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Appalto, consegna del bene all’appaltatore

Appalto, la consegna del bene all’appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente

Pubblicato il 15 May 2023 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Milano
Seconda sezione Civile

La Corte d’Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1399/2023 pubblicata il 03/05/2023

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1407/2022 promossa da:

XXX S.R.L. (C.F.)

APPELLANTE contro

YYY (C.F.)

APPELLATO

Oggetto: responsabilità ex artt.2049,2051 e 2052 c.c.

CONCLUSIONI

Per parte appellante: Per XXX S.R.L.

Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 9187/2021 resa inter partes dal Tribunale di Milano, sez. decima civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Grazia Fedele, pubblicata il 11.11.2021 e mai notificata, all’esito del giudizio di primo grado rubricato al n. 27299/2017 RG, così decidere:

In via principale: in accoglimento dell’appello, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti la sentenza n. 9187/2021, pronunciata dal Tribunale di Milano in data 08.11.2021 e depositata in pari data, resa nella causa iscritta al n. 27299/17 R.G. e, pertanto:

Nel merito:

Preliminarmente:

– Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di XXX Srl e, per l’effetto, rigettare le domande formulate in primo grado dall’appellata;

– In via principale: In ogni caso, rigettare tutte le domande avanzate in primo grado dall’appellata in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;

– In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse accogliere, anche parzialmente, le domande avanzate dall’attore in primo grado, si chiede che XXX Srl sia garantita, manlevata e tenuta indenne da *** Costruzioni Srl in liquidazione, ai sensi di contratto e di legge, e si chiede la condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti e patiendi in ragione delle domande attrici ed al rimborso delle spese tutte sostenute in ragione delle medesime domande, ivi comprese le spese tecniche e legali stragiudiziali e giudiziali;

In via istruttoria:

Si chiede l’ammissione delle prove formulate nelle memorie istruttorie di primo grado con i seguenti testimoni:

Ci si oppone fin d’ora all’ammissione delle prove testimoniali avversarie in quanto i capitoli articolati sono del tutto vaghi e generici nonché suggestivi.

Si chiede dichiararsi la nullità e/o inattendibilità e/o inammissibilità della CTU svolta in primo grado in quanto del tutto esplorativa ed errata per i motivi dedotti in narrativa.

Si contesta la relazione ex adverso prodotta in primo grado e le fotografie allegate per i motivi tutti sopra esposti.

Si contestano i documenti allegati alla citazione di primo grado sub doc. 9, 10 e 12 per i motivi già indicati nella narrativa della comparsa di costituzione di primo grado.

− si chiede la condanna del sig. Cappucciati Roberto alle spese legali, del CTP e del CTU sostenute dalla ricorrente nel procedimento di primo grado; 3

IN OGNI CASO: Con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre 15% di spese generali e accessori come per legge.

Per parte appellata: Per YYY

Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano:

dichiarare inammissibile e/o rigettare sia in via pregiudiziale che nel merito, perché senza fondamento in fatto e/o in diritto per tutti i motivi sopraesposti, l’appello proposto da XXX srl, in persona del legale rappresentante Arch., avverso la sentenza n. 9187/2021 emessa dal Tribunale di Milano, Dott.ssa.

In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese vive e tecniche di CTP e CTU; oltre a onorari giudiziali (alla luce delle motivazioni di cui alla comparsa di costituzione del Sig. YYY), più spese generali, C.P.A. ed I.V.A., da distrarsi in favore del sottoscritto legale antistatario, di entrambi i giudizi.

In via istruttoria: si chiede che vengano ammesse prove come richieste nel I grado di giudizio con i testi ed i capitoli indicati nella memoria ex art. 183 c.6 n. 2 depositata nel fascicolo di I grado il 22/03/18 e, nell’ipotesi di ammissione di eventuali capitoli di prova dedotti da XXX srl, si chiede di essere ammessi a prova contraria. Ci si oppone alla nuova produzione documentale (doc. ti 3-4 atto di citazione in appello) di parte appellante per i motivi esposti in comparsa di costituzione.

