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Codice Civile
Codice Penale

Appalto di servizi e responsabilità solidale del committente

Il committente può sospendere il pagamento del prezzo nell’appalto di servizi se l’appaltatore non ha adempiuto agli obblighi previdenziali e contributivi dei propri dipendenti, essendo il committente responsabile in solido. Tale sospensione è legittima anche se l’accertamento degli organi competenti non è ancora definitivo.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE 7^ CIVILE

Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._6596_2024_- N._R.G._00036500_2022 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_01_07_2024

nella causa civile iscritta al n. 36500/2022 R.G. promossa ) in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell’avv. NOME COGNOME del Foro di Torino, che lo rappresenta e difende per delega in atti unitamente all’avv. NOME COGNOME COGNOME/opponente contro ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Milano, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME e rappresentato e difeso per delega in atti dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Belluno Convenuto/opposto Oggetto: appalto di servizipagamento prezzoopposizione d.i.

Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite come da citazione e da comparsa P. DELLA DECISIONE

Con l’originario ricorso per decreto ingiuntivo, da cui scaturisce la presente opposizione, ha chiesto nei confronti di pagamento della somma di euro 15.474,00 oltre interessi moratori, a titolo di prezzo delle prestazioni di pulizia risultanti dalle fatture allegate al ricorso ed eseguite dalla società creditrice presso la sede di Milano della controparte in base all’appalto di servizi concluso.

Ha proposto tempestiva opposizione la società ingiunta la quale non contesta la conclusione del contratto di appalto di servizi, l’avvenuta esecuzione delle controprestazioni da parte di e l’ammontare del prezzo dovuto in base al contratto e risultante dalle fatture.

Sin dall’opposizione la società debitrice ha sollevato l’eccezione ex art. 1460 c.c. a giustificazione del mancato pagamento del prezzo, sulla base del verbale di accertamento del 3/2/2022 notificato l’8/2/2022 nel quale veniva contestata alla società committente la responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs 276/2003 per la somma di euro 21.399,65 in relazione alle riscontrate irregolarità dell’appaltatore nel pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi a dipendenti impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto concluso dalle parti.

La società opposta si è costituita eccependo l’invalidità della procura alle liti rilasciata ai difensori dalla società opponente e chiedendo il rigetto dell’opposizione, sull’assunto che la controparte non contesta né la conclusione del contratto, né l’avvenuto adempimento delle controprestazioni, né l’ammontare del credito oggetto del decreto ingiuntivo.

In relazione all’eccezione ex art. 1460 sull’assunto che avendo impugnato il verbale di accertamento congiunto da parte dell , dell’Inps e dell’Inail la controparte non sarebbe ravvisabile nessun inadempimento e non sarebbe esposta al rischio di dover pagare quale responsabile in solido la somma di euro 21.399,65.

L’eccezione di invalidità della procura alle liti sollevata dalla difesa opposta è chiaramente infondata.

La difesa opponente ha regolarmente depositato la procura speciale alle liti ex art. 83 c.p.c. rilasciata dal procuratore della autenticata dagli avv.ti NOME NOME e nella quale si fa espresso riferimento al presente procedimento contro innanzi al Tribunale di Milano.

Venendo al merito dell’opposizione, essa va accolta essendo fondata nel caso concreto l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall’opponente.

Come detto, è incontroversa fra le parti la conclusione del contratto di appalto, l’avvenuta esecuzione dei servizi di pulizia da parte dell’appaltatore/opposto e l’ammontare del credito maturato a titolo di prezzo risultante dalle fatture emesse allegate al ricorso monitorio.

Il contrasto fra le parti verte sulla fondatezza dell’eccezione ex art. 1460 c.c. invocata nel caso concreto dal committente/opponente sulla base del verbale di accertamento del 3/2/2022 notificatogli dagli organi ispettivi quale responsabile in solido ex art. 29 D.Lgs 276/2003 per il mancato pagamento da parte dell’appaltatore/opposto di oneri previdenziali e assicurativi per euro 21.399,65 in relazione ai dipendenti occupati nell’esecuzione del contratto oggetto di causa (doc. 2 dell’opponente).
caso di specie, è incontroverso e risulta dal richiamato verbale congiunto redatto dall’Ispettorato del Lavoro, dall’Inps e dall’Inail che gli enti preposti hanno contestato sia all’appaltatore che al committente il mancato versamento di oneri previdenziali e contributivi in relazione a lavoratori dipendenti di che hanno svolto presso la i servizi di pulizia oggetto del contratto di appalto concluso dalle parti in causa.

Contrariamente a quanto sostiene la difesa opposta, non ha alcun rilievo ai fini in esame che avverso il verbale di accertamento del 3/2/2022 e/o gli atti conseguenti l’appaltatore abbia adito l’autorità giudiziaria e che la controversia sia ancora sub judice.

Come pure, ai fini della presente decisione è ininfluente che il committente non abbia impugnato il verbale di accertamento ricevuto quale responsabile in solido con l’appaltatore/opposto a norma dell’art. 29 D.Lgs 276/2003 e che la pretesa degli enti previdenziali e assicurativi risulti eventualmente non ancora esecutiva.

In una recente pronuncia la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che “in caso di appalto di servizi, a fronte dell’inadempimento, da parte dell’appaltatore, dell’obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell’art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l’esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276” (Cass. ord. n. 4079 del 09/02/2022). Anche a non voler ritenere pienamente condivisibile tale pronuncia della Cassazione nella parte in cui afferma che, a fronte della mancata consegna del DURC da parte casi in cui tale prestazione accessoria non risulti prevista nel contratto di appalto e non vi sia stato un accertamento di omessi pagamenti di oneri previdenziali o contributivi da parte degli organi preposti, non vi è dubbio che nei casi come quello oggetto di causa in cui il committente dimostra di aver ricevuto la notifica di un verbale di accertamento, che lo espone quale responsabile solidale ex art. 29 al pagamento di oneri previdenziali o contributivi che l’appaltatore non prova di aver pagato per i dipendenti occupati nell’esecuzione dell’appalto, ben può fondatamente il committente invocare il disposto dell’art. 1460 c.c. per paralizzare la domanda di pagamento del prezzo dell’appalto. Nel caso concreto, in base al richiamato verbale di accertamento la società opponente/committente è tenuta come responsabile solidale ex art. 29 a pagare la somma di euro 21.399,65, che dovrebbe poi azionare in via di regresso nei confronti dell’opposto (obbligato principale).

Considerato che il prezzo dovuto all’appaltatore per i servizi resi ammonta a complessivi euro 15.474,00, è evidente la fondatezza nel caso concreto dell’eccezione di inadempimento sollevata dal committente.

L’appaltatore non ha neppure dedotto di aver provveduto a pagare le somme di cui è responsabile in solido l’opponente e, come detto, non ha alcun rilievo ai fini della fondatezza dell’eccezione ex art. 1460 c.c. che sia tuttora sub judice la controversia relativa alle violazioni contestate nel verbale di accertamento o che la pretesa degli enti previdenziali e assistenziali non sia ancora esecutiva.

Per le ragioni esposte, l’opposizione è fondata e va pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto.

All’accoglimento dell’opposizione consegue, base al principio della come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al valore della domanda avanzata con il ricorso monitorio.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta, con citazione notificata il 30/9/2022, da nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 13757/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 3/8/2022 e notificato il 23/872022, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:

accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a rifondere all’opponente le spese di lite liquidate in complessivi euro 4.545,00, di cui euro 145,00 per esborsi ed euro 4.400,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano l’1/7/2024.
Il Giudice dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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