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Assegnazione della casa coniugale, figli autosufficienti

Assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, difetto di tale elemento.

Pubblicato il 16 May 2021 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
SEZ. CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

riunito nella camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA n. 267/2021 pubblicata il 14/05/2021

nella causa civile di primo grado iscritta al n. /17 RGAC, posta in deliberazione all’udienza del 09.02.2021 e vertente

TRA

XXX (C.F.), elettivamente domiciliato in, presso lo studio dell’avv., che lo rappresenta e difende per procura alle liti ex art. 83 c.p.c.

RICORRENTE

E

YYY (C.F.), elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell’avv., che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE – con l’intervento in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti.

OGGETTO: separazione personale dei coniugi.

CONCLUSIONI

I difensori delle parti precisavano le proprie conclusioni come da note autorizzate depositate rispettivamente il 25.01.2021 (parte ricorrente) e il 04.02.2021 (parte resistente) e la causa veniva, all’esito, rimessa al Collegio per la decisione all’udienza del 09.02.2021, svoltasi con modulo procedimentale cartolare, come stabilito dal Tribunale con provvedimento del 19.11.2020.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente depositato e notificato XXX, premesso di aver contratto matrimonio con YYY in Monterotondo in data 04.08.1990, unione dalla quale il 19.04.1995 era nata la figlia ***, attualmente autonoma economicamente, che a causa di una relazione extraconiugale intrattenuta ormai da tempo dalla resistente, i coniugi non avevano più un’unione affettiva e sentimentale, che a causa di detta relazione la moglie si allontanava per diversi periodi di tempo dalla abitazione e che la stessa aveva possibilità effettive di lavoro personale, chiedeva “dichiararsi” la separazione giudiziale dei coniugi, autorizzarsi i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto, disporsi che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento ed assumersi ogni altro provvedimento consequenziale.

YYY, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione, ma contestava la ricostruzione dei fatti del ricorrente deducendo, tra l’altro: che l’unione coniugale non aveva retto alla prova del tempo e la necessaria comunione spirituale e materiale era andata via via deteriorandosi a causa del comportamento del marito, contrario ai più elementari doveri derivanti dal matrimonio, in totale spregio del vincolo matrimoniale ancora pendente e dei reciproci doveri ad esso collegati; di essere, difatti, già nel mese di luglio del 2010 venuta a conoscenza che il marito aveva un flirt con la sig.ra ***, relazione scoperta per il tramite di un messaggio dal contenuto inequivocabilmente amoroso, inviato sull’utenza telefonica del marito dalla sig.ra ***; di averlo perdonato per salvaguardare il bene della famiglia e l’unione coniugale; che, tuttavia, il sig. XXX aveva continuato imperterrito in detti atteggiamenti e aveva intrattenuto altre relazioni extraconiugali così come dallo stesso ammesso e confessato; che da circa tre anni il rapporto era di totale incomunicabilità con notevole difficoltà al dialogo e la coppia non intratteneva più alcun legame affettivo/sessuale; che nel mese di febbraio 2016 il sig. XXX aveva completamente abbandonato la casa coniugale andando a vivere in presso l’abitazione della Sig.ra ***, con cui aveva instaurato una nuova relazione sentimentale in totale spregio del vincolo matrimoniale ancora pendente e dei reciproci doveri ad esso collegati; di essere casalinga e di non possedere alcun bene immobiliare; che l’unica somma a tutt’oggi utilizzata per soddisfare le proprie esigenze personali le proveniva da una somma polizza assicurativa che in realtà avrebbe dovuto essere utilizzata per l’impianto dell’arcata dentale superiore; che il ricorrente, invece, lavorava come dipendente presso la società “*** S.r.l.”, da cui gli derivava un reddito mensile di circa €2.500,00 ed era proprietario della casa coniugale sita in ***, immobile ristrutturato nel corso degli anni anche con i propri risparmi, nonché con l’aiuto dei propri genitori, i quali avevano anche regalato alla coppia tutto il mobilio della camera da letto, la cucina e parte dell’arredo del salone.

La resistente concludeva, pertanto, come segue: “1. Disporre che i coniugi vivano separati con l’obbligo di mutuo rispetto, dando atto che condurranno una vita autonoma senza ingerenze nella vita affettiva e lavorativa dell’altro. 2. La casa coniugale rimarrà assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto; il marito se ne è già allontanato, asportando indumenti ed effetti personali. 3. Disporre a carico del Sig. XXX, l’obbligo di corrispondere mensilmente un assegno a titolo di mantenimento della moglie nella misura non inferiore a €500,00 o in quella che sarà ritenuta di giustizia. 4. Disporre a carico del Sig. XXX, l’obbligo di corrispondere mensilmente la somma di € 50,00 per il mantenimento dei cuccioli di “chihuahua”. 5. Stante l’ammissione al P.S.S. condannare il sig. XXX al pagamento delle spese legali a favore dello Stato”.

Era effettuata la rituale comunicazione degli atti al P.M. e in sede di udienza presidenziale il ricorrente riferiva di essersi allontanato dalla casa coniugale, attualmente occupata dalla moglie e dalla figlia e di convivere a Roma con un’altra persona, dichiarandosi, altresì, disposto a corrispondere alla sig.ra YYY un assegno di mantenimento pari a €350,00 mensili, nonché a “lasciare alla figlia la casa che ha una relazione sentimentale”; la resistente riferiva di avere iniziato a lavorare in prova presso una clinica, che il rapporto con la figlia si era incrinato e che quest’ultima si era allontanata dalla madre.

