REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott., ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 969/2020 pubblicata il 22/04/2020
nel procedimento civile n. /2011 R. G. Affari Contenziosi
VERTENTE TRA
XXX, rappresentata e difesa dall’avv.
-Attore-
E
ASSOCIAZIONE YYY ONLUS, rappresentata e difesa dall’avv.
-Convenuta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.7.2011, l’ing. XXX ha convenuto in giudizio l’associazione YYY Onlus al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 237.181,51, oltre a interessi di legge, ovvero del diverso importo di giustizia, a titolo di compensi professionali.
Ha dedotto l’attore, a fondamento della propria pretesa creditoria, di aver svolto prestazioni professionali nei confronti della convenuta, consistite nella progettazione del ***, oltre ad aver svolto il ruolo di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva della suddetta opera.
Più in particolare, l’attore ha dedotto di aver ricevuto, nelle date del 15 marzo e 30 novembre 2006, incarico dalla convenuta di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione del nuovo ***, nonché di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva e di aver pattuito con la convenuta, per le suddette prestazioni, un compenso forfettario di € 30.000,00, oltre spese e oneri di legge, essendo l’intervento edilizio quantificato in € 548.397,24.
Successivamente, ha proseguito parte attrice, la convenuta gli aveva conferito altresì l’incarico avente ad oggetto la riprogettazione dell’edificio in questione, sia sotto il profilo architettonico che strutturale ed impiantistico, oltre ad ogni altra attività accessoria; a seguito delle varianti progettuali effettuate dall’attore e richieste dalla committenza, l’importo dei lavori da eseguire era considerevolmente aumentato, avendo assunto l’ammontare complessivo di € 1.700.000,00.
Ha dedotto l’attore di aver svolto correttamente e compiutamente gli incarichi al medesimo affidati, fino alla revoca del mandato comunicatagli dalla convenuta in data 26 agosto 2010.
Ha sostenuto pertanto di aver maturato, per le prestazioni professionali svolte, un credito complessivo di € 326.419,60, calcolato sulla base della tariffa professionale in base al valore dell’opera di € 1.700.000,00 e tenuto conto della differenza tra l’importo che sarebbe spettato al professionista ai sensi della tabella professionale per gli incarichi inizialmente conferiti al medesimo –pari ad € 42.894,25- e l’importo di € 30.000,00 pattuito forfettariamente con la convenuta per l’espletamento di tali primi incarichi.
Considerato che la convenuta aveva effettuato pagamento parziali per € 76.343,74, l’importo effettivamente dovuto all’attore per i titoli suddetti era pari ad € 237.181,51, oltre al rimborso delle spese sostenute e oltre agli oneri di legge.
Si è costituita la convenuta mediante tempestivo deposito di comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale, eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito chiedendo in via principale il rigetto delle domande dell’attore in quanto infondate e, in via riconvenzionale, la condanna del medesimo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, che la convenuta aveva sofferto a causa dei vizi del bene oggetto di costruzione, della non corretta esecuzione da parte del professionista degli incarichi conferitigli e del ritardo nella consegna dell’opera.
La causa, istruita con produzione di documenti, CTU e prova per testi, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 8 ottobre 2019, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La convenuta ha svolto in via preliminare eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito a decidere della presente controversia, sostenendo la competenza ai sensi dell’art. 20 c.p.c. del Tribunale di Siena.
L’eccezione è inammissibile attesa la sua incompletezza visto che la parte non ha tempestivamente contestato, come pure era suo onere, il foro in cui l’obbligazione di pagamento avrebbe dovuto essere eseguita ai sensi degli artt. 1182 co III cc e 20 cpc.
Costituisce infatti principio di diritto consolidato quello secondo il quale, “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall’art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 28 c.p.c., l’onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell’attore” (Cass. civ. Sez. III Ord., 18/06/2019, n. 16284).
Pertanto, l’eccezione è inammissibile e la causa è definitivamente radicata presso il Tribunale di Firenze.
Riguardo al merito della controversia, si osserva quanto segue.
