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Appaltatore, è tenuto a controllare la bontà del progetto

Si osserva come non sia discutibile che nell’obbligazione principale dell’appaltatore sia compresa, dal punto di vista contenutistico, ogni attività finalizzata a raggiungere lo scopo del contratto. Poiché la prestazione dell’appaltatore si risolve nell’adempimento di un’obbligazione di risultato, egli è tenuto ad assolvere ai propri obblighi osservando i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, rispondendo per le imperfezioni o i vizi dell’opera, di cui deve garantire l’assenza.

Pubblicato il 12 July 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Si osserva come non sia discutibile che nell’obbligazione principale dell’appaltatore sia compresa, dal punto di vista contenutistico, ogni attività finalizzata a raggiungere lo scopo del contratto.

In questa generale dimensione elemento essenziale di tale obbligazione diviene la funzione di responsabilità, dovendo, in ogni caso, l’esecuzione dell’opera essere giuridicamente ascritta all’appaltatore nella fase organizzativa, che non può, però, prescindere dall’esercizio di una posizione di controllo e di direzione sull’attività dell’apparato imprenditoriale.

Poiché la prestazione dell’appaltatore si risolve nell’adempimento di un’obbligazione di risultato, egli è tenuto ad assolvere ai propri obblighi osservando i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, rispondendo per le imperfezioni o i vizi dell’opera, di cui deve garantire l’assenza.

Il contenuto dell’obbligazione dell’assuntore dell’appalto è delineato, innanzitutto, dalle previsioni contrattuali che descrivono e specificano l’oggetto commissionato.

Ma oltre alla regolamentazione contrattuale, l’appaltatore deve conformarsi, nell’attuare l’opera affidatagli, alle regole d’arte, ossia alle conoscenze tecnico-scientifiche di settore, ai principi tecnici e agli usi che presiedono all’esecuzione nel momento storico e nel luogo di cui l’opera deve essere realizzata.

Le regole tecniche riguardano, principalmente, la sicurezza, la stabilità e l’utilizzabilità dell’opera ma possono concernere anche l’aspetto estetico.

E’ importante porre in risalto che il rispetto di tali regole prescinde da una specifica previsione del contratto e deriva direttamente dal canone della diligenza, cui l’assuntore deve adeguarsi alla stregua della natura dell’attività esercitata.

La qualità di imprenditore dell’appaltatore e l’elevato tasso tecnico della prestazione alla quale è obbligato gli impongono di adottare una particolare perizia in fase esecutiva.

Non si ricade, dunque, nella diligenza dell’uomo medio, richiedendosi all’assuntore un’attenzione notevole, tale da esigere l’adeguamento ad un modello di diligenza professionale del buon appaltatore nel soddisfare le utilità connesse alla funzione esplicitata nel contratto.

Atteso che dalla natura del contratto di appalto – che ha per oggetto l’espletamento di un’attività da eseguire a regola d’arte con l’ausilio di regole tecniche – discende il principio secondo cui l’esecuzione dei lavori non solo deve avvenire con l’osservanza della perizia che inerisce a ciascun campo di attività, ma anche che l’opera stessa, nella progettazione ed esecuzione, deve corrispondere alla funzionalità ed utilizzabilità previste dal contratto, con la conseguenza che l’appaltatore ha l’obbligo di consegnare l’opera conforme a quanto pattuito ed, in ogni caso, eseguita a regola d’arte.

All’appaltatore competono le scelte delle tecniche realizzative, anche in ragione delle proprie opzioni gestionali e produttive.

Può, peraltro, accadere che le regole dell’arte siano in contrasto con le specifiche previsioni contrattuali; tale potenziale conflitto impone all’appaltatore di segnalare al committente l’attività che il rispetto delle suddette regole imporrebbe, rispetto alla diversa pattuizione contrattuale vigente.

All’esito di tale segnalazione, il committente potrebbe acconsentire ai correttivi suggeriti dall’assuntore, oppure insistere nel pretendere l’adeguamento alle prescrizioni negoziali.

