N. R.G. 18487/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._4435_2024_- N._R.G._00018487_2021 DEL_06_08_2024 PUBBLICATA_IL_06_08_2024
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18487/2021 promossa da:
p.iva , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-PARTE
ATTRICE – contro: , p.iva , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME;
-PARTE CONVENUTA –
Oggetto: appalto; subappalto;
CONCLUSIONI
Parte Attrice “Voglia l’adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
– Previo ogni opportuno accertamento, dichiarare l’inadempimento contrattuale della società convenuta in riferimento all’ordine d’acquisto del 10/2/2021 con intervenuta risoluzione contrattuale e dichiarare, altresì, che nulla è dovuto alla per le emesse fatture n.17/2021 per € 13.420,00, n.20/2021 per € 3.990,00, n.23/2021 per € 13.420,00, e 24/2021 per € 3.990, e per l’effetto condannare, la società convenuta, per le ragioni sopradescritte, al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, patiti dall’istante a causa del comportamento inadempiente della medesima, e tanto nella misura che sarà provata e quantificata in corso di causa; – Condannare, infine, la società convenuta alla restituzione della somma di € 34.770,00 per la pagata fattura n.4 del 11/2/2021, oltre interessi, corrisposta alla quale acconto sulla fornitura, il cui effetto restitutorio deriva dalla intervenuta risoluzione contrattuale;
– Vinte le spese e competenze del presente giudizio con attribuzione a sottoscritto procuratore antistatario.
” Parte convenuta:
“Voglia l’Ecc.mo Tribunale Contrariis reiectis, A) In via principale Rigettarsi le domande avversarie per le ragioni in fatto e diritto di cui alla comparsa di costituzione l’inadempimento contrattuale della società attrice e condannarsi la pagamento delle fatture n. 17/001 DEL 09/04/2021 di Euro 26.840,00; n. 20/001 DEL 09/04/2021 di Euro 7.980,00; n. 23/001 DEL 30/04/2021 di Euro 26.840,00 e n. 24/001 DEL 30/04/2021 di Euro 7.980,00 per la somma di Euro 69.640.00.
C) In via istruttoria Si richiamano le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, comma VI, nn. 2 e 3 c.p.c..
D) Con vittoria di spese di lite.
”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Nei propri atti, parte attrice ha dedotto in sintesi:
– di aver stipulato, il 25/06/2019, con il committente contratto Applicativo 18 AQ 414 Reg. AE 29-11-19 in cui era prevista tra le altre cose la realizzazione di una “pensilina in muratura e calcestruzzo” presso la Stazione di Torino Porta INDIRIZZO;
– che con ordine d’acquisto del 10.02.2021, la ha incaricato la della fornitura e posa in opera di un controsoffitto presso la Stazione di Torino INDIRIZZO per un costo complessivo di € 173.850,00 (compreso IVA), con acconti da corrispondersi nella misura del 20% all’ordine, 1° SAL € 30.000,00 a 30/60 giorni dalla fattura, 2° SAL € 30.000,00 a 30/60 giorni dalla fattura, saldo a 60 gg.
dalla fine lavori (“RDA RAGIONE_SOCIALE” parte attrice);
– che il 25.02.2021, la ha corrisposto alla € 34.770,00 quale acconto di cui alla fattura n.4 del 11.02.2021 (“Contabile fatt. 4” parte attrice);
– che dopo l’inizio dei lavori RAGIONE_SOCIALE ha emesso le fatture n.17/2021 per €13.420,00, n. 20/2021 per €3.990,00, n. 23/2021 per €13.420,00, e n.24/2021 per €3.990,00;
– che in corso d’opera il Direttore dei Lavori, individuate alcune criticità, ha emesso l’Ordine di Servizio n. 9 del 25.06.2021 con cui ha disposto la rimozione completa dell’opera (controsoffitti e telai) entro il 28.06.2021 per motivi di sicurezza (“PEC 25 06 con ODS 9.EML” parte attrice);
– di aver informato immediatamente la del suddetto Ordine di servizio con mail del 25.06.2021 (“PEC 25 06 con ODS 9.EML” parte attrice) chiedendo alla stessa di ottemperare a quanto richiesto;
– che stante il diniego della di provvedere alla rimozione dell’opera, essa ha provveduto in autonomia ad ottemperare all’Ordine di rimozione, dandone conferma via pec (“pec risposta 25 6 2021” parte attrice);
– che successivamente è stata accertata la presenza di numerosi vizi e difformità in quanto realizzato fino a quel momento dalla INFISSI RAGIONE_SOCIALE rispetto a quanto pattuito, come da relazione tecnica e fotografie prodotte (“rel Tecnica con allegati Geom Ing ” e All. 1-11 parte attrice);
– che in data 4.08.2021, ha comunicato a la risoluzione del contratto per inadempimento (“Pec 4 agosto 2021” parte attrice), avendo la società posto in opera materiale inutilizzabile e non conforme a quanto richiesto, e con la stessa comunicazione ha invitato la a ritirare il materiale fornito, a restituire l’acconto percepito ed a rifondere le spese sostenute dall’attrice per lo smontaggio dell’opera;
– che i danni subiti dalla consistono negli oneri di smontaggio e completamento dell’opera, con lavori eseguiti anche in notturna e con necessità di interruzione della circolazione ferroviaria (“Relazione descrittiva illustrativa + allegato rev.01 del 26.04.2022-Copia” e.05 SERIE 90612” parte attrice), per un totale di €2.976,00;
– che ai suddetti risarcimenti, dovrà aggiungersi la restituzione dell’acconto di €34.770,00 corrisposto alla il cui effetto restitutorio deriva dell’intervenuta risoluzione del contratto.
