N. R.G. PU 127-1/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA Sezione II
Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME rel. Dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._97_2024_- N._R.G._1_2024 DEL_12_11_2024 PUBBLICATA_IL_12_11_2024
letto il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da (C.F.: , rappresentata dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
COGNOME Con ricorso depositato in data 9/10/2024 la Sig.ra a avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall’OCC, Avv. NOME COGNOME ai sensi dell’art.269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l’apertura della liquidazione controllata, che:
sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell’art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
sussiste la legittimazione dell’istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
C.F. della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
l’OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all’art. 269, comma 3, CCII;
sussiste il requisito di cui all’art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
la relazione dell’OCC contiene l’attestazione di cui all’art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l’apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell’art. 2, co.
1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell’OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad € 1.063.949,70) non riconducibile ad indebitamento personale ma derivante dalla posizione di socio illimitatamente responsabile di società di persone costituite e gestite dal padre ed ormai da tempo cancellate, nonché dalle posizioni di garanzia assunte nei confronti delle medesime società. Atteso che il patrimonio immobiliare della debitrice e della sua famiglia è stato integralmente ceduto in sede esecutiva a seguito delle iniziative individuali intraprese dai creditori sociali e considerato che il reddito netto mensile percepito dalla debitrice, pari ad € 1.700,00 circa, è quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:
diritti reali in c.d. “multiproprietà” di n. 2 piccoli appartamenti, a Drapia (VV), e a Mezzana (TN), con godimento spettante per pochi giorni l’anno, di cui la ricorrente dichiara la presenza nel proprio patrimonio ma di cui l’OCC non ha rinvenuto traccia in sede di verifica della veridicità delle informazioni fornite;
ii. stipendio al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso;
iii. autovettura mod. Ford TARGA_VEICOLO immatricolata nel 2005 (acquistata Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti – come nel caso di specie – nella previsione normativa di cui all’art. 268 comma 4 CCII.
Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell’autoveicolo è necessaria per soddisfare l’esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e).
Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo. Analoga valutazione di convenienza è demandata all’attività del liquidatore con riferimento ai diritti sulle “multiproprietà” (ove ne risulti confermata la titolarità in capo alla ricorrente), al fine di valutare la convenienza dell’acquisizione all’attivo della procedura, previa opportuna valutazione di stima.
Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dal ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall’OCC, può essere quantificata in € 1.400,00 la somma necessaria al mantenimento del ricorrente ed al contributo al mantenimento dell’unica figlia, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura. Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l’effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall’OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all’OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII.
Viceversa, le spese sostenute dal ricorrente per l’assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, comunque ritenersi sorte “in funzione” della liquidazione in assenza di una norma che preveda l’assistenza obbligatoria di un avvocato nella presentazione della domanda di liquidazione controllata.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI, DICHIARA l’apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore nata a Fabriano (An) il 26.10.1970 ed ivi residente al INDIRIZZO NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa NOME COGNOME
NOMINA liquidatore l’OCC, Avv. NOME COGNOME
AUTORIZZA il liquidatore all’apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201;
si applica l’articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell’art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad C.F. fino a nuova disposizione del giudice delegato.
Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.400,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all’immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all’inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali – e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell’art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 05/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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