In caso di impiego di manodopera negli appalti concessi dalle Ferrovie dello Stato successivamente all’entrata in vigore della legge n. 210 del 1985, è da escludere che l’operatività del generale divieto previsto dalla legge n. 1369 del 1960, art.
In caso di impiego di manodopera negli appalti concessi dalle Ferrovie dello Stato successivamente all’entrata in vigore della legge n. 210 del 1985, è da escludere che l’operatività del generale divieto previsto dalla legge n. 1369 del 1960, art. 1, sia stata limitata dalla disciplina speciale e posteriore introdotta dalla citata legge n. 210 del 1985, art. 2, lett.) i, nella parte in cui ha conferito ampio rilievo alle finalità di economici, ed efficienza dell’organizzazione delle Ferrovie dello Stato e alle conseguenti esigenze di elasticità e flessibilità nella dislocazione dei servizi e del personale.
La lettura sistematica di tale ultima disposizione convince dell’assenza di qualsiasi limitazione del divieto di interposizione. Infatti, consentire alle Ferrovie di affidare a società o enti cui partecipino ovvero ad altre imprese la gestione di particolari settori di attività che non ritenga conveniente, per ragioni organizzative, funzionali ed economiche, gestire direttamente, significa semplicemente confermare il generale principio della libertà dell’imprenditore di affidare in appalto tutte le attività suscettibili di fornire autonomo risultato produttivo, senza che sia consentito escludere l’ipotesi in cui l’organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione.
Pertanto, con riferimento proprio alle Ferrovie dello Stato, il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali la retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
La specifica previsione contenuta nella legge istitutiva dell’Ente Ferrovie dello Stato, quale ente pubblico economico creato al fine di assumere il servizio già gestito dallo Stato mediante un’azienda autonoma, si spiega agevolmente con la necessità di delineare il disegno organizzativo di un soggetto pubblico e di precisarne l’ambito di autonomia rispetto ai fini pubblici istituzionali.
Certamente, in tema di appalti, non si è inteso consentire all’ente pubblico più di quanto non fosse consentito all’imprenditore privato.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 6336 del 16 marzo 2009
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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