fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Assegno di divorzio, autosufficienza economica

Assegno di divorzio, misura adeguata a garantire, in funzione assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge.

Pubblicato il 01 April 2022 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE

Composta da:

SENTENZA n. 162/2022 pubblicata il 31/03/2022

Nel procedimento iscritto al numero 51 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l’anno 2021 promosso da:

XXX, nato a;

APPELLANTE CONTRO

YYY,

APPELLATA

La causa è tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell’interesse dell’appellante:

“Voglia l’ill.ma Corte d’appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere:

– nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n° 2304/2020 messa dal Tribunale di Cagliari in data 21.10.2020 e depositata in data 01.11.2020, pronunciata nella causa iscritta al n° 2287/2014 R.G., revocare l’assegno divorzile spettante alla signora YYY o in subordine, rideterminare e ridurre l’importo dell’assegno divorzile spettante alla signora YYY, così come stabilito in primo grado, in quanto evidentemente eccessivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”

Nell’interesse dell’appellata:

“Chiede che l’ill.ma Corte d’appello adita, contrariis reiectis, voglia, Previa diChiarazione di inammissibilità dei documenti contraddistinti con il n° 3, RIGETTARE l’appello poiché del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l’effetto CONFERMARE la sentenza di primo grado n° 2304/2020 sul Tribunale di Cagliari.

Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi in favore dello stato essendo la signora YYY ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato.”

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 14 marzo 2014 YYY domandò la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con XXX il 29 ottobre 2000 in San Vito, trascritto nei registri dello Stato Civile alla parte II, n. 19 dell’anno 2000.

A sostegno della sua domanda la allora ricorrente allegò:

– che dall’unione coniugale era nata *** il 16 gennaio 2003, affetta da gravi deficit in ragione di malformazione cerebrale congenita comportante ritardo psicomotorio e del linguaggio di grado grave.

– che dopo la nascita della figlia il matrimonio era entrato in crisi poiché il padre si era mostrato distaccato, a differenza della YYY che si dedicava costantemente alla bambina che, a causa della patologia che la affligge tutt’oggi, necessitava (e necessita) di costanti cure;

– che essendo venuta a mancare la comunione spirituale e materiale i coniugi erano addivenuti a separazione consensuale, omologata il 25 febbraio 2005 dal Tribunale di Cagliari. In base agli accordi di separazione il domicilio coniugale era stato assegnato all’XXX, il quale avrebbe potuto vedere e tenere con sé la figlia Chiara liberamente e avrebbe contribuire al suo mantenimento corrispondendo un assegno mensile di Euro 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;

– che, con un ulteriore provvedimento reso all’esito del procedimento per la modifica delle condizioni della separazione instaurato nel 2007, il Tribunale, tenuto conto del disinteresse dell’XXX per la minore e del miglioramento della sua condizione economica, aveva determinato un aumento dell’assegno di mantenimento portandolo ad Euro 525,00, di cui Euro 75,00 a titolo di assegno separativo;

– a seguito di ulteriore modifica della condizioni di separazione il Tribunale aveva stabilito, con decreto del 17 ottobre 2010, diversa regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso i genitori;

– nonostante tali determinazioni, finalizzate ad aumentare l’interesse del padre nei confronti della figlia ***, l’XXX aveva continuato a disinteressarsi della stessa.

Tanto premesso la YYY concluse domandando l’affidamento in via esclusiva alla madre della figlia *** stabilendo la sua domiciliazione presso la residenza anagrafica della stessa madre, e che il padre si occupasse di lei un pomeriggio alla settimana ed un fine settimana, portandola anche presso i nonni, al fine di integrare la bambina anche nella famiglia paterna. Quanto alle questioni economiche, la YYY chiese un assegno di euro 200,00 per sé e di euro 500,00 per la minore, somme poi aumentate, nelle richieste della ricorrente, in ragione di quanto emerso nel giudizio.