Milano 23/01/23 Avv.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, YYY conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la società XXX s.r.l., esponendo di essere proprietario dell’unità immobiliare su due livelli, piano primo e sottotetto, sita in Milano, n. 150, da lui adibita a propria abitazione principale. Riferiva che nell’immobile adiacente, di proprietà della società XXX s.r.l., erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione integrale, con interessamento del tetto e dei muri interni, a causa dei quali, a far tempo dall’anno 2013, si erano verificate infiltrazioni d’acqua nell’immobile di sua proprietà, con formazione di numerose fessurazioni, alcune delle quali passanti. Assumeva di aver tempestivamente denunciato tali emergenze, sia alla società, che all’impresa che in loco stava effettuando gli interventi di ristrutturazione, poi addirittura protrattisi per tre anni.

Attesa l’inerzia di controparte YYY si era visto costretto ad incaricare un professionista di sua fiducia per una verifica dello stato dei luoghi, e, all’esito, riferiva di aver dovuto instaurare un procedimento volto alla condanna della società al ristoro dei danni patiti. Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, preliminarmente, eccepiva la carenza di competenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del foro di Lecco, nell’ambito del quale aveva sede legale, ai sensi della previsione di cui all’art 19 cpc., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. A riguardo assumeva che, nell’atto introduttivo, l’attore non aveva prospettato di aver patito danni causati dall’immobile di proprietà della convenuta, ma di aver subito condotte colpose poste in essere dall’impresa appaltatrice dei lavori, *** Costruzioni s.r.l., il cui nominativo era stato tempestivamente indicato a Roberto YYY, solo nei confronti della quale avrebbe dovuto azionare la sua pretesa. Nel merito la società contestava ogni profilo di danno evidenziando come l’immobile di proprietà dell’attore si trovasse inserito nel contesto dell’antica Cascina San Cristoforo, e fosse da tempo ammalorato ed in precarie condizioni, soprattutto per quel che concerne la copertura, costituita da un tetto tradizionale lombardo in coppi, realizzato addirittura tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento, non ristrutturato se non limitatamente ad alcune parti e ad opera di privati. Concludeva, quindi, per il rigetto delle domande attoree, ovvero, in subordine, per essere manlevata e tenuta indenne da *** Costruzioni s.r.l., alla cui chiamata in causa chiedeva ed otteneva autorizzazione. Nel giudizio detta società rimaneva contumace. Il Tribunale, disponeva CTU, nominando il geom., cui veniva conferito l’incarico di accertare le cause dei danni lamentati e di quantificarne i costi. All’esito del deposito dell’elaborato, senza assunzione di prove orali, il Tribunale, decima sezione civile, con sentenza n.9187/2021, pubblicata l’11 novembre 2021, rigettava le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta e la condannava al risarcimento dei danni causati liquidati in euro 3477,60 oltre IVA oltre interessi legali dal 24 febbraio 2019 al saldo. Rigettava la domanda di manleva articolata nei confronti della terza chiamata con condanna di XXX s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore dell’attore, oltre spese di ctu. In particolare il Tribunale, nel merito, dopo aver qualificato l’azione promossa da Roberto YYY, ai sensi della previsione di cui all’art 2051 c.c., condividendo le conclusioni espresse nell’elaborato, riteneva provato da parte di questi il nesso causale tra i danni lamentati e la ristrutturazione dell’immobile confinante, comprensiva di un innalzamento della porzione di copertura dell’edificio, realizzata dalla società. Con riguardo alle prospettate infiltrazioni, il Giudice, aderendo alle valutazioni esposte nella relazione tecnica, pur dando atto della circostanza secondo la quale esse non erano più visibili, le riteneva comunque compatibili con gli interventi di innalzamento della copertura lungo tutto il perimetro dell’immobile attuate dalla società, secondo le conclusioni del ctu. Quanto alle rilevate cavillature e micro lesioni, escludeva che fossero indici di instabilità del fabbricato. A detta del consulente, al quale faceva integrale riferimento la decisione, le vibrazioni causate nel corso della ristrutturazione potevano essere considerate del tutto compatibili con quanto a distanza di tempo da questi rilevato in loco.

