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Codice Civile
Codice Penale

Arricchimento da parte di un convivente more uxorio

Ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo.

Pubblicato il 15 November 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 4383/2022 pubblicata il 11/11/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11146/2021 promossa da:

XXX (C.F.)

ATTRICE contro

YYY (C.F.)

CONVENUTO CONTUMACE

Oggetto: pagamento per arricchimento senza causa.

Conclusioni

Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Nel merito in via principale:

Dichiarare tenuto e condannare il signor YYY a corrispondere all’attrice l’importo di euro 74.924,80, oltre interessi a decorrere dalla data dei singoli versamenti al saldo, per le ragioni in fatto ed indiritto esposte in atto.

Nel merito in via subordinata:

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse dovuto un importo inferiore a quanto richiesto in via principale, condannare il convenuto al pagamento della minor somma. In ogni caso, con vittoria degli onorari e spese di causa, oltre IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria: Si chiede che il Giudice Voglia ordinare al signor YYY, ai sensi dell’art.210 c.p.c. di esibire

– il contratto di acquisto dell’auto Mercedes Classe A targata, e la documentazione relativa al pagamento della medesima,

– il contratto di acquisto e di mutuo per l’abitazione di, il piano di ammortamento e la documentazione relativa ai versamenti effettuati e all’estinzione del mutuo.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 17.05.2021 XXX conveniva in giudizio YYY per chiederne la condanna al pagamento dell’importo di € 74.924,80 oltre interessi dai singoli versamenti al saldo o della minor somma accertanda in corso di causa, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

L’attrice deduceva come, durante il periodo di convivenza more uxorio intercorso con il convenuto dal maggio 2017 al marzo 2020, avesse elargito a favore del compagno ingenti somme di denaro a mezzo di bonifici bancari, volti principalmente all’acquisto di una autovettura Mercedes Classe A C 180 nonché all’estinzione del mutuo acceso sull’immobile di Via, beni entrambi di esclusiva proprietà del convenuto.

YYY non si è costituto nonostante la rituale notifica in data 17.05.202, né ha ottemperato all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. con il quale il Giudice, con provvedimento del 29.11.2021, ordinava al convenuto l’esibizione del contratto di acquisto dell’auto Mercedes Classe A targata e il contratto di acquisto e di mutuo dell’immobile sito in Beinasco unitamente al piano di ammortamento e alla documentazione relativa ai versamenti effettuati e all’estinzione dello stesso.

Occorre richiamare alcuni principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

La sussistenza di doveri morali e sociali aventi contenuto economico è stata acquisita, per giurisprudenza YYYnte, anche in relazione al rapporto tra conviventi (c.d. convivenza more uxorio); abbandonata infatti la qualifica dei rapporti tra i conviventi come donazioni remuneratorie, gli stessi sono stati qualificati come adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2043 cc, ravvisando un dovere a carico dei conviventi di contribuire al ménage della vita in comune e di reciproca assistenza materiale.

Il contenuto del dovere in questione deve essere tuttavia rapportato ai mezzi del disponente e deve essere proporzionato alle condizioni patrimoniali dei conviventi. Se tale proporzione non sussiste, l’arricchimento di un convivente a vantaggio dell’altro è ritenuto ingiustificato, con conseguente obbligo di indennizzo ex art. 2041.

Gli apporti patrimoniali tra i conviventi, infatti, sono da considerarsi giustificati e dunque sottratti al rimedio di cui all’art. 2041 cc, solo se rispettano i criteri di proporzionalità e adeguatezza, per cui “il contenuto delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza deve essere parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali della famiglia di fatto”.

Tali principi sono stati affermati dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione secondo cui è “possibile configurare l’c esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità ed adeguatezza” (Cass. 11330/2009; cfr. anche Cass. n. 1277/2014 e Cass. n. 14732/2018). Entro tali limiti la causa di arricchimento è “giusta”. Il difetto di giusta causa, inoltre, non deve intendersi “quale assenza di una ragione che abbia determinato una locupletazione in favore dell’arricchito, ma quale carenza di una ragione che consenta a quest’ultimo di trattenere quanto ricevuto” (cfr. Cass. civ. sez. VI 15 febbraio 2019 n. 4659).

Nel caso di specie, XXX assume di aver sostenuto a vantaggio esclusivo di YYY i seguenti esborsi per un totale di € 74.924,80:

1. € 10.000 a mezzo bonifico in data 19.07.17 in favore di YYY finalizzato alla dazione di anticipo per acquisto dell’auto Mercedes classe A

2. € 700 a mezzo di bonifici mensili nelle date del 28.08.17, 29.09.17, 30.10.17, 30.11.17, 29.12.17, 30.01.18, 1.03.18 finalizzati a coprire il reteo mensile del mutuo per l’immobile di Beinasco di proprietà esclusiva di YYY, per un totale di € 4.900 e € 50,55 a mezzo bonifico in data 24.10.2017;

3. € 800 a mezzo bonifico in data 29.03.18 finalizzato a coprire il reteo mensile del mutuo per l’immobile di Beinasco di proprietà esclusiva di YYY

4. € 3.000 a mezzo bonifico in data 17.04.18 in favore di YYY

5. € 1.000 a mezzo bonifico in data 17.05.18,19.06.18, 19.07.18 in favore di YYY finalizzato a coprire il reteo mensile del mutuo per l’immobile di Beinasco e la rata mensile per l’acquisto della Mercedes classe A per un totale di € 3.000

