REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 17/2023 pubblicata il 12/10/2023
nel procedimento civile n. R.G. 721/2023 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, promosso da:
XXX, C.F.,
RICORRENTE contro
YYY, C.F.,
CONVENUTA CONTUMACE
e con l’intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 23 marzo 2023, il sig. XXX ha chiesto la modifica delle condizioni del divorzio dalla sig.ra YYY, attualmente disciplinate con sentenza n. 200/2007 del Tribunale di Pistoia. In particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla sig.ra YYY, in ragione del sopravvenuto trasferimento di costei e dei figli delle parti, ormai divenuti maggiorenni, nel Regno Unito.
All’udienza del 14 settembre 2023 è comparso il solo ricorrente che ha insistito nella propria domanda; la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia della convenuta che non si è costituita in giudizio.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 200/2007 del Tribunale di Pistoia è fondata e deve essere accolta.
L’assegnazione della casa familiare all’ex coniuge collocatario di prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti risponde all’esigenza di conservare ai figli l’habitat domestico e presuppone pertanto che vi sia continuità di vita dei figli nell’immobile che ha costituito centro di aggregazione della vita familiare durante la convivenza matrimoniale.
La nozione di convivenza rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora dei figli presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell’ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (Cass. civ. n. 16134/2019).
Ne consegue che ove manchi il presupposto della coabitazione, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva l’esistenza della famiglia, viene meno la ragione dell’applicazione dell’istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell’immobile in questione, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso, rimanendo, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi regolati dalle norme sulla comunione (Cass. civ. n. 3030/2006; Cass. civ. n. 13065/2002).
Ugualmente viene meno il presupposto di applicazione dell’istituto dell’assegnazione, nel caso in cui il genitore assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, come stabilito dall’art. 337 sexies c.p.c.
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge la prova che sia la convenuta che entrambi i figli delle parti hanno da tempo lasciato l’abitazione familiare in sita in Montecatini Terme (PT).
I figli *** e ***, ormai maggiorenni, hanno trasferito la propria residenza nel Regno Unito, come risulta dai certificati di residenza A.I.R.E. prodotti in atti (cfr. doc. 3 e 4 allegati al ricorso introduttivo) mentre la sig.ra YYY si è trasferita nel 2014 in Glasgow, nel Regno Unito (cfr. certificato di residenza A.I.R.E, doc. 5) ed attualmente risultano sconosciuti la sua attuale residenza, dimora o domicilio (cfr. doc. 4 allegato all’istanza di rimessione in termini del 20 aprile 2023 e dichiarazione resa con nota del 14 settembre 2023). Va poi considerato che, nella relazione peritale datata 16 gennaio 2023 depositata nell’ambito della procedura esecutiva r.g.e. 182/2022, l’esperto ha accertato che “il fabbricato di abitazione avente accesso dal n.c. 9 della via indipendenza, alla data di effettuazione del sopralluogo (16.11.2022), è risultata di fatto non abitata e pertanto inutilizzata da svariato tempo”.
L’assenza di coabitazione dei figli con il genitore assegnatario e il trasferimento della convenuta in altro luogo comportano il venir meno del presupposto dell’assegnazione della casa coniugale alla sig.ra YYY che deve pertanto essere revocata.
3. La natura costitutiva della pronuncia e la contumacia della convenuta costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) revoca l’assegnazione della casa familiare sita in Montecatini Terme (PT), via alla sig.ra YYY; b) spese compensate.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023.
Il Giudice Il Presidente
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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