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Appalto, accettare o rifiutare l’adempimento parziale

Nel contratto di appalto, il committente può rifiutare l’adempimento parziale oppure accettarlo e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell’appaltatore, anche il risarcimento del danno.

Pubblicato il 13 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Il giudizio trae origine dalla domanda che XXX proponeva innanzi al Tribunale di Prato nei confronti di YYY per chiedere la restituzione della somma di Lire 54.680.000, che deduceva di aver corrisposto al convenuto per la fornitura e messa in opera di piante ornamentali, lamentando che il lavoro non era stato completato e che alcune piante non erano attecchite.

A sua volta, YYY aveva chiesto al Presidente del Tribunale di Prato un decreto ingiuntivo per ottenere il saldo del pagamento per i medesimi lavori, producendo le relative fatture.

Concesso il decreto ingiuntivo, XXX proponeva opposizione, sostenendo che le prestazioni non erano state eseguite.

I procedimenti venivano riuniti, e, sulla base della CTU, il Tribunale adito accoglieva l’opposizione proposta da XXX, revocando il decreto ingiuntivo opposto.

La Corte d’Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame proposto da YYY, condannava XXX al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 17.016,87 a titolo di saldo per le prestazioni svolte.

La Corte d’Appello aveva ritenuto risolto consensualmente dalle parti il contratto, che non fosse chiaro il contenuto delle obbligazioni contrattuali e, in difetto di prova di un comportamento colpevole dell’appaltatore, il committente era tenuto a corrispondere il compenso per le opere eseguite dall’appaltatore.

Sulla base della CTU, che aveva determinato il valore delle opere eseguite in Lire 147.114.757 e l’importo degli acconti corrisposti in Lire 114.162,500, la somma dovuta all’appaltatore era pari alla differenza, determinata in Euro 17.016, 87.

XXX proponeva ricorso per cassazione.

La Corte d’Appello, con motivazione intrinsecamente contraddittoria, pur avendo ritenuto che non fosse chiaro il contenuto delle obbligazioni contrattuali assunte dalle parti, aveva apoditticamente affermato che non vi fosse la prova del comportamento colpevole dell’appaltatore, condannando il committente al pagamento delle prestazioni eseguite dall’appaltatore.

Le conclusioni della Corte d’Appello non erano coerenti con l’affermazione dell’assenza di chiarezza delle prestazioni perché, solo dopo l’individuazione dell’obbligo contrattuale, era possibile accertare se sussistesse o meno inadempimento.

Dette conclusioni si ponevano, inoltre, in contrato con il principio generale che governa il contratto con prestazioni corrispettive, secondo cui la parte che chiede in giudizio l’esecuzione della prestazione a lui dovuta non deve essere a sua volta inadempiente, ma deve offrire di eseguire la propria prestazione, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero deve dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l’appaltatore, precede l’adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533).

L’applicazione di tale principio al contratto di appalto – cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell’inadempimento del contratto – comporta che l’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l’onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle regole dell’arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472).

Con l’effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l’altra parte contesti il suo adempimento, come avvenuto nel caso di specie, in cui il committente ha contestato che la prestazione non era stata integralmente eseguita e che alcune piante non erano attecchite.

A fronte di tale contestazione, la Corte d’Appello avrebbe dovuto accertare se la prestazione dell’appaltatore fosse stata integralmente e correttamente eseguita e, solo in caso positivo, avrebbe potuto condannare il committente al pagamento del prezzo.

La Corte d’Appello aveva omesso di considerare che XXX aveva eccepito l’inadempimento dell’appaltatore per inesattezza qualitativa e quantitativa della prestazione e, ribaltando l’onere della prova, aveva erroneamente condannato il committente al pagamento del prezzo, senza accertare se la prestazione dell’appaltatore fosse stata adempiuta.

Non era pertinente, ai fini dell’obbligo di pagamento del corrispettivo da parte del committente, il richiamo all’art. 1181 c.c., secondo cui il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile.

Nel caso in esame, nessuna delle parti aveva chiesto la risoluzione del contratto, sicché non era applicabile il principio statuito da Cass., Sez. II, 17/02/2010 n. 3786, in forza del quale, nel contratto di appalto, il committente può rifiutare l’adempimento parziale oppure accettarlo e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell’appaltatore, anche il risarcimento del danno.

Il ricorso, pertanto, è stato accolto.

Corte di Cassazione, Sezione Seconda, Ordinanza n. 25410 del 23 settembre 2024

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