N. R.G. 20675/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione II in composizione monocratica, il Giudice unico – dott. NOME COGNOME – ha pronunciato,
SENTENZA N._14789_2024_- N._R.G._00020675_2019 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_02_10_2024
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione TRA – con sede in Maida (CZ), INDIRIZZO INDIRIZZO, in persona dell’Amministratore e Legale rappresentante p.t. Sig. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in calce al presente atto, dagli Avv.ti. NOME COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Roma, INDIRIZZO Attore CONTRO – in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, INDIRIZZO domiciliata come in atti, e rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura in atti Convenuta C.F. C.F. C.F. Conclusioni par parte attrice:
“Voglia il Tribunale Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento delle causali illustrate e sulla scorta degli accertamenti e delle declaratorie a tal fine necessarie, accertare e dichiarare il diritto della al riconoscimento della somma di € 66.583,05 in relazione alla riserva n. 1 – iscritta sul S.A.L. n. 1 e, per l’effetto, condannare l pagamento del complessivo importo suddetto, o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche – se del caso – in via equitativa ex art. 1226 c.c., con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata ai sensi dell’art. 1224, 2°, cod. civ., a decorrere dalla data d’iscrizione della riserva. Condannare la al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
conclusioni per “Voglia il Tribunale, 1. in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l’inammissibilità della domanda perché relativa a riserva non iscritta tempestivamente negli atti dell’appalto, in violazione degli artt. 190 – 191 del D.P.R. 207/2010;
2. nel merito, in ogni caso, rigettare tutte le domande attoree e le pretese rivendicate, perché inammissibili e/o decadute e/o intempestive e/o infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, accertando che nulla è dovuto per i titoli giuridici rivendicati da parte attrice e, segnatamente, rigettare ogni richiesta di condanna della parte convenuta, in quanto non sussistono le causali imputate alla Stazione Appaltante.
3. condannare al pagamento degli onorari, dei diritti di avvocato e delle spese del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione del 13.03.2019 ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio avanzando la pretesa creditoria meglio individuata in atti in relazione alla riserva n. 1 iscritta sul SAL 1, in relazione all’affidamento lavori relativi al contratto di appalto rep. n. 15.606 – racc. n. 2.642 del 12 ottobre 2015, commessogli da on il quale la convenuta affidava alla l’esecuzione dei lavori “di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale del viadotto INDIRIZZO – INDIRIZZO 12+022, primo stralcio” per un importo – al netto degli oneri di sicurezza e dell’IVA – di € 522.121,56 parte a misura;
con particolar modo aveva ad oggetto il ripristino corticale degli impalcati e delle strutture in elevazione del INDIRIZZO mediante una serie di richieste e lavorazioni le cui modalità esecutive venivano rappresentate in citazione.
La società rappresentava che, sebbene il termine per l’ultimazione dei lavori fosse stato contrattualmente fissato in 320 giorni consecutivi, comprensivi di giorni trenta di incidenza stagionale, all’indomani dei lavori sorgevano circostanze imprevedibili che influivano sul regolare andamento dello stesso.
( nota n. 183 del 31.01.2016) chiedeva una proroga del termine di novanta giorni a cagione una sopravvenienza imprevedibile, che cagionava rallentamento del cronoprogramma esecutivo.
Il termine per l’esecuzione dei lavori, a seguito della concessione di un termine ulteriore di giorni settanta, scalava al 12.12.2016.
In data 25.01.2017 le parti sottoscrivevano il registro di contabilità relativo al 1° stato avanzamento lavori per le prestazioni eseguite sino al 23.12.2016.
L’impresa firmava con riserva perché la committente aveva omesso di contabilizzare lavorazioni o indicato lavorazioni inferiori a quelle concordate ed eseguite ed il tutto, in uno alla mancata rendicontazione dei giunti approvvigionati a piè d’opera, non posti a causa dell’avvenuto recesso dal contratto riserva concerneva:
Tariffa:
SIC.01.01.05, lavorazione:
Sicurezza Apprestamenti Previsti nel PSC – Ponteggio Modulare Multidirezionale Metallico;
2) Tariffa:
SIC.01.01.001.a, lavorazione sicurezza apprestamenti previsti nel PSC – Ponteggio in elementi portanti metallici 3) Tariffa:
SIC. 01.01.020.a, lavorazione Sicurezza –
Apprestamenti previsti nel PSC – Schermatura con Stuoie.
