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Art. 15 della Costituzione, diritto all’informazione

Pur in presenza della rilevanza costituzionale della tutela della persona e della sua riservatezza, con specifico riferimento all’art. Inoltre, non può sottovalutarsi che lo stesso legislatore ordinario ha ricondotto reputazione e privacy nell’alveo delle eccezioni rispetto al generale principio della tutela dell’informazione.

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Pubblicato il 16 gennaio 2011 in Diritto Costituzionale, Giurisprudenza Civile

Pur in presenza della rilevanza costituzionale della tutela della persona e della sua riservatezza, con specifico riferimento all’art. 15 della Costituzione, della prevalenza del fondamentale ed insopprimibile diritto all’informazione si evince da un duplice ordine di considerazioni:

Innanzi tutto l’art. 1, 2° comma, della Costituzione nell’affermare che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, presuppone quale imprescindibile condizione per un pieno, legittimo e corretto esercizio di detta sovranità che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici a tal fine predisposti dall’ordinamento, tra cui un posto e una funzione preminenti spettano all’attività di informazione.

Vale a dire che intanto il popolo può ritenersi costituzionalmente sovrano in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell’opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi e accadimenti valutabili come interesse pubblico.

Inoltre, non può sottovalutarsi che lo stesso legislatore ordinario ha ricondotto reputazione e privacy nell’alveo delle eccezioni rispetto al generale principio della tutela dell’informazione.

Tanto è vero che in proposito, nello stesso codice deontologico dei giornalisti relativo al trattamento dei dati personali, all’art. 6 si legge testualmente che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione della originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

Commenti o opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 16236 del 9 luglio 2010

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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