All’esito delle valutazioni esposte il Tribunale ravvisava la responsabilità, in qualità di custode, della società convenuta, non avendo essa provato che la ristrutturazione in corso avesse comportato la perdita di disponibilità dell’immobile medesimo, ovvero che i danni lamentati fossero riconducibili al caso fortuito.Il Giudice rigettava, invece, la domanda di manleva articolata da XXX s.r.l. nei confronti dell’appaltatrice, *** Costruzioni s.r.l., che aveva eseguito le lavorazioni inerenti alle opere ad essa commissionate, ritenendo che non fosse stato dedotto dalla committente che l’appaltatrice avesse operato in difformità rispetto alle istruzioni e direttive ricevute. Rigettava, infine, anche le domande dell’attore nei confronti della terza chiamata *** Costruzioni s.r.l., che il Tribunale riteneva di dover considerare estese nei suoi riguardi.

Liquidava il danno patrimoniale nei termini accertati nell’elaborato, con rigetto delle ulteriori richieste.

Avverso la decisione proponeva impugnazione la società XXX s.r.l..chiedendone l’integrale riforma.

Nel procedimento si costituiva YYY il quale insisteva per la conferma della decisione, non articolando appello incidentale, mentre la società *** Costruzioni s.r.l. rimaneva nuovamente contumace. Non essendo possibile definire la lite in via bonaria, all’udienza del giorno 7 febbraio 2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte, concessi termini di giorni cinquanta per il deposito delle comparse conclusionali e quello di giorni venti per eventuali repliche, tratteneva la causa in decisione.

Nel presente grado la società appellante articola cinque motivi di censura alla sentenza.

Con il primo prospetta l’erroneità della decisione nella parte in cui ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva da lei prospettata. Osserva, in particolare, che avendo espressamente controparte chiesto il ristoro dei danni, affermando che essi erano stati causati da XXX, apparirebbe evidente come l’azione extracontrattuale così proposta sia riconducibile nell’ambito della previsione generale di cui all’art 2043 c.c. e non già, come ritenuto in sentenza, in quella di cui all’art 2051 c.c. Conseguirebbe a ciò che l’appellato avrebbe dovuto agire in giudizio nei riguardi dell’autore delle condotte asseritamente dannose, cioè nei riguardi dell’appaltatrice che le aveva poste in essere, e non già del proprietario dell’immobile, del tutto estraneo ai danni contestati non derivati dal bene in custodia. Assume, inoltre, che, avendo YYY lamentato anche la rottura di coppi e il verificarsi di infiltrazioni causate dalla presenza sul tetto di ponteggi dell’appaltatrice, qualsivoglia sua doglianza andava rivolta nei confronti di detta parte.

Con il secondo motivo critica la decisione per aver aderito, a suo avviso, in maniera immotivata, all’esperita ctu del tutto esplorativa, avendo lo stesso esperto dato atto dell’assenza di qualsivoglia elemento che consentisse di rilevare lo stato dei luoghi in epoca precedente l’inizio dei lavori di ristrutturazione del 2013. Osserva a riguardo come in maniera erronea il consulente d’ufficio abbia affermato che il tetto di proprietà della società era stato innalzato a seguito dei lavori, così come il ponteggio fosse stato appoggiato alla copertura di parte appellata, così causando infiltrazioni a seguito della rottura dei coppi per il peso del manufatto, risultando tali assunti del tutto privi di qualsivoglia prova a riguardo. Ancora rileva come solo in via del tutto ipotetica il consulente avesse ritenuto che le cavillature fossero state causate da vibrazioni di utensili, nulla avendo potuto constatare direttamente a riguardo, e come avesse comunque confermato la circostanza secondo la quale i segni di infiltrazioni rilevati fossero assai risalenti nel tempo.

Ad avviso dell’appellante, pertanto, dall’elaborato tecnico in alcun modo emergerebbe il nesso di causa tra i danni lamentati e le opere di ristrutturazione all’epoca realizzate e ciò, non solo in quanto era mancata la redazione di un testimoniale di stato, precedente all’inizio dei lavori, ma anche in considerazione della condizione di notevole vetustà e di evidente ammaloramento della proprietà di YYY, attestata anche dalla presenza di cavillature più evidenti e nette in prossimità della finestra posizionata sul muro opposto rispetto a quello di confine, unica zona interessata dagli interventi, circostanza significativa dell’estraneità di esse a quanto fatto realizzare dall’appellante.

Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui, a suo avviso, ha erroneamente respinto la domanda di manleva svolta nei riguardi della società appaltatrice, avendo effettuato una non condivisibile qualificazione dell’azione esperita all’esito di una errata ricostruzione dei fatti, con riferimento alla ritenuta collocazione dell’ appoggio dei ponteggi sulla copertura dell’appellato.