Le detrazioni operate venivano giustificate dalla committente in ragione dell’apparente mancato superamento delle prove di conformità:
veniva rappresentato che le disposizioni cogenti in materia di contabilità pubblica, impongono l’esigenza inderogabile che le operazioni “di rilevamento e le prove sui materiali si svolgano in contraddittorio pena l’invalidità delle operazioni svolte in assenza di contraddittorio.
In tal senso nel contestare l’invalidità delle prove svolte senza rispettare l’obbligo cogente di contraddittorio, mai invitata a presenziare al prelevamento dei campioni né tantomeno a presenziare alle prove di laboratorio, per le quali peraltro l’Amministrazione non ha nemmeno avuto cura di partecipare all’Impresa esecutrice i risultati (…)”.
Pertanto, l’Impresa chiedeva il ristoro delle prestazioni non contabilizzate per € 47.468,23, unitamente ad € 14.490,85 a titolo di pagamento dei giunti approvvigionati a piè d’opera, oltre al valore delle opere detratte pari ad € 4.623,97, per un importo complessivo di €. 66.583,05
Con atto prot. n. CDG 0128862 del 10 marzo 2017, in seguito all’informativa interdittiva antimafia disposta nei confronti dell’appaltatrice, la Committente si avvaleva del diritto di recesso dal contratto di appalto di talché veniva contestualmente redatto lo stato di consistenza dei lavori.
Tuttavia, con nota del 26 luglio 2017, invitava la Società odierna istante a sottoscrivere gli atti di contabilità finale dei lavori appaltati e la richiesta veniva reiterata il successivo 26 settembre 2017.
In data 25 gennaio 2018, n seguito ad un controllo dei lavori eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatrice, evidenziava che i medesimi erano stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e, pertanto, rilasciava il certificato di regolare esecuzione.
Ne conseguiva un delta logico ingiustificabile:
da un lato la committente aveva contabilizzato lavorazioni e prestazioni inferiori a quelle eseguite dall’appaltatrice e dall’altro aveva stralciato, immotivatamente, opere ritenute non conformi.
Si legge, infatti, delle due l’una:
o alcune opere non erano conformi alle prescrizioni di legge, come ingiustificatamente ritenuto nello stato finale dei lavori, oppure i lavori erano stati eseguiti regolarmente e in conformità alle prescrizioni contrattuali e dovevano esser integralmente pagati.
Ne seguivano le conclusioni rappresentate, l’importo del pregiudizio economico subito dalla in dipendenza dell’omessa rendicontazione delle prestazioni effettivamente eseguite e dall’illegittima detrazioni di opere correttamente eseguite, ammonta ad € 66.583,05, unitamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di sottoscrizione del registro di contabilità con riserva fino all’effettivo soddisfo.
In via istruttoria veniva richiesta la disposizione di una consulenza tecnica di ufficio stante il carattere tecnico dei quesiti sollevati.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto delle domande proposte.
rigettare domanda.
Rivendicava a sé medesima una condotta committente diligente e rispettosa degli obblighi contrattuali.
Rammentava che la riserva era stata iscritta in occasione della sottoscrizione dello Stato di consistenza, predisposto a seguito del recesso dal Contratto di Appalto, in data 23/03/2017 e confermata ed esplicitata sul registro di contabilità in data 03/10/2017, in occasione della redazione dello Stato Finale.
L’impresa chiedeva il riaccredito della detrazione di € 4.623,97 applicata in contabilità sulle voci A.03.0333 “Scarifica”, B.092.062.a “Ripristino con malta fino a 2 cm” e B.09.062.b “Lavori di ripristino con malta sovrapprezzo per ogni cm in più” in quanto le prove di adesione al supporto delle malte di ripristino impiegate dall’impresa avevano fornito valori non conformi alle prescrizioni di capitolato.
a. il ristoro delle prestazioni che si asserisce non essere state contabilizzate, relative agli oneri sula sicurezza, per € 47.468,23;
b. il ristoro di € 14.490,85, a titolo di pagamento dei giunti approvvigionati a piè d’opera.
c. il ristoro delle opere detratte, pari ad € 4.623,97;
per un importo complessivo di € 66.583,05.
In particolar modo – quanto agli oneri del ponteggio – precisava che la configurazione del ponteggio risultava unilateralmente ed autonomamente modificata dall’impresa rispetto alle previsioni progettuali, con una larghezza pari a 14,0 metri, maggiore della larghezza prevista in progetto , pari a 8,0 metri.