La domanda dell’attore è in parte fondata e pertanto deve essere accolta nei limiti che si esporranno nel prosieguo.
La domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta è infondata e deve conseguentemente essere rigettata.
Riguardo alla domanda svolta dall’attore, si osserva quanto segue.
Risulta provato che l’ing. XXX ha ricevuto dalla convenuta, in data 15 marzo 2006, l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell’edificio per cui è causa, nonché, in data 10 novembre 2006, l’incarico di direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di responsabile dei lavori in relazione al medesimo intervento edilizio.
Dell’avvenuto conferimento dei suddetti incarichi vi è prova documentale, consistente nelle scritture a mezzo delle quali la convenuta ha delegato all’ing. XXX il compimento delle suddette attività (cfr., docc. 1 e 2 di parte attrice).
Risulta altresì provato, anche in conformità al principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., che l’attore ha successivamente concluso con la convenuta un ulteriore contratto di prestazione d’opera professionale avente ad oggetto la riprogettazione dell’edificio per cui è causa sotto il profilo architettonico, strutturale ed impiantistico, oltre alle attività professionali accessorie.
E’ altresì dimostrato, sia a mezzo dei documenti offerti in comunicazione, sia mediante l’audizione dei testimoni, che l’attore ha effettivamente espletato gli incarichi ricevuti.
Pertanto, l’attore ha compiutamente assolto all’onere probatorio sul medesimo gravante ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Riguardo alla determinazione del compenso, si osserva quanto segue.
Ha dedotto l’attore, e la convenuta non ha contestato la circostanza, che le parti avevano inizialmente convenuto un compenso pari ad € 30.000,00, oltre spese ed oneri di legge, per l’espletamento delle attività indicate nelle lettere di incarico professionale del 15 marzo e 10 novembre 2006, somma parametrata al valore delle opere così come risultante al momento del conferimento degli incarichi in questione.
Tali incarichi professionali sono tuttavia stati superati ed assorbiti dall’ulteriore e complessivo incarico, successivamente conferito al professionista, volto alla riprogettazione dell’intera opera alla luce delle varianti richieste dalla committenza, a seguito delle quali, come accertato in sede di CTU, il valore dell’opera, su cui deve essere parametrato il compenso del professionista alla luce della normativa di settore, è notevolmente aumentato, anche se non nella misura indicata dal XXX nell’atto introduttivo.
Non essendovi prova di alcuna pattuizione avente ad oggetto la determinazione del compenso dovuto al professionista alla luce dei nuovi incarichi ricevuti, si deve ritenere che il compenso per il complessivo incarico non sia stato convenuto dalle parti.
Ai sensi dell’art. 2233 c.c., ove il compenso non sia stato convenuto dalle parti, esso deve essere, ove possibile, determinato secondo le tariffe.
La CTU espletata nel corso del presente procedimento, finalizzata alla quantificazione del congruo compenso dovuto all’attore per le attività espletate, ha accertato che esso è pari a Euro 168.344,74 oltre spese (nella misure del 30 % dell’Onorario pari a Euro 138.429,97) pari a Euro 41.528,99 e spese documentate pari a Euro 1.534,15 per totale di Euro 211.407,88 oltre IVA e CAP ove dovuto.
La relazione depositata appare congruente e esaustiva; essa, inoltre, tiene correttamente conto delle tariffe professionali vigenti al momento del compimento dell’opera prestata e, pertanto, non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni in essa formulate.
L’eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta, in forza della quale la stessa pretende di rifiutare la dazione del compenso al professionista alla luce dei vizi dell’opera e della dedotta assenza di diligenza dell’attore nello svolgimento dell’attività professionale prestata non è fondata.
A tale riguardo, si osserva che, l’art. 1460 c.c. consente alla parte di un contratto a prestazioni corrispettive di rifiutare l’adempimento nel caso in cui l’altro contraente sia inadempiente alle obbligazioni sul medesimo gravanti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, dal quale non vi è motivo di discostarsi, il rimedio di autotutela previsto dall’art. 1460 c.c. presuppone la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, in relazione alla oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all’intero equilibrio del contratto, da valutarsi secondo buona fede.