Con il quarto motivo critica ulteriormente la decisione, per aver quantificato il danno applicando una riduzione degli importi nella misura del 30% , attesa la condizione di vetustà dell’immobile di YYY, senza svolgere alcuna indagine sulle condizioni pregresse di esso.

Infine, con il quinto motivo, appella la decisione nella parte in cui, pur in presenza di un accoglimento del tutto residuale delle domande di controparte, ha comunque posto interamente a carico della società le spese di lite e di ctu.

La Corte ritiene che le censure esposte, che atteso il comune tema trattato possono essere esaminate congiuntamente, con riguardo alle prime quattro, non meritino accoglimento con conferma della decisione impugnata.

Diversamente da come argomentato, correttamente il Tribunale ha ravvisato la sussistenza della legittimazione passiva della società XXX rispetto alla prospettazione svolta in atto introduttivo di primo grado da YYY.

Questi, infatti, ha agito nei riguardi della società lamentando la sussistenza di danni causati dall’immobile del quale essa era proprietaria e, quindi custode, avendone la disponibilità, con conseguente citazione della stessa in tale veste.

Come valutato nella sentenza impugnata, la legittimazione passiva deve essere individuata sulla base della sola prospettazione delle domande svolte dall’attore, e prescindendo dal fondamento di esse, attenendo ciò al merito, ben potendo avvenire, che, all’esito del giudizio, si possa giungere al rigetto della pretesa in assenza di prova, senza che ciò incida sul differente profilo della legittimazione passiva.

Nel caso di specie in primo grado YYY ha agito nei confronti della società XXX s.r.l. in qualità di proprietaria dell’immobile a lui confinante oggetto degli interventi di manutenzione straordinaria, prospettando che i danni patiti fossero riconducibili al detto immobile del quale l’appellante aveva la disponibilità. Ne consegue che correttamente ha instaurato il giudizio nei riguardi della stessa quale custode dell’immobile, fermo restando la verifica nel merito della fondatezza delle doglianze asserite (in termini Cass.sez.6-2, Ordinanza, 24 settembre 2018, 22525; Cass.sez. I, 27 marzo 2017,7776; Cass.sez. II, 10 maggio 2010, 11284;).

La difesa dell’appellante ha, quindi, sostenuto l’assenza di qualsivoglia sua responsabilità da custodia sotto altro profilo, avendo stipulato un contratto di appalto con *** Costruzioni srl il 17 giugno 2013 (doc 6 della società) in virtù del quale erano stati affidati all’appaltatrice tutti gli interventi di ristrutturazione dell’immobile e la stessa aveva assunto ogni responsabilità in caso di danni (clausole 17 e 21 del contratto) con la conseguenza che, a suo avviso, unico soggetto tenuto al risarcimento sarebbe detta società. La Corte ritiene che la censura deve essere disattesa richiamando, come correttamente fatto in sentenza, la costante giurisprudenza di Legittimità formatasi in tema.

Occorre, infatti, considerare che l’esistenza di un contratto di appalto, tra l’altro nel caso di specie neppur prodotto nella sua interezza, essendo stato allegato del tutto privo dei progetti e della descrizione dello stato di fatto, che, secondo quanto specificato nell’oggetto, dovevano individuare i lavori da realizzare, certamente non è sufficiente per far venir meno la responsabilità da custodia, ai sensi della previsione di cui all’ art 2051 c.c. del proprietario dell’immobile. Questi, infatti, non ha provato di aver perso la disponibilità di esso, a causa dei lavori appaltati.

In particolare si è ribadito che “nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato, (come nei casi di appalto di servizio di manutenzione), non viene meno per il committente detentore dell’immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza”(Cass.sez.III, 23 dicembre 2021, 41435;).

In modo ancor più specifico si è quindi, ribadito che “in tema di appalto, la consegna del bene all’appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicchè questi resta responsabile, alla stregua dell’art 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall’esecuzione dell’opera, salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l’inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente,bensì con una condotta dell’appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo(esercitato se del caso per il tramite di un direttore dei lavori)” (Cass.sez.III, 17 marzo 2021,7553;Cass.sez.II, Ordinanza, 14 maggio 2018, 11671;).