Detta soluzione era stata, – confessoriamente – adottata dall’impresa per proprie scelte operative ed imprenditoriali, connesse a ragioni di maggiore comodità “logistica”, finalizzate all’approvvigionamento del materiale direttamente dal piano viabile soprastante il ponteggio.
Attività, queste ultime, che comunque avrebbero potuto essere svolte adottando la soluzione progettuale originaria, con larghezza del ponteggio più contenuta.
In ogni caso, i maggiori oneri della sicurezza connessi a tale scelta autonoma, non venivano richiesti in occasione della sottoscrizione del SAL n.1 per lavori a tutto il 23/12/2016, data entro cui era già stato montato il ponteggio, così come documentalmente risulta dai verbali di visita in cantiere del 12 e 26 ottobre 2016 e del 23 novembre 2016.
E quindi la riserva risultava modificati per propria comodità.
Quanto al ristoro dei giunti non poteva esser accolto in quanto non consegnati.
Incardinata la causa, concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie, la causa subiva una serie di rinvii, in quanto la contemporanea pendenza di altra – più rilevante controversia nella quale le parti discettavano di possibili transazioni – determinavano richieste di differimento concesse dal giudice cui si aggiungeva la sopravvenienza rappresentata dal fatto che l’impresa era stata raggiunta da una interdittiva antimafia.
Successivamente il giudice disponeva consulenza tecnica di ufficio e nominava allo scopo indicato l’ingegner cui veniva richiesto – tenuto conto delle contestazioni e dichiarazioni rese dall’impresa in sede di partecipazione e verbale ex art 106 D.p. R. 207/2010, valutato il tipo di contestazione ed il modo di iscrizione della riserva, al fine di ottenere un giudizio circa:
la tempestività e fondatezza della riserva n. 1 iscritta dall’impresa;
2) in caso positivo la sua quantificazione.
Accettato l’incarico e prestato il giuramento di rito il c.t.u. assolveva al compito e depositava la relazione di consulenza tecnica in data 13.7.2023.
All’esito le parti chiedevano il rinvio per la precisazione delle conclusioni che, rassegnate come in epigrafe, portavano a trattenere la causa a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e nei termini di cui in parte motiva dev’esser accolta.
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis Per migliore sintesi e lettura della motivazione, si anticipa l’evidenza che secondo la relazione di consulenza tecnica di ufficio, immune da vizi di ordine logico e condivisibile, si può concludere ritenendo la Riserva n. 1:
a) tempestivamente iscritta nel Registro di Contabilità al momento dell’emissione del SAL Finale;
b) correttamente confermata;
c) fondata esclusivamente per la parte relativa alle detrazioni applicate dal Direttore dei Lavori nel SAL Finale;
d) e che la relativa somma eventualmente riconoscibile in favore dell’Impresa sia di € 5.232,52 oltre IVA, di cui 4.623,97 relative alle prove di adesione al supporto della malta di ripristino.
Si premette che l’appalto, si svolto nella vigenza del D.lgs. 163/2006, del Regolamento D.P.R. n° 207/10 e del Capitolato Generale d’Appalto (D.M. LL.PP. 19.04.2000 n° 145), per quanto non modificato e/o abrogato dal citato Decreto Legislativo.
L’importo delle opere da realizzare in appalto era quello risultante dall’offerta e confermata ed esplicitata sul registro di contabilità in data 03/10/2017, in occasione della redazione dello Stato Finale.
La lettura della documentazione di appalto, consentiva al c.t.u. di evidenziare che nella riunione del 23/03/2017 per la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, alla presenza del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e il Procuratore dell’Impresa, veniva in verbale preso atto di una serie di circostanze di fatto:
a) le lavorazioni eseguite erano quelle riportate nelle tavole grafiche n. 1 e n. 2 in cui erano state riportate le integrazioni in rosso;
ma dette tavole non erano state depositate in atti.
b) Non erano state eseguite le lavorazioni previste in progetto sul piano viario (fresatura, impermeabilizzazione, rifacimento sovrastruttura stradale e giunti);
c) Non erano stati eseguiti i pluviali e i rinforzi delle selle di appoggio con barre diwidag.