6. € 600 a mezzo bonifico in data 18.08.18 in favore di YYY

7. € 450 a mezzo bonifico in data 17.09.18 in favore di YYY

8. € 50.400 a mezzo bonifico in data 21.09.18 in favore di YYY per l’estinzione del mutuo sull’immobile di Beinasco alla Via Principe Amedeo, di proprietà esclusiva del convenuto

9. € 500 a mezzo bonifico in data 15.10.18 in favore di YYY

10. € 300 a mezzo bonifico in data 26.11.18 in favore di YYY finalizzato a coprire il rateo mensile dell’automobile

11. € 100 a mezzo bonifico in data 21.01.19 in favore di YYY

12. € 300 a mezzo bonifico in data 28.01.19 in favore di YYY finalizzato a coprire il rateo mensile dell’automobile

13. € 200 a mezzo bonifico in data 25.02.19 in favore di YYY

14. € 324,25 a mezzo bonifico in data 23.04.19 in favore di Mercedes Benz per la rata del mese di aprile come da contratto n. 2448890

L’importo di € 10.000 di cui al punto n. 1 e quello di € 3.000 cui al punto n. 4 devono essere riconosciuti; benché dalla copia dell’estratto conto allegata in atti non risulti la causale giustificativa di tali versamenti in favore di YYY, l’entità degli importi, parametrata al contesto di vita familiare, allo stile di vita ed all’occupazione dell’attrice, travalicano sicuramente i limiti di proporzionalità ed adeguatezza proprie delle mere obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza;

Gli importi di cui ai punti nn. 2,3,5,6,7,9,10,11,12,13 non possono essere riconosciuti; l’entità dei singoli importi, unitamente alla mancanza di giustificazione e causale dei versamenti effettuati da XXX non sono idonei a dimostrare l’oggetto del versamento né il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione. Non è stata fornita la prova circa l’imputazione di tali versamenti, se essi fossero realmente ad esclusivo vantaggio di YYY per le causali indicate dall’attrice o se, invece, fossero esborsi relativi al pagamento al ménage della vita in comune e di reciproca assistenza materiale. In nessuna causale degli importi sopra indicati, imputati dall’attrice a copertura “rateo mensile del mutuo per abitazione di Beinasco”, si rinviene infatti una tale indicazione.

L’importo di € 50.400 di cui al punto n. 8 deve essere riconosciuto; invero, secondo i maggioritari orientamenti giurisprudenziali (Cass. 18638/2015; Cass. 11330/2009; Cass. 3713/2003), gli esborsi finalizzati all’acquisto di immobili intestati ad un solo convivente, eccedono i limiti di proporzionalità e adeguatezza dei doveri morali o sociali scaturenti dalla convivenza e pertanto, in assenza di un regime di comunione legale che determini la comunione dei beni acquistati durante la convivenza, il bene è di proprietà esclusiva del solo convivente intestatario, il quale si arricchisce in modo ingiustificato ed ha dunque l’obbligo di indennizzare l’altro convivente.

In questo caso, la somma ingente versata in favore di YYY esorbita i predetti limiti di adeguatezza e proporzionalità, così da integrare un indebito arricchimento che non legittima il convenuto a trattenere quanto ricevuto.

L’importo di € 324,25 di cui al punto n. 14 può essere riconosciuto, in quanto la causale del bonifico è idonea a dimostrare la finalità dell’esborso, ossia la rata per l’acquisto dell’auto Mercedes classe A di esclusiva proprietà del convenuto.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed in sintesi, poiché l’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, è possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza; considerate le disponibilità economiche della XXX che traeva dalla propria occupazione uno stipendio mensile medio di euro 1.400 (e per determinati periodi è stata priva di occupazione), la natura e l’entità degli importi versati per l’estinzione del mutuo acceso sull’immobile di proprietà esclusiva di YYY e per il contributo all’acquisto della vettura anch’essa di proprietà esclusiva del convenuto, costi fronteggiati, in parte, attingendo dalla liquidazione di un proprio lavoro pregresso, la domanda dell’attrice va parzialmente accolta e viene riconosciuta nel minor importo complessivo di € 63.724,25.

Trattandosi di debito di valore (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1884 del 11/02/2002), al predetto importo vanno aggiunti la rivalutazione e gli intessi c.d. compensativi al tasso quantificato nella misura di cui all’art. 1284 I co. c.c. sul capitale annualmente rivalutato con decorrenza dalla data dei singoli versamenti al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della natura contumaciale della controversia, in base al d.m.147/2022 (in G.U. 8.10.2022), entrato in vigore il 23.10.2022 – laddove di prevede che “ le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” – come segue ( valore della causa da € 52.000,01 a € 260000: fase di studio parametro medio € 2.552, e le altre fasi parametro minimo, fase introduttiva € 814, fase istruttoria € 2835, fase decisionale € 2.126,50, totale € 8327,50 .

Gli esposti documentati sono pari a € 808,22 (C.U., marca e spese di notifica).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone

CONDANNA il Sig. YYY al pagamento in favore della Sig.ra XXX dell’importo di € 63.724,25 oltre rivalutazione e intessi nella misura di cui all’art. 1284 I co. c.c. sul capitale annualmente rivalutato con decorrenza dai singoli versamenti fino alla data della presente decisione, oltre interessi successivi ex art. 1284 IV co. c.c., sull’importo come sopra complessivamente determinato, fino al saldo;

CONDANNA il sig. YYY al pagamento in favore della Sig.ra XXX, dell’importo di € 8327,50 per compensi e € 808,22 per esposti, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre C.P.A. e I.V.A., se non detraibile, sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali.

Torino, 11 novembre 2022

Il Giudice

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