Ora, come correttamente affermato dalla Giurisprudenza, “l’architetto, l’ingegnere o il geometra, nell’espletamento dell’attività professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico. Da ciò consegue che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento” (Cass. 1214/2017).
Tuttavia, nel caso di specie, le risultanze della CTU svolta in sede di ATP agli atti hanno escluso che i vizi dell’opera, siano essi afferenti la fase esecutiva o progettuale, siano tali da rendere la stessa radicalmente inutilizzabile.
Secondo il condivisibile orientamento della Giurisprudenza di legittimità, “laddove l’opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, ed il committente non ne pretenda l’eliminazione diretta da parte dell’esecutore dell’opera, chiedendo invece il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento, come detti vizi non escludono il diritto dell’appaltatore al corrispettivo (Cass. n. 6009/2012), così non escludono neppure il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l’opera professionale prestata” (Cass. civ. Sez. II, Ord., 06-122017, n. 29218).
Infatti, “nel contratto d’opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto al risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene dunque il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela” (Cass. 6886/2014).
Nel caso di specie, a fronte delle varie prestazioni professionali poste in essere dall’attore in favore dei committenti, l’esistenza dei vizi dell’opera, seppur imputabili al professionista in solido con le imprese appaltatrici ed astrattamente idonei a far sorgere a carico del medesimo l’obbligazione risarcitoria, non sono risultati talmente gravi da implicare l’inutilizzabilità dell’opera stessa: non è dunque configurabile un radicale inadempimento dell’obbligazione di risultato a carico del professionista tale da legittimare il ricorso al rimedio di autotutela previsto dall’art. 1460 c.c.
Pertanto, la domanda spiegata dall’attrice è fondata nei limiti di cui alla quantificazione effettuata dal CTU, pari ad € 211.407,88, e quindi il debito della convenuta nei confronti dell’attore, detratti gli acconti ricevuti, pari ad € 76.343,74, ammonta ad € 135.064,14, oltre accessori.
A tale somma dovranno essere aggiunti gli interessi legali a decorrere dalla domanda e fino al dì dell’avvenuto saldo; non potranno viceversa applicarsi gli interessi da rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non avendo l’attore svolto domanda in tal senso, né gli interessi moratori a partire dalla domanda ex art. 1284 c.c. essendo la causa iniziata prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 132/2014.
Riguardo alla domanda riconvenzionale svolta dai convenuti, si osserva quanto segue.
Occorre evidenziare in primo luogo come sia fondata l’eccezione avente ad oggetto la dedotta estinzione del credito rivendicato dalla convenuta a mezzo della domanda riconvenzionale per essere intervenuta una transazione novativa tra la convenuta stessa e i terzi appaltatori avente ad oggetto il risarcimento dei medesimi danni richiesti in domanda riconvenzionale.
Occorre premettere al riguardo che, su ricorso ante causam depositato dalla odierna convenuta e nel contraddittorio con l’ing. XXX e le imprese appaltatrici che si sono succedute nell’espletamento delle attività di esecuzione dell’intervento edilizio, si è svolto presso il Tribunale di Siena, Sezione distaccata di Poggibonsi, un procedimento di accertamento tecnico preventivo finalizzato all’accertamento di eventuali vizi e/o difetti dell’opera e alle sue cause, nonché alla quantificazione dei relativi costi di ripristino.
La relazione depositata dal CTU nell’ambito di tale procedimento ha accertato la presenza di taluni vizi dell’opera, afferenti preminentemente la fase esecutiva, stimati complessivamente in € 70.500,00.