L’impresa aveva evidenziato che erano stati installati i ponteggi sospesi dalla campata n. 4 alla campata n. 6 (cantilever inclusi);
precedentemente erano stati installati i ponteggi sospesi in corrispondenza delle campate n. 2 e n. 3 e di mezzeria della campata n. 4, nonché i ponteggi a cavalletto delle campate n. 1 e n. 7 e in corrispondenza della pila n. 1 e della pila n. 2;
i giunti di sotto pavimentazione erano già stati approvvigionati e depositati presso il magazzino privato nella disponibilità dell’Impresa stessa situato al INDIRIZZO della SS85INDIRIZZO
Il consulente evidenziava però, che in data 12.10.2017 era stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Il primo atto sottoscritto dall’impresa con riserva è proprio il verbale di consistenza del 23.03.2017 ma senza esplicitarne i motivi.
Successivamente l’appaltatore ha iscritto un’unica riserva all’atto della sottoscrizione del registro di contabilità riferito al SAL finale, e firmato con riserva il Certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Oggetto della riserva è prettamente tecnico contabile riguardando la mancata contabilizzazione di opere provvisionali per €47.468,23 e la mancata contabilizzazione di materiali a piè d’opera per € 4623,97.
Le detrazioni sono state applicate dal D.L. solo al momento della redazione della contabilità finale, e quindi sotto questo punto di vista la riserva è stata iscritta sicuramente in modo tempestivo.
Diverso a dirsi in merito alla mancata contabilizzazione di opere provvisionali:
il consulente ha dovuto rilevare che nel fascicolo del procedimento, pur se richiamato, non è stato depositato alcun contratto, alcun progetto, né alcuna indicazione delle opere da eseguire o delle opere provvisionali relativi agli oneri di sicurezza.
Inoltre, non sono stati depositati i relativi computi, metrici o estimativi.
Tale difetto documentale si riflette sull’accoglimento della domanda:
la riserva potrebbe sostenersi fondata ove fosse stato inequivocabilmente provato che l’appaltatore abbia effettivamente installato, al momento del recesso, una quantità di opere provvisionali in aggiunta a quelle contabilizzate in percentuale in quanto ineludibili a condizione che sia chiaro:
a) quali fossero le opere provvisionali complessivamente previste;
b) quali di queste fossero state effettivamente installate al momento del recesso;
c) dove erano state installate;
d) se fosse indispensabile Non potendo rispondere ad alcuna di queste domande, rettamente il consulente ritiene che la riserva non possa che definirsi infondata quanto alla mancata contabilizzazione delle opere provvisionali.
Idem
con riferimento ai giunti:
il consulente non ha rinvenuto alcun documento, contabile trasporto, (ricevute fatture, bolle) che dimostrino l’avvenuto approvvigionamento di detto materiale da parte dell’appaltatore, il suo trasporto nel cantiere e la consegna ad Anzi, una lettura in filigrana della dichiarazione resa nel verbale di constatazione dello stato dei lavori del 23.03.2017 fa – effettivamente – ritenere che anche fosse stato trasportato, al momento della stesura del verbale di constatazione il materiale non era nella disponibilità di a dell’impresa. Quanto alle detrazioni il consulente ha confermato la regolarità delle decurtazioni in quanto le prove di adesione al supporto delle malte di ripristino impiegate dall’impresa avrebbero fornito valori non conformi, come riscontrato dalle risultanze del laboratorio RAGIONE_SOCIALE, di Corigliano.
Ma di tali allegazioni relative alle risultanze del laboratorio non v’è contezza come non si rinviene alcuna contestazione sollevata all’impresa sul punto.
Ritenuta la consulenza di ufficio condivisibile ed immune da vizi di carattere logico la riserva viene ritenuta fondata esclusivamente con riferimento alle detrazioni effettuate.
Lo sviluppo dei calcoli effettuato dal c.t.u alle pagine 47-52, comporta che la relativa somma riconoscibile all’impresa, in relazione alla riserva n. 1 possa esser quantificata nella seguente misura:
€ 4.623,97 € + 608,55 € = 5.232,52 oltre IVA nonché al pagamento degli interessi sulla somma rivalutata ai sensi dell’art. 1224, 2°, cod. civ., decorrere dalla data d’iscrizione della riserva.
L’accoglimento solo parziale della domanda, determina che le spese processuali, governate, si determinino ex DM 55/2014 in favore di parte attrice in base al valore riconosciuto e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’accoglimento solo parziale della domanda, le spese di consulenza tecnica si pongono definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG 20675/2019Accoglie parzialmente la domanda proposta da e per l’effetto condanna al pagamento della somma di € 5232,52 al netto dell’Iva, oltre gli interessi di cui in parte motiva.
A) Rigetta ogni altra domanda.
B) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella misura di € 2540,00 oltre € 381,00 a titolo di rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A C) Le spese di consulenza tecnica si pongono definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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