Tanto precisato, procedendo alla valutazione nel merito delle ulteriori censure articolate dalla società, la Corte ritiene di dover, escludere anzitutto, come affermato dalla sua difesa, che la disposta ctu fosse esplorativa, in quanto effettuata in totale assenza di elementi obiettivi da valutare. Tale affermazione deve essere disattesa non appena si consideri che l’indagine tecnica è stata svolta considerando, sia lo stato attuale dei luoghi, sia anche la compatibilità di quanto rilevato all’esito, con il materiale fotografico tempestivamente prodotto in giudizio dall’attore, raccolto in costanza dei lavori contestati, avendo questi fatto anche redigere una analitica perizia stragiudiziale fin dal 2017, con svariati allegati, costituiti da foto risalenti all’epoca della ristrutturazione. A riguardo occorre sottolineare che, al contrario, le numerose fotografie prodotte dalla società per la prima volta, del tutto tardivamente, in sede di osservazioni svolte all’elaborato peritale, e non valutate dall’esperto, in quanto prodotte in maniera del tutto irrituale, e al di fuori del contraddittorio con la difesa di YYY, non possono trovare esame nella presente sede, per tali ragioni, integrando documenti nuovi, tardivamente prodotti in questo grado. Ciò precisato il Collegio ritiene che correttamente il Tribunale ha condiviso le conclusioni raggiunte dal ctu, in considerazione della circostanza secondo la quale questi, dopo aver verificato in loco le caratteristiche strutturali dell’immobile dell’appellato, sviluppato su due livelli, in struttura definita classica per l’epoca di costruzione, con murature portanti perimetrali,e di spina di mattoni pieni, solaio di divisione di piano in legno a orditura semplice, travi in legno in appoggio da muro a muro, copertura a doppia falda inclinata con vani sottotetto accorpati alle unità immobiliari sottostanti del primo piano con scala interna, ha formulato una valutazione di piena compatibilità tra le infiltrazioni e le micro lesioni lamentate e gli interventi eseguiti nell’immobile confinante.

In particolare il ctu, pur dando atto della circostanza secondo la quale al momento delle sue indagini, in loco non erano presenti infiltrazioni attive, ne ha comunque riscontrato la pregressa manifestazione, del tutto compatibile con gli interventi di notevole estensione effettuati, consistiti, all’evidenza, nel rifacimento di tutto il tetto di proprietà della società, di ampia superficie, come ben rappresentato nei rilievi inseriti nell’elaborato, lungo tutto il perimetro. L’esperto, in sede di risposta alle osservazioni ha, ulteriormente evidenziato come in corso di esecuzione di interventi di vasta portata come quelli in contestazione l’ingresso di acqua piovana dalla copertura con tracce riscontrate alla distanza anche di tre o quattro metri dalla zona interessata direttamente dai lavori, non sia inverosimile, dovendosi considerare la possibilità di accidentale caduta di utensili ovvero di episodi di camminamento di maestranze sull’attigua copertura. Ha, al contempo escluso che alcune fessurazioni visibili in prossimità di un calorifero all’interno della proprietà dell’appellato, fossero riconducibili, come ipotizzato dalla società, alla messa in opera delle zanche di sostegno di esso, attesa la consistenza del materiale, alluminio, utilizzato per la realizzazione del calorifero, particolarmente leggero.

Ed, ancora, diversamente da quanto censurato nel presente giudizio, la piena attendibilità delle conclusioni espresse dall’esperto e condivise nella sentenza impugnata, con specifico riguardo all’origine dei danni rilevati, ritenuti causati dalla presenza di tubolari del ponteggio attiguo sulla copertura dell’appellato, non appare smentita dalle foto in atti.

Ci si intende riferire alla circostanza secondo la quale, proprio dai rilievi fotografici prodotti da YYY nel procedimento di primo grado, ben emerge come alcuni tubolari fossero stati effettivamente appoggiati proprio sulla copertura dell’immobile dell’appellato. E’ sufficiente considerare quanto più volte ribadito dal ctu con riguardo alla particolare delicatezza dell’intera struttura, costituita da coppi, a servizio di uno stabile d’epoca privo di elementi di irrigidimento, in cemento armato, e, quindi, particolarmente sensibile a qualsivoglia sollecitazione, perché ben si comprenda come, indipendentemente dall’essere stata utilizzata la struttura di ponteggio come camminamento ovvero, nella parte appoggiata sul tetto dell’appellato, secondo la tesi della società, come mero sostegno, essa ha comunque determinato un aggravio di carico in precedenza insussistente.

