Pur in presenza della rilevanza costituzionale della tutela della persona e della sua riservatezza, con specifico riferimento all’art. Inoltre, non può sottovalutarsi che lo stesso legislatore ordinario ha ricondotto reputazione e privacy nell’alveo delle eccezioni rispetto al generale principio della tutela dell’informazione.
Pur in presenza della rilevanza costituzionale della tutela della persona e della sua riservatezza, con specifico riferimento all’art. 15 della Costituzione, della prevalenza del fondamentale ed insopprimibile diritto all’informazione si evince da un duplice ordine di considerazioni:
Innanzi tutto l’art. 1, 2° comma, della Costituzione nell’affermare che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, presuppone quale imprescindibile condizione per un pieno, legittimo e corretto esercizio di detta sovranità che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici a tal fine predisposti dall’ordinamento, tra cui un posto e una funzione preminenti spettano all’attività di informazione.
Vale a dire che intanto il popolo può ritenersi costituzionalmente sovrano in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell’opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi e accadimenti valutabili come interesse pubblico.
Inoltre, non può sottovalutarsi che lo stesso legislatore ordinario ha ricondotto reputazione e privacy nell’alveo delle eccezioni rispetto al generale principio della tutela dell’informazione.
Tanto è vero che in proposito, nello stesso codice deontologico dei giornalisti relativo al trattamento dei dati personali, all’art. 6 si legge testualmente che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione della originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
Commenti o opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 16236 del 9 luglio 2010
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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