N. R.G. 1781/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1927_2024_- N._R.G._00003251_2021 DEL_12_11_2024_PUBBLICATA_IL_13_11_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1781/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO ITALIA presso il difensore avv. COGNOME ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, ACIERALE presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
C.F. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 702bis c.p.c., depositato in data 15.04.2022, notificato il 22.04.2022, conveniva in giudizio, avanti al sovra intestato Tribunale, il , in persona del Sindaco p.t., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“IN INDIRIZZO E NEL MERITO,
accertato il diritto della ricorrente all’assegnazione dell’alloggio popolare sito in Fabriano, INDIRIZZO stante l’avvenuta accettazione dello stesso come da dichiarazione sottoscritta in data 27.04.2021, condannare il Comune di nella persona del Sindaco, legale rappresentante pro- tempore, a procedere all’assegnazione in favore della signora dell’alloggio popolare sopra descritto, con conseguente trasmissione del relativo atto all’*** per la successiva stipula del contratto di locazione, con ogni conseguente statuizione. Con riserva di richiedere in separata sede il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla signora e dalla sua famiglia per il ritardo nell’assegnazione dell’alloggio popolare o per la eventuale mancata assegnazione.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
La ricorrente premetteva:
che a seguito di graduatoria definitiva degli alloggi Erp, approvata con Delibera della Giunta Comunale di n. 146 del 02.07.2019, risultava posizionata al n. 8 della graduatoria;
di avere accettato, dopo avere motivatamente rifiutato l’assegnazione di un precedente immobile, l’assegnazione dell’immobile sito a Fabriano INDIRIZZO seppure di metratura inferiore ai parametri di legge, considerato il numero dei componenti del nucleo familiare ( 8 ), con comunicazione del 27.04.2021;
di essere, pertanto, da tale data in attesa della convocazione dall’*** per la sottoscrizione del contratto di affitto e per la presa di possesso dell’appartamento;
che a nulla erano valsi i tentativi per sollecitare la definizione della questione e per comprendere le ragioni del ritardo;
di avere appreso, nel gennaio 2022, che le competenze relative all’assegnazione degli alloggi erano state trasferite all’ , che, interpellato, comunicava che invece tali competenze erano state riassegnate al ;
di avere appreso dalla Dirigenza del Servizio Sociale del Comune di che l’assegnazione dell’alloggio accettato dal ricorrente non poteva ritenersi legittima perché in contrasto con il DM 5 luglio 1975;
di avere contestato tale decisione essendo l’assegnazione degli alloggi Erp disciplinata dal Regolamento Comunale adottato con Delibera n. 60 del 07.04.2010;
di non avere più ricevuto notizie in merito;
di vantare un diritto soggettivo all’alloggio in quanto il procedimento amministrativo di assegnazione si era concluso a seguito dell’accettazione, secondo le previsioni del Regolamento Comunale, accettazione cui colpevolmente il convenuto non aveva dato seguito violando il diritto fondamentale dell’individuo alla abitazione, tanto più considerate le condizioni di difficoltà della propria famiglia ( marito invalido al 100%, affetto da numerose patologie );
di temere che, nel frattempo, l’immobile accettato potesse essere assegnato ad altre famiglie;
che laddove non si fosse proceduto ad una celere assegnazione, sarebbe stata costretta a partecipare ad un nuovo bando, di cui non si conoscevano i tempi, con conseguente dilatarsi dei tempi e pregiudizi anche economici gravi per la propria famiglia, tanto più considerato che aveva disdettato il contratto di locazione in corso, nella convinzione di potersi trasferire entro breve tempo nell’appartamento accettato.
si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 08.06.2022 per chiedere il rigetto delle domande avversarie eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo, in quanto, non essendo intervenuto alcun provvedimento amministrativo di assegnazione di alloggio Erp a conclusione del procedimento amministrativo di assegnazione, la ricorrente non poteva vantare alcun diritto soggettivo alla assegnazione.
Nel merito, il resistente deduceva che la domanda della ricorrente era infondata in fatto ed in diritto, perché in contrasto con la normativa di settore, come comunicato con provvedimento del 03.06.2022.
Alla prima udienza del 24.06.2022 il Giudice, ritenuta la non compatibilità del rito sommario con le questioni emerse dalle difese delle parti, disponeva il mutamento del rito in ordinario.