Ancora l’esperto ha constatato la presenza di numerose cavillature e micro lesioni non di rilievo statico, all’interno dell’abitazione di YYY, del tutto compatibili, attesa la particolare struttura dell’immobile di antica origine, con vibrazioni prodotte dall’impiego di elettroutensili per la realizzazione del nuovo tetto a confine che ha necessariamente richiesto opere imponenti.

Per completezza occorre ulteriormente evidenziare che le conclusioni così espresse dall’esperto, che ha esaminato anche la perizia stragiudiziale prodotta da YYY, con foto dell’epoca dei lavori, e condivise nella sentenza appellata, hanno trovato conferma anche in altre risultanze in atti.

Ci si intende riferire alle dichiarazioni scritte prodotte ritualmente in primo grado dall’odierno appellato, rese in data 30 giugno 2016, da un conoscente di YYY, Tommaso Baciocchi, indicato anche quale teste nei capitoli di prova orale non ammessi. Questi ha riferito, senza che sul punto siano state svolte critiche specifiche dalla società, che la sera del 27 dicembre 2013, mentre si trovava presso l’abitazione dell’appellato, aveva direttamente assistito all’ingresso nell’appartamento, di una consistente quantità di acqua piovana, che dal tetto confinante si era riversata all’interno dei locali di YYY.

Orbene, anche tale dichiarazione risulta del tutto coerente con quanto valutato dal ctu in considerazione dell’estensione e della durata, di anni degli interventi realizzati a confine. Nè, a differenza di quanto prospettato dall’appellante, alcun rilievo dirimente per una differente conclusione, può essere data alla circostanza di aver il consulente affermato che nell’occasione la società avesse fatto anche innalzare la copertura del tetto di sua pertinenza rispetto a quella, più bassa dell’appellato.

Ed, infatti, anche se tale affermazione appare contraddetta dalle stesse foto prodotte da YYY, dalle quali emerge come i due tetti non fossero allineati tra di loro già prima dei lavori, trovandosi quello dell’appellato ad una quota leggermente inferiore, occorre rilevare come tale imprecisione, in assenza di elementi univoci circa la misurazione prima e dopo i lavori delle quote, non appaia ai presenti fini significativa, attesa la sicura consistenza degli interventi realizzati e la piena compatibilità con essi dai danni riscontrati dall’esperto.

Il fatto poi che la società, prima di avviare gli imponenti lavori di ristrutturazione durati per lungo tempo, non abbia, come evidenziato dall’esperto, redatto un testimoniale di stato, per descrivere la situazione antecedente, non può gravare su parte danneggiata che, comunque, ha documentato con le foto prodotte e con la dichiarazione resa da *** i pregiudizi patiti e la natura degli interventi realizzati da controparte.

Da ultimo si rileva che il ctu ha puntualmente risposto alle osservazioni mosse alla sua bozza da parte del ctp della società evidenziando come anche da quanto “confermato dallo stesso CTP (secondo il quale) le fessurazioni accertate …si presentano nei maschi murari di scarsa qualità, viene rafforzata la tesi di nesso causale tra quanto visto e le vibrazioni indotte a causa degli imponenti lavori di manutenzione straordinaria effettuati in presenza di una così particolare tipologia di fabbricato”.

All’esito di tali emergenze la Corte ritiene che le censure svolte debbano essere disattese, ben risultando dalla decisione che ha richiamato le conclusioni espresse nell’elaborato, come la valutazione della sussistenza del nesso causale si sia fondata su una serie di elementi univoci inerenti alla natura degli interventi realizzati, avendo, inoltre, il consulente chiarito di aver comunque considerato lo stato pregresso di vetustà dell’immobile di YYY, procedendo ad una riduzione della quantificazione del danno dal medesimo patito.

Avendo l’appellante nuovamente dedotto anche nel presente grado prove orali non ammesse in primo grado, chiedendo la rinnovazione della ctu, la Corte ritiene che tale richiesta non possa trovare accoglimento, in quanto le istanze istruttorie appaiono di contenuto o documentale o valutativo e la richiesta di rinnovo del tutto superflua. Analoga valutazione si impone con riferimento alla richiesta di giuramento decisorio articolata per la prima volta dalla difesa di XXX in comparsa conclusionale. A riguardo appare sufficiente considerare l’assoluta irritualità della stessa in quanto non articolata nel rispetto dei requisiti di rito, perché ne consegua un giudizio di inammissibilità.