In ogni caso, la responsabilità dell’assuntore è esclusa solo ove abbia assolto al compito di informare circa l’emergenza di siffatta contrapposizione.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, la Corte di appello aveva escluso un coinvolgimento dell’appaltatrice nel controllo delle attività del progettista e direttore dei lavori sul presupposto di una estraneità alla sue specifiche competenze delle conoscenze necessarie a valutare la correttezza dell’operato delle due citate figure professionali.

Le ditte a cui erano stati appaltati l’lavori non avevano manifestato alcun dissenso rispetto ad alcuna soluzione progettuale od esecutiva, mentre si erano manifestati obiettivamente vari difetti durante l’esecuzione dei lavori.

Detti lavori attenevano, peraltro, all’esecuzione di una specifica e non consueta prestazione, siccome consistenti nella ristrutturazione di un edificio per l’eliminazione delle barriere architettoniche, il che avrebbe dovuto far rendere agevolmente percepibili eventuali difetti costruttivi dipendenti da previsioni progettuali o direttive del direttore dei lavori.

Secondo il Supremo Consesso, appare indubbio che sarebbero stati agevolmente accertabili dagli appaltatori – non richiedendosi, neanche, specifiche competenze in merito – i numerosi vizi specificamente richiamati (comportanti una difformità rispetto alle prescrizioni imposte dalla legge specifica in materia n. 6/1989 e dal Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, dirette a favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), che, di per sé, non avrebbero potuto consentire di pervenire al risultato finale dell’appalto consistente nell’abbattimento e nel superamento delle barriere architettoniche, di cui la stessa Corte di appello dava atto in sentenza, pur non ritenendoli imputabili – ma erroneamente – anche ad una possibile omessa vigilanza della ditta appaltatrice, da considerarsi, invece, solo come una mera esecutrice di ordini e progetti altrui.

Ravvisando questa esclusione di responsabilità in capo agli appaltatori, la Corte di appello aveva disatteso l’univoco indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 3520/1997 e Cass. n. 1981/2016), secondo cui, in tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex articolo 1176 c.c., comma 2, che impone all’appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l’opera a regola d’arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, onde soddisfare l’interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l’appaltatore risponde dei vizi dell’opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientrano nella sua prestazione, mentre – come già sottolineato – è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l’appaltatore a proprio mero “nudus minister”, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.

Pertanto, in difetto di qualsiasi manifestazione di volontà dei committenti e non avendo gli appaltatori espresso alcun dissenso rispetto a nessuna soluzione progettuale od esecutiva, questi ultimi, nel procedere alla realizzazione del progetto, avrebbero dovuto comunque attivarsi per evitare di eseguire un’opera caratterizzata da numerosi difetti accertati in sede di c.t.u. e che, in quanto tale, avrebbe potuto comportare il mancato conseguimento del risultato obiettivizzato nel contratto di appalto e, quindi, la possibile dichiarazione di risoluzione dello stesso per effetto della gravita dell’inadempimento imputabile direttamente agli appaltatori, che – si badi – sussiste anche nell’eventualità in cui si sia venuto a configurare un errore progettuale consistente nella mancata previsione di accorgimenti o manufatti necessari per rendere le opere appaltate tecnicamente valide e funzionali rispetto alle esigenze del committente.

Pertanto, in tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità per vizi dell’opera, l’appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell’arte e, in caso di loro violazione, è responsabile delle relative conseguenze, con il conseguente obbligo risarcitorio, il quale non viene meno neppure in caso di possibili vizi imputabili ad errori del progettista o del direttore dei lavori (eseguendone comunque le relative disposizioni), se egli, accortosi dei vizi, non li abbia tempestivamente denunziati al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto, come verificatosi nel caso di specie.

E’, infatti, incontestabile il principio, in virtù del quale, in tema di appalto, la circostanza che l’appaltatore esegua l’opera su progetto del committente o dallo stesso fornito non lo degrada, per ciò solo, al rango di “nudus minister” poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica, esulando dagli obblighi delle rispettive parti, con la conseguenza che l’appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d’arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente gli eventuali errori riscontrati, quando l’errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente (v., ex multis, Cass., n. 6754/2003 e, da ultimo, Cass. n. 23594/2017).

In altri termini, l’appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto – va sottolineato – ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo.

Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera-garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Corte di Cassazione, Sezione Seconda, Ordinanza n. 17819 del 22 giugno 2021

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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