Cont convenuta), e che pertanto l’inadempimento dell’obbligazione dedotta in giudizio è da imputarsi esclusivamente all’attrice;
– essa ha lavorato in assenza di un progetto tecnico;
– come specificato nell’ordine d’acquisto, essa non avrebbe potuto garantire la massima perfezione del montaggio a causa delle imperfezioni della struttura cementizia della pensilina;
– anche se nel preventivo è stato indicato l’utilizzo del ferro zincato, tale indicazione costituisce refuso in quanto per gli accordi intercorsi tra le parti era stato pattuito l’utilizzo di materiale non zincato, stante il maggior costo della struttura zincata ed essendo la scelta ininfluente sull’estetica dell’opera, posto che a conclusione dell’opera i telai non sarebbero stati visibili (docc.
4 e 5 parte convenuta);
– il 15.04.2021 essa ha inviato alla alcune foto con cui si documentava sia la struttura che il montaggio dei pannelli verniciati (doc. 4 parte convenuta) e nessuna contestazione è stata sollevata da parte della e della – le contestazioni di controparte sui presunti vizi e difetti dell’opera sono generiche ed infondate;
– in particolare, il pendino utilizzato su indicazione della è stato assottigliato per consentire lo scorrimento del telaio, ma ciò non costituisce né un difetto né un vizio dell’opera in quanto la ne ha posizionati in numero maggiore rispetto a quello normalmente utilizzabile in relazione al carico del peso da sopportare.
In aggiunta, avendo eseguito i lavori pattuiti sino al periodo di giugno 2021, la convenuta richiede in via riconvenzionale il pagamento delle fatture per il lavoro e per la somma complessiva di €69.640,00.
3) Concessi alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., all’esito non sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti, per le ragioni espresse nell’ordinanza del 8.7.2022, che si richiamano integralmente, trattandosi in generale di capitoli generici, documentali o valutativi.
È stata invece disposta CTU, per l’accertamento del seguente quesito:
“Il C.T.U., letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti dalle parti (anche fotografici), ispezionati i luoghi se ritenuto opportuno, compiuta ogni altra indagine ritenuta opportuna, con facoltà di valersi di ausiliari:
1) Si esprima circa la sussistenza dei vizi e le difformità dal contratto contestati da parte attrice e circa la loro rilevanza;
2) Si esprima sulla congruità dei lavori di smontaggio documentati da parte attrice e proceda alla loro quantificazione economica;
3) Riferisca ogni altro elemento utile alla decisione, con facoltà di transigere la lite”.
Depositata la Consulenza Tecnica e sentito nel contraddittorio con le parti il CTU, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e il 7.5.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. 4) Le domande di sono fondate e meritevoli di accoglimento.
5) Infatti, l’esito della CTU conferma la sussistenza, nelle opere realizzate da , di vizi di gravità tale da giustificare la risoluzione contrattuale.
In particolare, l’analisi peritale ha preso le mosse dall’Ordine di servizio emanato dalla originaria Committente con cui è stata ordinata la rimozione delle opere realizzate dalla in ragione dei seguenti vizi:
– pendini non regolari;
– posizionamento telai irregolari;
– scadente risultato estetico;
– pannelli non conformi poiché non rispondenti alle dimensioni contrattualizzate;
– modifica del pendino o assottigliamento del gancio di sospensione;
Cont stato poi visionato il materiale utilizzato dalla e successivamente demolito, ancora presente in sito dove, insieme ad altri rifiuti, “risultano ben visibili le carpenterie metalliche prodotte dalla nonché il tipo di pendino utilizzato” (cfr. pag. 7 CTU).
Risulta quindi certo “l’utilizzo di materiale non zincato ma semplice ferro soggetto all’ossidazione per cause degli agenti atmosferici” (cfr. pag. 7 CTU), nonostante nel preventivo sottoscritto dalla fosse “specificato in modo inconfutabile l’utilizzo di struttura in ferro zincata” (cfr. pag. 12 CTU), pertanto “tale mancanza è assimilabile ad un vizio di conformità contrattuale” (cfr. pag. 17 CTU).