Con scrittura privata portante data 1 settembre 2011, l’odierna convenuta e le suddette imprese appaltatrici hanno raggiunto un accordo transattivo in forza del quale queste ultime, alla luce delle risultanze della CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo e condividendone espressamente le conclusioni, hanno accordato uno sconto sui corrispettivi ancora dovuti in esecuzione dei contratti di appalto pari ad € 79.463,90, oltre ad accessori; l’odierna convenuta ha dichiarato, nel medesimo atto, di accettare tali rinunce “a parziale ristoro di tutti i danni patiti e patiendi, ivi compresi i ritardi nella consegna delle opere, i danni all’immagine, i danni derivanti dalle spese di CTU, di giudizio, tecniche e legali sostenute e da sostenere […] e comunque di ogni e qualunque danno creatosi a causa di quanto accaduto ed in premessa riassunto” (cfr., art. 3 della scrittura: doc. 5 di parte attrice).
Risulta quindi che l’accordo sia sopraggiunto a chiusura di una controversia fra le parti circa la sussistenza o meno dei vizi e ritardi nell’esecuzione delle opere, contestati dal committente, e che a seguito dello stesso ognuna delle parti abbia parzialmente modificato le sue pretese: l’appaltatore riducendo la somma richiesta ed impegnandosi ad eliminare i difetti riscontrati dalla perizia; il committente impegnandosi a pagare a saldo una somma parzialmente ridotta, anzichè contestare l’intera attività.
Sussistono pertanto gli estremi delle reciproche rinunce e concessioni, che giustificano la qualificazione dell’accordo come transazione.
Accertata la natura transattiva dell’accordo in questione, occorre interrogarsi circa la sua eventuale efficacia novativa.
Tale questione deve essere risolta alla luce dei principi che regolano l’interpretazione dei contratti, dovendosi tenere conto, dell’effettiva o presumibile volontà delle parti, quale può essere ricostruita in relazione alle vicende preesistenti e coeve alla conclusione dell’accordo ed alle modalità di svolgimento e di esecuzione del rapporto.
Secondo il condivisibile orientamento della Giurisprudenza di legittimità, occorre tenere presente che “nei casi simili a quello di specie, in cui l’accordo transattivo è consistito in una riduzione del prezzo delle opere, a seguito di contestazioni del committente, particolare rilevanza assume l’accertamento relativo all’effettiva sussistenza dei vizi, difetti o ritardi nell’esecuzione delle opere al cui esatto adempimento era stato commisurato il prezzo iniziale. Al fine di ricostruire la volontà delle parti occorre accertare, per esempio, per quali ragioni il debitore abbia preteso una riduzione del prezzo, e il creditore si sia indotto ad accettarla: se per esempio l’accettazione sia intervenuta solo al fine di evitare la lite ed affrettare il pagamento, pur a fronte dell’infondatezza delle contestazioni, o se invece sia dovuta all’effettivo accertamento dei vizi lamentati dal committente, quindi del minor valore delle opere, rispetto a quanto originariamente pattuito” (Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-03-2014, n. 7208).
Ora, se nel primo caso “l’interprete può propendere per il carattere non novativo della transazione – ove ciò sia compatibile con gli altri indici interpretativi – poichè viene meno, con l’inadempimento, lo scopo perseguito dal creditore di affrettare comunque la soddisfazione del suo credito”, nel secondo caso, per contro, “ove cioè l’accordo si fondi sull’accertamento dell’effettiva fondatezza delle doglianze del committente, a fronte delle perizie che hanno preceduto l’accordo transattivo – deve valutarsi se si possa presumere che il creditore, accettando il prezzo minore, abbia implicitamente riconosciuto il minor valore delle opere eseguite; donde la maggiore conformità ai criteri legali di interpretazione – ed in particolare al principio di buona fede di cui all’art. 1366 c.c. – della scelta che assegni alla transazione efficacia novativa” (ibid.).
Nel caso di specie, la diminuzione del corrispettivo delle opere è avvenuta a fronte della presa d’atto e condivisione dell’accertamento dei vizi delle stesse contenuta nella consulenza svolta nell’ambito del procedimento ai sensi dell’art. 696 c.p.c. di cui si è dato conto sopra, così come espressamente dichiarato dalle parti nelle scrittura privata oggetto di analisi.