Assegnati i termini ex art. 183,VI comma, c.p.c., alla udienza del 24.02.2023 il Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata dalla sola difesa di parte attrice, nei limiti ivi indicati.
Espletata la prova testimoniale il Giudice fissava, per la precisazione delle conclusioni, l’udienza del 16.07.2024, che si teneva in forma di trattazione scritta.
Alla suddetta udienza il Giudice, dato atto del regolare deposito ad opera delle parti delle note di udienza contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi quivi integralmente richiamate, assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
E’ sicuramente conoscenza del Tribunale adito la Giurisprudenza della Suprema Corte, invocata dalla difesa del resistente, che assume quale criterio discretivo per individuare la giurisdizione competente, ordinaria o amministrativa, la avvenuta adozione o meno del provvedimento amministrativo di assegnazione di alloggio popolare, mancante nel caso di specie, ma è anche vero che, nel caso concreto, l’assegnazione dell’alloggio in favore della attrice sarebbe derivata direttamente dalla previsione legislativa, essendo sussistenti, sin dall’epoca della introduzione del presente giudizio, tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento ( legge regionale n. 36/2005 e Regolamento Comunale di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 07.04.2010 ) affinché l’attrice si vedesse assegnato l’alloggio popolare accettato, senza ulteriori margini per una valutazione discrezionale da parte della PA. Erano, invero, sussistenti i requisiti soggettivi in quanto l’attrice risultava posizionata al n. 8 della graduatoria approvata con Delibera della Giunta Comunale di n. 146 del 02.07.2019.
L’attrice aveva, inoltre, formalmente accettato, con dichiarazione del 27.04.2021, l’immobile fattole visionare dal Comune di , sito in INDIRIZZO di mq 81,47, seppure non adeguato al proprio nucleo familiare in quanto inferiore ai limiti stabiliti dall’art. 2 della L.R 36/2005.
Possibilità questa espressamente prevista dall’art. 17 dell’allora vigente Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio n. 60 del 07.04.2010 il quale tra le altre cose disponeva che “ in situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell’alloggio, il Comune può derogare a tali limiti.
Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq 14, l’assegnazione avviene a titolo provvisorio.
In tal caso il Comune e l’*** propongono all’assegnatario soluzioni alternative entro il periodo di assegnazione provvisoria…Il concorrente convocato per l’assegnazione di un alloggio può accettare un alloggio di superficie inferiore ai limiti stabiliti dal comma 2° dell’art. 2 della L.R. 36/2005, previa accettazione scritta “.
Da quanto precede consegue che il avrebbe dovuto celermente procedere all’assegnazione, magari provvisoria, dell’alloggio prescelto per poi sottoporre alla ricorrente soluzioni alternative, consone al numero dei componenti il nucleo familiare.
Il invece, in totale spregio ai criteri di trasparenza ed efficienza che presiedono all’azione amministrativa, è rimasto totalmente silente per oltre un anno dall’accettazione, salvo poi negare il diritto della ricorrente all’assegnazione dell’alloggio scelto, con provvedimento del 03.06.2022, senza nelle more averle fatto visionare alloggi alternativi, né spiegare formalmente le ragioni del ritardo, peraltro motivando tale diniego sulla scorta di un Regolamento Comunale modificato con DDC n. 38 del 26.04.2022, quindi non vigente all’epoca della accettazione da parte dell’attrice. Appare evidente a chi scrive che, nel caso concreto, il convenuto abbia adottato un comportamento dilatorio, non trasparente e, soprattutto, lesivo del diritto costituzionalmente garantito della attrice ad una abitazione dignitosa, come anche di recente affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 67 del 22.04.2024.
La Corte, dopo avere evidenziato di avere da tempo riconosciuto che il bisogno abitativo esprime un’istanza primaria della persona umana radicata sul fondamento della dignità, prosegue affermando “ Per questo ha ravvisato nel diritto all’abitazione i tratti di un diritto sociale inviolabile ( fra le altre, sentenze n. 161 del 2013, n. 61 del 2011 e n. 404 del 1988, nonché ordinanza n. 76 del 2010 ), funzionale a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana ( sentenza n.. 217 del 1988;
nello stesso senso sentenze n. 106 del 2018, n. 168 del 2014, n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988 ).