Espletato inutilmente il tentativo di conciliazione, in sede di provvedimenti provvisori del 26.07.2017 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e a fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno, era respinta l’istanza di assegnazione della casa coniugale formulata da parte resistente, non ricorrendo le esigenze di tutela della prole da porre a fondamento di tale provvedimento ed attesa la condizione di maggiore debolezza economica della sig.ra YYY, veniva disposto il versamento in suo favore, da parte del marito, della somma mensile di €450,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante vaglia postale o altro strumento equivalente.

Effettuata nuova comunicazione al Pubblico Ministero, nelle conclusioni della memorie integrativa la difesa della resistente non reiterava le richieste di condanna del ricorrente al versamento di una somma per il “mantenimento” dei cani – già dichiarata inammissibile in sede presidenziale – e di assegnazione della ex casa coniugale ed all’udienza ex art. 183 c.p.c. le parti chiedevano ed ottenevano l’assegnazione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie.

Era ammessa la prova orale avanzata dalla sola difesa di parte resistente, ma all’udienza fissata per l’espletamento dell’incombente la stessa vi rinunciava e le parti concordemente chiedevano disporsi rinvio per conclusioni.

Infine, all’udienza del 09.02.2021 – svoltasi con contraddittorio cartolare, come stabilito dal Tribunale con provvedimento del 19.11.2020 – la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

§ 1. Domanda di separazione.

 Non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.

La separazione pacificamente protrattasi di fatto e senza soluzione di continuità anche per tutta la durata del processo e le allegazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi delle parti conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.

§ 2. Casa coniugale.

Al riguardo va premesso, invero, che per giurisprudenza costante, tanto il previgente art. 155 c.c. nel testo in vigore fino all’entrata in vigore della L n. 54/06, quanto l’art. 155quater c.c., in tema di separazione, abrogato dal D.Lgs. n. 154/13 ed oggi sostituito dal vigente art. 337sexies c.c., quanto ancora l’art. 6 L. 898/70, subordinano l’adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi: in difetto di tale elemento, sia che la casa coniugale sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l’art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento (Cass. civ. n. 6079/07).

Nella specie, entrambe le parti hanno dato atto della autonomia economica della figlia maggiorenne ***, di tal ché, in difetto – come correttamente già riscontrato in sede di provvedimenti provvisori e tenuto conto, altresì, del fatto che l’abitazione di che trattasi risulta di proprietà esclusiva del ricorrente – dei presupposti per l’adozione di un provvedimento di assegnazione, la relativa domanda (per vero, non reiterata dalla difesa negli scritti successivi alla comparsa di costituzione e risposta) avanzata da parte resistente dovrà essere necessariamente respinta, in quanto giuridicamente infondata.

§ 3. Mantenimento.

Deve premettersi in linea generale che per giurisprudenza costante, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell’art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. civ. n. 1480/06, n. 13747/03) e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso.

Nella specie, sussiste una evidente sperequazione economica tra le condizioni delle parti, atteso che pacificamente il XXX è dipendente della *** S.r.l., con reddito mensile di circa € 2.700,00 e che – stando a quanto confermato dalla difesa della resistente in comparsa conclusionale – la sig.ra YYY attualmente svolge attività lavorativa a tempo determinato presso la *** S.r.l., che si occupa di pulizie presso la clinica privata ***, con stipendio variabile tra €500,00 ed €700,00 mensili.

Detto obiettivo squilibrio era stato riscontrato sin dall’udienza presidenziale, sede in cui, nel darsi atto del fatto che la resistente aveva iniziato a svolgere un’attività lavorativa, pur essendo ancora in prova ed in evidente considerazione dell’impegno assunto dal ricorrente di corrispondere alla moglie un mantenimento di €350,00 mensili, si era posto a carico del sig. XXX di versare alla resistente, a tale titolo, l’importo mensile di €450,00.

La situazione non risulta essersi modificata nel corso del giudizio in assenza di richieste istruttorie da parte della difesa del sig. XXX ed avendo la resistente rinunciato alla prova orale.

Si aggiunga che il ricorrente è pacificamente proprietario della ex casa coniugale, oltre che di un ulteriore immobile sito in ****, ereditato dopo la morte della madre nel 2018, mentre la resistente non risulta titolare di alcun immobile ed è, altresì, affetta dalle patologie documentate in atti.

Ne segue che sussistono i presupposti per riconoscere alla resistente, alla luce dei principi giurisprudenziali poc’anzi evocati, il diritto a percepire dal ricorrente un importo a titolo di mantenimento, quantificabile – tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti e sopra richiamati, ivi compresa la disponibilità manifestata dal ricorrente sin dall’udienza presidenziale a versare a tale titolo €350,00 mensili, a dimostrazione della certa disponibilità di risorse economiche in tal senso ed a conferma di quanto già disposto in via provvisoria – nella somma di €450,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi mediante vaglia postale o altro mezzo equivalente entro il giorno 5 di ogni mese.

Deve, infine, darsi atto della rinuncia di parte resistente alla domanda di condanna del ricorrente al versamento di una somma per il “mantenimento” dei cani, già dichiarata inammissibile in sede di provvedimenti provvisori e non reiterata negli scritti successivi.

La soccombenza reciproca induce, infine, il Collegio a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, II co., c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente provvedendo sulla causa civile RG. n. 861/17, posta in decisione all’udienza del giorno 09.02.2021, ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

v pronuncia la separazione personale dei coniugi XXX e YYY;

v respinge la domanda di assegnazione della ex casa coniugale, avanzata dalla resistente;

v dichiara il XXX tenuto a corrispondere alla YYY, a titolo di mantenimento, la somma mensile di €450,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale o altro strumento equivalente;

v dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Rieti il 13.05.2021

IL PRESIDENTE EST.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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