Si costituì in giudizio XXX con comparsa di costituzione e risposta del 22 ottobre 2014 esponendo che:

– la insufficienza del tempo dedicato alla figlia era dovuto alla distanza tra la sua abitazione e quella della YYY, oltre a motivi lavorativi e ai pessimi rapporti con quest’ultima, che non agevolavano la sua frequentazione con la figlia;

– quanto alla situazione economica, il suo stipendio netto oscillava tra i 1.200,00 e i 1.500,00 euro ed era gravato da diversi oneri, tra cui la rata di mutuo (euro 522,48),; euro 250,00 mensili per un prestito Credits, di euro 286 ogni sei mesi per assicurazione mutuo, di euro 250,00 per un prestito Findomestic. La YYY, oltre a ricevere l’assegno di mantenimento, percepiva la pensione di invalidità di *** pari ad Euro 267,00.

Tanto premesso, concluse chiedendo che la minore rimanesse affidata ad entrambi i genitori, rimanendo domiciliata presso l’abitazione materna; che, per le vacanze estive potesse stare presso il padre 20 giorni consecutivi e durante le vacanze di Natale, in regime alternato di anno in anno, il giorno della vigilia ed il 25 dicembre ed il 5 e 6 gennaio oppure il giorno di Santo Stefano, il 31 dicembre e il 1 gennaio alternativamente il giorno di Pasqua e Pasquetta; infine, per quanto concerne le questioni economiche, domandò che fosse disposto a proprio carico un assegno a titolo di mantenimento per la sola figlia di Euro 450,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.

All’udienza presidenziale la ricorrente precisò che fino al 2007 gestiva un negozio di ottica che aveva dovuto chiudere, trovandosi pertanto senza lavoro.

Il resistente precisò che la sua situazione economica era migliorata e che percepiva uno stipendio, comunque gravato dalle rate sopra esposte, di Euro 1.800,00. Precisò altresì di non aver visto la figlia per diverso tempo giustificando la circostanza con la necessità di non essere spostata dal domicilio materno, come consigliato dagli specialisti.

Con sentenza non definitiva n. 2080/2015, depositata il 23.06.2015 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Istruita la causa tramite produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testi, il Tribunale di Cagliari con sentenza definitiva n. 2304/2020, pubblicata il 3 novembre 2020 ha così statuito:

“ I. Affida in via esclusiva alla YYY la figlia minore.

II. Dispone che il padre tenga con se la figlia, salvi i diversi accorsi, almeno un giorno e per un fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica durante ciascun mese; 20 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, con il regime dell’alternanza per i giorni del 24 e 25 dicembre e del 31 dicembre e 1 gennaio.

III. Determina in euro 300.00 mensili l’assegno divorzile a carico di XXX e in favore di YYY e in euro 600,00 il contributo di mantenimento a carico dello stesso XXX da versarsi con le medesime modalità e tempi previsti.

IV. Condanna il resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell’Erario che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.”

Il Tribunale, per quanto concerne l’affidamento della minore, ha preso atto del disinteresse dell’XXX nei suoi confronti, pacificamente afflitta da gravi patologie, in ragione delle quali è sottoposta a cure particolari per le quali occorrono scelte la cui tempestività è pregiudicata dall’assenza del padre, causata in particolare dalla distanza tra i luoghi di residenza dei genitori (Cagliari per l’XXX e Muravera per la YYY).

Quanto alle questioni economiche, è risultato pacifico e non contestato che la YYY fosse priva di attività lavorativa, occupandosi in via esclusiva della bambina e delle sue numerose esigenze.

Con riferimento all’XXX è emerso un reddito netto da lavoro dipendente di circa Euro 30.000,00 annui, pari a Euro 2.500,00 mensili.

In merito all’assegno divorzile il tribunale ha ritenuto di dovere aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che, riconoscendo allo stesso natura compensativo – perequativa ed assistenziale, gli attribuisce la funzione di garantire all’ex coniuge avente diritto non l’autosufficienza economica ma un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella relazione della vita familiare. Il collegio ha, pertanto, determinato in Euro 600,00 l’assegno di mantenimento per *** e riconosciuto il diritto all’assegno divorzile (sottolineando la natura assistenziale dello stesso) alla YYY, che da sempre e da sola si è occupata della figlia, determinando l’importo in Euro 300,00.