Quindi, gli appaltatori si sono determinati alla conclusione dell’accordo transattivo non tanto per evitare la lite ed affrettare il pagamento, pur a fronte dell’infondatezza delle contestazioni, quanto in seguito a un accertamento dei vizi lamentati dal committente, riconoscendo quindi il minor valore delle opere rispetto a quanto originariamente pattuito.
Da quanto sopra discende che le parti hanno inteso non solo transigere una controversia, ma anche sostituire l’originaria obbligazione con una nuova ad essa indipendente, dando vita a un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche.
La volontà comune alle parti di estinguere l’originario rapporto obbligatorio sostituendolo con uno nuovo trova ulteriore conferma nella pattuizione contenuta nell’accordo transattivo (cfr,. art. 3) secondo la quale il mancato o ritardato pagamento, da parte della committente, di una rata convenuta per il pagamento-ridotto a seguito dell’accordo transattivo- del residuo corrispettivo ancora dovuto a una delle appaltatrici avrebbe determinato non già il diritto potestativo in capo alla creditrice di richiedere la risoluzione della transazione per suo inadempimento, con conseguente reviviscenza dell’obbligazione avente ad oggetto il corrispettivo originariamente pattuito, ma semplicemente la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente facoltà per la creditrice di richiedere, in un’unica soluzione, il corrispettivo così come risultante dagli accordi di cui alla scrittura transattiva; a mezzo di tale pattuizione, quindi, le parti, intendendo recidere ogni legame tra l’obbligazione originaria e quella risultante dall’accordo transattivo, hanno previsto espressamente, e in conformità agli effetti naturali della novazione di cui all’art. 1976 c.c., l’impossibilità di richiedere la risoluzione della transazione per inadempimento.
Accertata l’efficacia novativa della transazione in esame, occorre dare conto delle conseguenze di tale accordo sulla posizione dell’odierno attore.
Si deve ritenere che l’odierno attore, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori, sia responsabile in solido con l’appaltatore per l’obbligazione risarcitoria derivante dal non corretto adempimento delle opere aventi ad oggetto la costruzione dell’intervento edilizio per cui è causa.
Quanto appena esposto è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, “in tema di responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, se l’unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell’obbligo al risarcimento, che le azioni e le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 21-06-2018, n. 16323).
Da ciò deriva che, “nel caso di danno risentito dal committente di un opera, per concorrenti inadempimenti del progettista e dell’appaltatore, sussistono le condizioni di detta solidarietà”, e quindi “il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro per il risarcimento dell’intero danno e che il debitore escusso ha verso l’altro corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta” (ibid.).
Si deve pertanto ritenere che le imprese appaltatrici transigenti rivestono la qualità di debitori solidali con l’attore in relazione a tutte le conseguenze dannose derivanti dalla errata e/o ritardata effettuazione delle opere per cui è causa.
D’altro canto, l’accordo transattivo ha espressamente ad oggetto ogni e qualunque danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, ivi compreso il danno da ritardo e il danno all’immagine, che l’odierna convenuta abbia subito in conseguenza della non corretta progettazione e esecuzione dell’opera.
Ora, secondo il principio generale espresso dall’art. 1292 c.c., tutte le cause di estinzione dell’obbligazione diverse dall’adempimento giovano a tutti i condebitori e trovano applicazione nei confronti di tutti i concreditori, salvo che non siano personali al singolo debitore o creditore, incidendo in tal caso pro quota.
Costituisce applicazione di tale principio generale il disposto di cui all’art. 1300 c.c., a mente del quale, ove la novazione -che costituisce modo di estinzione dall’obbligazione diverso dall’adempimento ai sensi dell’art. 1230 c.c.– sia posta in essere da uno dei debitori in solido, gli altri sono liberati, salvo che risulti la volontà di limitare la novazione a uno dei debitori, nel qual caso gli altri debitori non sono liberati che per la parte di quest’ultimo.