Per quanto riguarda i ganci ed i pendini utilizzati, il CTU ha prelevato un gancio di supporto utilizzato per il montaggio della struttura, eseguendo poi un’indagine tecnica sul sito internet della società produttrice del supporto.
Dall’analisi è emerso trattarsi di un “GANCIO NONIUS” con un pendino rigido TIPO NONIUS, prodotto dalla società prodotti brevettati e che, sulla base della scheda tecnica, possono essere modificati soltanto previa autorizzazione della ditta produttrice che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi (cfr. pagg. 14 e 25 CTU).
La convenuta, invece, ha modificato i ganci, assottigliandoli affinché fossero poi facilmente modificabili manualmente.
A parere del CTU, tale modifica “può andare a giustificare la dichiarazione del D.L. che al momento del sopralluogo ha notato la rottura di pendini e la piegatura di alcuni di essi.
Poiché la modifica di un gancio può portare alla plasticizzatine e snervamento di un elemento strutturale.
Andando a vanificare la propria funzione strutturale” (cfr. pag. 13 CTU).
In atti, inoltre, non esiste documentazione da cui può evincersi che la abbia ottenuto dalla l’autorizzazione a modificare i ganci (cfr. pag. 25 CTU).
Per quanto riguarda gli altri vizi posti a base dell’Ordine di rimozione, invece, a causa della modifica ormai intervenuta sullo stato dei luoghi, dove nel frattempo i lavori sono stati completati da altra ditta, non è stato possibile procedere al relativo accertamento.
Infine, in merito all’assenza di un progetto tecnico, il CTU ha evidenziato che, per le opere commissionate alla , “non risulta necessario un progetto così come pensato ed ideato per le opere portanti sia esse opere principali o minori.
Sostanzialmente stiamo parlando di fissaggi e sospensioni di materiale che costituisce la cosiddetta pelle di abbellimento dell’opera progettuale realizzata”.
Ha poi sottolineato come “l’accettazione dell’incarico da parte poteva sempre avvenire sottolineando la necessità di un eventuale progetto architettonico o di un eventuale sviluppo di parti d’opera che costituivano l’opera di abbellimento della pensilina in calcestruzzo.
Dall’analisi del preventivo non si evince la necessità ostativa del progetto per cui ogni richiamo alla mancanza di questo riferimento documentale non viene presa in considerazione”.
In conclusione, le difformità accertate dal CTU sono state:
– fornitura e posa in opera di materiale non zincato;
– difformità progettuale causata dalla modifica impropria di materiale, non modificabile pena l’impossibilità di collaudare l’opera;
Per il resto, i costi per lo smontaggio dell’opera sono stimati in € 2.900,00, cifra molto vicina alle richieste risarcitorie da parte attrice.
6) Pertanto, dalle risultanze della CTU può ritenersi accertato l’inadempimento contrattuale della convenuta , avendo essa fornito materiale non zincato ed utilizzato ganci di supporto modificati in modo non conforme alla scheda tecnica e alle indicazioni della casa produttrice, che avrebbero reso l’opera non collaudabile.
In particolare, quanto all’utilizzo di strutture di acciaio non zincato, non può essere seguita la tesi di parte convenuta, secondo cui in realtà gli accordi prevedevano proprio l’utilizzo di tale tipo di materiale, posto che in realtà il testo del contratto era univoco nel senso di prevedere l’utilizzo di acciai zincati (“tra i pannelli e la struttura in ferro zincato…”), e questo d’altra parte in conformità conseguenza, a legittimamente risolto il contratto il 4.08.2021, facendo riferimento nella propria comunicazione (cfr. “Pec 4 agosto 2021” parte attrice) ai vizi e ai difetti riscontrati ed all’Ordine di Servizio che ordinava lo smontaggio dell’opera. Non è dovuto da parte attrice il pagamento delle rimanenti fatture emesse dalla – come invece richiesto da quest’ultima in via riconvenzionale – mentre, al contrario, la convenuta sarà tenuta a restituire alla l’acconto percepito pari ad €34.770,00, oltre interessi dalla data del pagamento effettuato dall’attrice, ed a ristorarla dei costi sostenuti per lo smontaggio delle opere, quantificati dal CTU in €2.900,00, oltre interessi e rivalutazione a partire dall’esecuzione dei lavori.
7) Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, in misura prossima ai parametri medi previsti per il valore di riferimento.
Anche le spese della CTU vengono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
dichiara la risoluzione del contratto tra le parti per inadempimento contrattuale di accerta che non è dovuto da il corrispettivo delle fatture n.17/2021, n.20/2021, n.23/2021 e 24/2021;
condanna alla restituzione in favore di della somma di € 34.770,00, oltre interessi dal 25.2.2021 fino al saldo;
condanna al pagamento in favore di della somma di € 2.900, oltre interessi e rivalutazione dal 10.7.2021 fino al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
respinge la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 7.600, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Torino, 6 agosto 2024 Il Giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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