Quanto infine ai tempi di permanenza della minore presso il padre, tenuto conto della scarsa presenza di quest’ultimo nella sua vita, il giudice ha accolto la domanda della YYY e ha tra l’altro, disposto che l’XXX possa vederla tenerla mensilmente almeno un pomeriggio alla settimana ed un fine settimana portandola anche presso i nonni e gli altri parenti e 20 giorni nelle vacanze estive, con la collaborazione di una educatrice.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello XXX, con ricorso tempestivamente depositato.

Si è costituita Susanna YYY con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ……

Con un unico ed articolato motivo di gravame l’XXX lamenta la “mancata considerazione dell’intervenuto mutamento delle condizioni economiche e lavorative degli ex coniugi, della insussistenza di uno squilibrio economico personale” e “l’erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla quantificazione dell’assegno divorzile”, in particolare per la “Mancata indicazione dei criteri utilizzati per la quantificazione dell’importo”.

Parte appellante lamenta la non adeguata e carente motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice non ha specificato ed elencato i criteri utilizzati per la determinazione dell’assegno divorzile e quindi della valutazione delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato dal coniuge alla vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune. In particolare viene criticata la sentenza nelle parti in cui si fonda il diritto all’assegno della YYY su circostanze di fatto ormai risalenti, considerato che la sentenza è stata emessa sei anni dopo l’instaurazione del processo e due anni dopo essere stata tenuta a decisione, oltre che per il non equo ammontare dell’assegno divorzile in rapporto alla durata del matrimonio.

L’XXX lamenta l’intervenuto mutamento in melius delle condizioni economico – patrimoniali della YYY, determinato dall’assunzione presso l’impresa paterna. Al contrario, evidenzia una peggioramento della propria condizione economica che non gli consente di “condurre una vita dignitosa” considerati i molteplici oneri economici a suo carico.

L’appellata Susanna YYY contesta l’appello, sostenendo che il giudice di primo grado abbia motivato esaurientemente e correttamente il provvedimento oggetto di impugnazione e sottolinea come non risulti veritiera la circostanza dedotta dalla controparte circa la sua assunzione presso l’impresa paterna, che continua a non avere una retribuzione e che continua, sempre da sola, ad occuparsi della figlia ***.

L’appello è infondato e non merita accoglimento.

Giova preliminarmente chiarire che il presente appello riguarda esclusivamente l’assegno divorzile che il giudice di prime cure ha riconosciuto alla odierna appellata, contestato in questa sede sia nell’an che nel quantum.

In proposito è opportuno ricordare che le SS.UU., con la sentenza 11/07/2018 n. 18287, rivisitando la propria, nota sentenza 11504/2017 che, enunciando il parametro “dell’indipendenza o autosufficienza economica” aveva sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, da oltre un trentennio orientato a commisurare l’entità dell’assegno divorzile al “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio” ha ritenuto, tuttavia, di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29 Cost..

In tale cornice è maturata la convinzione, che “la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente”. Si è così, di riflesso, affermato che “il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.

Successivamente le Sezioni Unite hanno affermato che il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, possiede una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive; a tal fine debbono applicarsi i criteri pari-ordinati di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. (Sez. U, n. 18287 del 11/07/2018, Cass. 17 settembre 2020, n. 19330).

Le Sezioni Unite hanno quindi, per un verso, integrato i principi formulati dalla sentenza n. 11504/2017, confermando il definitivo abbandono del parametro del “tenore di vita” e il riparto degli oneri probatori (che grava il coniuge richiedente di provare la situazione che giustifica la corresponsione dell’assegno); per altro verso, hanno riconosciuto all’assegno di divorzio una funzione non soltanto assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli assicuri l’autosufficienza), ma anche riequilibratrice, o ancor meglio “compensativoperequativa”, ove ne sussistano i presupposti.