XXX srl critica, quindi, la decisione anche nella parte in cui ha rigettato la domanda di manleva svolta nei riguardi della società appaltatrice.

La Corte ritiene che il motivo così articolato sia palesemente inammissibile. La società, infatti, non ha in alcun modo illustrato le ragioni della ravvisata ’erroneità della valutazione espressa nella sentenza che ha rigettato la sua domanda “ nei confronti della terza chiamata AL.SI Costruzioni s.r.l. che ha eseguito le lavorazioni necessarie in rapporto alle opere ad essa commissionate, non essendo stato neppur dedotto che abbia operato non a regola d’arte o in difformità alle istruzioni e direttive ricevute”.

A fronte di tale statuizione, nell’impugnazione l’ appellante non ha in alcun modo chiarito sotto quale profilo essa sarebbe errata, omettendo, pertanto, di censurare la ratio della decisione che ha valutato l’assenza di deduzioni e di idonee allegazioni che potessero fondare una condanna dell’appaltatrice.

Con il quarto motivo, quindi, XXX ha criticato la quantificazione del danno operata in sentenza, nella stessa misura ritenuta nella consulenza tecnica d’ufficio, ovvero nell’importo di euro 3477,60 oltre IVA e interessi legali dal 24 febbraio 2019 al saldo, ritenendola eccessiva. La Corte rileva come, ancora una volta la censura non si confronti con la motivazione del Tribunale. Il Giudice infatti, ha evidenziato come i conteggi richiamati fossero stati elaborati in maniera analitica dal ctu, facendo riferimento ai listini della Camera di Commercio di Milano, con un abbattimento necessariamente equitativo del 30% tenuto conto dello stato di pregressa vetustà dell’immobile, con la conseguenza che la critica sul punto svolta dall’appellante che non ha proposto computi alternativi o contestazioni specifiche, non appare pertinente.

Da ultimo la sua difesa impugna la decisione anche nella parte in cui non ha disposto una compensazione almeno parziale delle spese di lite, poste interamente a suo carico, pur avendo la società sempre dato risposta alle lettere di doglianza a lei inviate da Roberto YYY, dovendosi, a suo avviso, anche considerare l’ulteriore circostanza secondo la quale il Giudice aveva notevolmente ridotto le pretese economiche da questi formulate in atto introduttivo, escludendo ogni ristoro per il danno non patrimoniale.

Il motivo così articolato non merita accoglimento. Il Tribunale, infatti, ha correttamente fatto applicazione del criterio della soccombenza avendo comunque accolto parte delle pretese dell’attore, liquidando le spese di lite con riferimento alla quantificazione del danno. Ne consegue, pertanto, che alcuno spazio residua per una compensazione anche solo parziale delle spese di lite, in assenza di gravi ragioni che la giustifichi, avendo l’attore in primo grado svolto una sola domanda risarcitoria articolata con riferimento a profili differenti.

All’esito delle valutazioni esposte si impone, pertanto, conclusivamente, il rigetto dell’impugnazione e la conferma della decisione impugnata.

Attesa l’integrale soccombenza di XXX, la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese di lite del presente grado liquidate in dispositivo, secondo valori medi, tenuto conto del decisum e delle attività difensive effettivamente svolte, da corrispondere direttamente in favore della difesa di YYY, avv. , che si è dichiarata antistataria per averle anticipate e non esatte.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando così provvede:

RIGETTA
l’appello proposto dalla società XXX s.r.l. nei confronti di YYY e della società *** COSTRUZIONI s.r.l. in liquidazione e per l’effetto

CONFERMA
la sentenza n. 9187/2021 emessa dal Tribunale di Milano, decima sezione civile, pubblicata l’11 novembre 2021;

CONDANNA
l’appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado nella misura di euro 1923,00 per compensi oltre contributo spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge da corrispondere direttamente in favore dell’avv. che si è dichiarata antistataria per averle anticipate e non esatte;

DICHIARA
la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’ appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n 115/2002 così come modificato dall’art 1, comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n 228;

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023

Il Presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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