Dal contenuto del negozio transattivo oggetto di analisi, e in assenza di specifica pattuizione, non si rinvengono elementi tali da inferire la volontà dell’odierna convenuta di limitare la novazione ai debitori transigenti, di talchè deve ritenersi operante la presunzione relativa di liberazione del debitore non transigente, e cioè dell’odierno attore, di cui all’art. 1300 c.c., ferma ovviamente l’eventuale azione di regresso relativa ai rapporti interni tra i debitori solidali.
Di conseguenza, nulla è dovuto dall’ing. XXX a titolo di risarcimento dei danni sofferti dalla convenuta, considerato altresì che non residuano voci di danno la cui responsabilità sia attribuibile in via esclusiva all’attore.
Ad ogni buon conto, si deve giungere alla medesima conclusione rilevando come l’accordo transattivo in esame, avente ad oggetto l’intera obbligazione risarcitoria per espressa pattuizione, risulti idoneo al ristoro dei danni effettivamente patiti dalla convenuta, così come quantificati in sede di CTU nell’ambito del procedimento per ATP di cui si è dato conto sopra.
Infatti, le uniche voci di danno effettivamente risarcibili sarebbero costituite dalle spese per l’eliminazione dei vizi dell’opera, la cui responsabilità è imputabile solidalmente all’appaltatrice e all’attore nella sua qualità di direttore dei lavori, così come accertate in sede di accertamento tecnico preventivo, pari al complessivo ammontare di € 70.500,00, oltre alla refusione delle spese legali relative a tale procedimento, che sarebbero liquidabili, in conformità ai parametri in vigore ratione temporis, in € 2.147,00, oltre oneri di legge (mentre non è stata richiesta dalla convenuta nel presente procedimento la condanna dell’attore alla refusione delle spese sostenute per il CTU nominato in tale procedimento di istruzione preventiva).
La convenuta ha altresì richiesto in via riconvenzionale la condanna al risarcimento di ulteriori danni, e segnatamente del danno all’immagine che avrebbe sofferto in conseguenza dei fatti per cui è causa, del danno derivante dal dedotto ritardo nella consegna dell’opera, del danno consistito negli esborsi effettuati per spese tecniche e legali ulteriori a quelli relativi al procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Le suddette richieste non meritano accoglimento indipendentemente dall’efficacia novativa della transazione conclusa tra l’associazione e i terzi appaltatori.
Occorre in primo luogo precisare al riguardo che tutte le voci di danno di cui si è appena dato conto, come si è già visto sopra, sono oggetto di transazione a mezzo del suddetto accordo e sono imputabili, in solido tra loro, all’attore e alle appaltatrici transigenti, derivando dall’unico evento dannoso costituito dai vizi e ritardi nella costruzione dell’immobile per cui è causa.
Quanto al danno all’immagine, esso non è stato dimostrato dalla convenuta, né nell’an, né nel quantum.
Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, “in tema di responsabilità civile, il danno all’immagine, in quanto costituente ‘danno conseguenza’, non può ritenersi sussistente ‘in re ipsa’, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 28/03/2018, n. 7594).
La convenuta si è limitata ad allegare la sussistenza di tale fattispecie dannosa, ma non ha fornito alcuna prova della sua esistenza, né in termini di danno evento, né in termini di danno conseguenza.
Quanto al danno lamentato per il ritardo nella consegna delle opere, dall’istruttoria espletata non è emersa la sussistenza di alcuna pattuizione in essere tra le parti avente ad oggetto un termine per la consegna dell’immobile.
Inoltre, la quantificazione del danno svolta dalla convenuta, relativa al dedotto lucro cessante derivante dal presumibile valore locatizio del bene non è ad ogni modo condivisibile, avendo l’opera ad oggetto un luogo di culto per sua natura inidoneo a produrre reddito locatizio.
Occorre segnalare al riguardo che, secondo la migliore e più recente Giurisprudenza di legittimità, il danno da mancato godimento del bene immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa, ma deve essere oggetto di dimostrazione da parte di colui che ne chiede il risarcimento. Più in particolare, “il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli” (Cass., Sez. III, sentenza 4 dicembre 2018, n. 31233).