In tal caso, e cioè quando sussista la condizione, necessaria ma non sufficiente, che le situazioni economico-patrimoniali dell’uno e dell’altro coniuge, all’esito del divorzio, siano squilibrate, quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza, non vige alcuna distinzione tra criteri attributivi, rilevanti ai fini dell’an del diritto all’assegno, e criteri determinativi, rilevanti solo successivamente ai fini del quantum.

Ferma in ogni caso la funzione assistenziale, in ipotesi di ex coniuge non economicamente autosufficiente, le Sezioni Unite hanno giudicato eccessivamente rigido il congegno fissato nel 2017, scandito dalla netta separazione del giudizio sull’an da quello sul quantum, ed hanno evidenziato taluni aspetti non coperti dall’applicazione del nuovo indirizzo, in particolare non idoneo a far fronte a quei casi in cui l’ex coniuge richiedente, pur versando all’esito del divorzio in situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all’altro in condizioni economico patrimoniali deteriori per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, ed abbia in tal modo sopportato un sacrificio economico, a favore del coniuge, che meriti un intervento, come è stato detto, compensativo-perequativo.

Nel solco di tale orientamento, con particolare riferimento alla quantificazione dell’assegno, è stato di recente affermato che “il giudice deve quantificare l’assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l’assegno deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell’autosufficienza come individuato dal giudice di merito (Cass. n. 24250/2021).

Venendo ad applicare tali principi al caso di specie, ad avviso della Corte deve ritenersi che l’assegno stabilito in favore dell’odierna appellata nel provvedimento impugnato svolga precipuamente funzione assistenziale, considerata la inadeguatezza dei mezzi economici della YYY, la quale non risulta svolgere attività lavorativa, né è dotata di altre fonti di reddito, ivi compresi cespiti immobiliari e non può ritenersi concretamente in grado di procurarsi una stabilità economica che gli consenta di provvedere in modo adeguato al proprio mantenimento, sia in ragione dell’età, avendo ormai 51 anni, sia soprattutto in ragione delle importanti esigenze di cura e di assistenza della figlia, pacificamente a suo carico, in via esclusiva. Tale attività, peraltro, merita di essere tenuta in considerazione in via equilibratice – perequativa; è infatti pacifico, in quanto incontestato, che è sempre stata la YYY, anche durante il matrimonio, a prendersi cura di ***, rinunciando quindi ad opportunità lavorative e permettendo all’XXX di dedicarsi all’attività lavorativa e di vivere la sua vita, disattendendo i provvedimenti del Tribunale in ordine alla regolamentazione dei rapporti con la figlia.

Sulla scorta di tali considerazioni, si ritiene che l’importo di Euro 300,00 stabilito a titolo di assegno divorzile dal Tribunale sia adeguato a garantire la autosufficienza e l’indipendenza dell’avente diritto, nell’accezione sopra ricordata, considerata la condizione reddituale della YYY quale documentata, pari, per l’anno 2019 a € 900,00 annui.

Nei periodi d’imposta 2018 e 2019 la capacità reddituale dell’ XXX è risultata pari rispettivamente all’importo, rispettivo, di € 2.310,00 e di € 2345,00 mensili, gravato della sola rata di mutuo di circa 550 euro mensili. Inoltre egli è proprietario dell’immobile gravato dal mutuo, diverso da quello in cui abita, e per sua scelta non produttivo di reddito (v. verbale udienza presidenziale del 22.10.2014).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo, in favore dell’Erario, secondo i parametri del DM 55/2014 e succ.mod, applicando i valori medi per le fasi di studio introduttiva e decisionale sullo scaglione di valore da € 5201,00 a € 26.000,00.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte d’Appello di Cagliari, pronunciando sull’appello avverso la sentenza del tribunale di

Cagliari numero 2304/2020, pubblicata il 3 novembre 2020, proposto da XXX,

– Rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;.

– Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell’Erario, che liquida nella somma di € 3.235,00, a titolo di compensi di avvocato.

– Dichiara che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, L. n 228/2012 per il pagamento, da parte dell’ appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato”.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte d’Appello, il 28.1.2022.

Il consigliere estensore

La Presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati