne il dato “merci/acquisti”, il cui ammontare risulta essere cresciuto esponenzialmente passando da € 29.654 nell’esercizio 2022 ad € 237.464 nell’esercizio 2023, a fronte di ricavi totali che risultano pari ad € 46.702 per l’esercizio 2022;

ritenuto, pertanto, che la parte convenuta non abbia assolto all’onere di provare l’insussistenza congiunta dei suddetti requisiti dimensionali;

ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, che la situazione di insolvenza dell’impresa convenuta sia desumibile dalle seguenti circostanze:

il mancato pagamento del credito della parte ricorrente e del cospicuo debito maturato nei confronti dell’Erario;

le esposizioni debitorie di cui alle cambiali protestate (cfr. visura protesti allegata al ricorso);

la reiterazione della condotta inadempiente del debitore nei confronti della parte ricorrente anche nel corso del presente procedimento unitario;

l’assenza – a quanto consta – di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato;

la mancata opposizione dell’imprenditore convenuto alle domande proposte dalla ritenuto che, alla luce di tali elementi, sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell’impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;

ritenuto pertanto di dover dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell’imprenditore convenuto;

considerato che il Professionista chiamato a svolgere le funzioni di Curatore è iscritto all’Albo dei Gestori della crisi di impresa previsto dall’art. 356 CCII, risulta possedere i requisiti richiesti dall’art. 358, comma 1, CCII e non appare rientrare tra i soggetti indicati dall’art. 358, comma 2;

tenuto conto, nella scelta del Curatore, dei degli elementi di valutazione previsti dall’art. 358, comma 3, CCII;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l’apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di (C.F. ), titolare dell’omonima impresa individuale con sede in Torino, INDIRIZZO

nomina Giudice delegato per la procedura il Dott. NOME COGNOME

nomina Curatore la Dott.ssa in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 358 CCII e dotata della necessaria competenza, stante l’esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi conferiti alla stessa da questo Ufficio;

invita il Curatore a far pervenire in Cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l’insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, co. 3, 356 e 358 CCII;

autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la Società debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la Società debitrice;

ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma C.F. precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCII;

fissa l’udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 12 giugno 2025, alle ore 16:15, nell’aula n. INDIRIZZO del INDIRIZZO di INDIRIZZO;

assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall’art. 201 CCII, mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;

nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. art.10, co. 3, CCII;

invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell’ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, dell’onere di indicargli l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10, commi 2-bis e 3, CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell’art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del Curatore l’onere di segnalare il sopraggiungere di ‘disponibilità liquide’ per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;

dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell’art. 45 CCII.

Torino, 11/2/2025 Il Presidente Il Giudice est. (dott NOME COGNOME (dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Articoli correlati