Non avendo la convenuta allegato la sussistenza di alcun danno conseguenza derivante dal dedotto ritardo nella consegna dell’opera, si deve concludere che, in ogni caso, tale voce di danno non potrebbe comunque essere meritevole di risarcimento.
La richiesta relativa ai presunti esborsi sostenuti dalla convenuta per la nomina di tecnici e legali non potrebbe in nessun caso trovare accoglimento, in quanto generica e non provata, né nell’an, né nel quanrum, e non avendo altresì la conventa compiutamente argomentato in ordine al fatto che i presunti esborsi siano meritevoli di risarcimento ai sensi dell’art. 1223 c.c. in quanto conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’attore.
In particolare, le spese relative alla nomina dell’arch. Fenucci, incaricato del completamento dell’opera non sono dovute in primo luogo in quanto la convenuta non ha prodotto la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento e, in secondo luogo, in quanto le stesse sembrano avere ad oggetto prestazioni diverse, ulteriori e successive rispetto a quelle svolte dall’attore e non assumere quindi la natura di danno conseguenza in relazione agli inadempimenti contestati.
Le spese relative agli onorari del legale, il quale si sarebbe occupato di “colmare le lacune create nell’iter amministrativo” (comparsa conclusionale, p. 17) non sono dovute in primo luogo in quanto la convenuta non ha dimostrato l’avvenuto pagamento e, in secondo luogo, in quanto non vi è prova dell’effettivo svolgimento di tali attività stragiudiziali, né del nesso di causalità tra le stesse e gli inadempimenti contestati.
La convenuta ha infine richiesto il risarcimento del dedotto danno derivante dai “costi di drenaggio” (comparsa conclusionale, p. 17), quantificato in € 57.787,50.
Tale richiesta non può essere accolta in primo luogo in quanto tardiva, essendo stata formulata solo in comparsa conclusionale; ad ogni modo, essa appare altresì infondata in quanto non provata e non supportata da adeguato corredo argomentativo.
Pertanto, si deve concludere che la somma complessiva di cui la convenuta avrebbe diritto al risarcimento nei confronti dell’attore, e in solido con le imprese costruttrici transigenti, è pari ad € 70.500,00 a titolo di refusione delle spese per emendare i vizi dell’immobile ed € 2.147,00 oltre ad oneri, a titolo di refusione delle spese legali relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo.
La somma così risultante è inferiore a quella riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni in favore della convenuta nella scrittura transattiva dalla stessa conclusa con le imprese appaltatrici, pari come visto ad € 79.463,90, oltre ad accessori.
Pertanto, anche indipendentemente dall’effetto novativo della scrittura in parola, si è accertato che la convenuta, a mezzo degli accordi conclusi con le imprese appaltatrici, è stata integralmente ristorata dei danni patiti in conseguenza dei fatti di causa e, di conseguenza, la condanna dell’attore al risarcimento dei medesimi danni costituirebbe un’illegittima e indebita duplicazione.
Infine, la domanda, formulata in via riconvenzionale dalla convenuta, di restituzione della somma di € 76.343,74 corrisposta all’attore non può trovare accoglimento, dovendo decurtarsi tale somma da quella maggiore dovuta all’attore stesso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in conformità ai parametri di cui all’art. 5, D.M. n. 55/2014 così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese:
– in parziale accoglimento delle domande svolte da XXX, condanna l’associazione YYY Onlus a pagare ad XXX la somma di € 135.064,14 oltre IVA e CAP ove dovute, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al dì dell’avvenuto saldo;
– rigetta le domande riconvenzionali svolte dall’associazione YYY Onlus;
– condanna l’associazione YYY Onlus alla refusione delle spese sostenute dall’attore, che si liquidano complessivamente in € 10.612,50 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, oltre alle spese per l’introduzione del presente giudizio ed oltre alle spese per il CTP dell’attore così come quantificate nel progetto di notula allegato alla comparsa conclusionale, pari ad € 9.642,88;
– pone definitivamente a carico dell’associazione YYY Onlus le spese relative alla espletata CTU.
Firenze, 22.IV.2020
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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