Vari sono i percorsi pubblici e privati tesi a garantire, tramite l’interazione con le categorie del contratto o della proprietà, il nesso funzionale tra l’istanza di natura personale e i beni destinati al bisogno abitativo.
Fra questi spicca l’edilizia residenziale pubblica, che consente a persone in situazioni economiche disagiate di stipulare contratti di locazione o compravendita a condizioni agevolate, aventi a oggetto beni immobili di proprietà pubblica.
Gli alloggi ERP assicurano, in tal modo, a persone che non hanno la capacità economica di accedere al mercato, di soddisfare in concreto il loro fondamentale bisogno ( sentenza n. 44 del 2020 ), conseguendo quel “ bene di primaria importanza “che è l’abitazione…La finalità di assicurare il diritto inviolabile all’abitazione deve coniugarsi con il rispetto dei principi di eguaglianza e ragionevolezza nella selezione dei criteri che regolano l’accesso al servizio sociale “.
Nel caso di specie, l’accettazione sottoscritta dalla attrice in data 27.04.2021, seguendo le regole di accesso e disciplina della materia, aveva determinato la conclusione del procedimento amministrativo di assegnazione, anche se mancante del riscontro formale da parte del convenuto che, però, a quel punto era atto non negoziabile e necessitato ( salvo ragioni di ordine pubblico o di necessità neppure allegate nel caso di specie ).
Riscontro che, invece, per rimando di competenze e succedersi di diversi dirigenti alla guida del servizio ( la ricostruzione dei fatti operata nel ricorso introduttivo non è stata in alcun modo contestata ed ha trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali ) non veniva effettuato, ma ciò non può, tenuto conto anche di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale, precludere all’attrice la possibilità di vedersi assegnato l’alloggio popolare cui aveva diritto in base alla graduatoria.
La Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e alle Imprese del Dott.ssa in sede testimoniale ha, al riguardo, dichiarato di avere rinnovato l’intero procedimento amministrativo di assegnazione, quando ha assunto l’incarico in sostituzione della precedente responsabile, rendendo cogenti e non sindacabili i limiti di cui al DM Sanità del 1975, poi trasfusi nel rinnovato Regolamento Comunale con DDC dell’aprile 2022.
Come sopra evidenziato non ci si può, però, appellare ad una regolamentazione successiva per far venire meno un diritto già acquisito sulla base di un valido procedimento amministrativo, perché conforme alla legge al tempo vigente, non portato a termine con formale provvedimento di assegnazione solo per inerzia od inefficienza della PA.
Nella medesima sentenza sopra richiamata la Corte Costituzionale ha sottolineato che “il protrarsi dell’attesa può opportunamente riflettersi nell’anzianità di presenza nella graduatoria di assegnazione, in quanto circostanza che documenta l’acuirsi della sofferenza sociale dovuta alla mancata realizzazione dell’istanza abitativa e che, dunque, dà effettiva “ evidenza a un fattore di bisogno rilevante in funzione del servizio erogato “.
Sulla scorta delle pregresse considerazioni va, pertanto, affermato il diritto della attrice a vedersi assegnato da parte del Comune di , un alloggio popolare avente quanto meno caratteristiche analoghe a quello accettato in data 27.04.2021 ( estensione mq 81,47 ), considerato che quello ubicato a Fabriano, in INDIRIZZO oggetto di espressa accettazione è stato nelle more assegnato ad altro nucleo familiare ( fatto pacifico ).
Quanto alle competenze di lite, liquidate in dispositivo come da nota spese depositata dalla difesa di parte attrice perché conforme al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle difese, dell’attività svolta, seguono la soccombenza per cui vanno poste a carico del , in persona del Sindaco p.t..
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta, accertato il diritto di di vedersi assegnato un alloggio popolare avente quanto meno caratteristiche analoghe a quello ubicato in Fabriano, INDIRIZZO dichiara tenuto e condanna il , in persona del Sindaco p.t., a procedere alla suddetta assegnazione;
condanna, inoltre, il , in persona del p.t., ex art. 91 c.p.c., a rifondere all’attrice le competenze di lite che si liquidano in € 323,30 per esborsi ed in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
Si comunichi alle parti costituite.
Ancona, 12.11.2024 Il Giudice dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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