REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 238/2019 pubblicata il 15/03/2019
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2016 promossa da:
XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RICORRENTE contro
YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv.
e dell’avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Terni
INTERVENUTO CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M. ha così concluso: Voglia il Tribunale pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ritenute congrue dal sig. Presidente ———–
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.9.2016 la signora XXX, nata a, esponeva:
che in data 6.8.1995 aveva contratto con il sig. YYY, nato a, matrimonio con rito concordatario, trascritto nel registro di stato civile del Comune di;
che dalla loro unione erano nati due figli *** e ***;
che in data 15.12.2011 il Tribunale di Terni aveva omologato la loro separazione;
che i coniugi vivevano quindi separati da allora;
che pertanto sussistevano le condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ricorrente svolgeva inoltre altre argomentazioni concernenti l’affidamento dei figli ed il loro mantenimento, formulando infine le conclusioni trascritte in epigrafe.
Il sig. YYY, costituendosi in giudizio, mentre aderiva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava le altre richieste e proponeva a sua volta domanda riconvenzionale diretta a conseguire una riduzione degli assegni dovuti per i figli essendo – a suo dire – peggiorate le proprie condizioni economiche.
I coniugi comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale che esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo; dopodiché adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti necessari.
Svolta l’istruttoria, la causa è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta concordemente dalle parti ed anche dal P.M..
I coniugi sono infatti separati da molti anni e non hanno mai ripreso la convivenza. Ferma la loro volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio così come risulta dalle dichiarazioni rese e dal fatto che il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
Poiché i figli sono nel frattempo divenuti maggiorenni, non vi sono problemi di affidamento degli stessi e si discute dunque soltanto delle questioni di natura patrimoniale.
Ebbene va ricordato che secondo consolidata giurisprudenza l’assegno di mantenimento per il figlio può essere certamente disposto in favore del genitore già affidatario e convivente, conservando questi una legittimazione propria in tale senso, in assenza di una autonoma domanda da parte del figlio. Così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11320 del 27/05/2005, Rv. 581059: “ Il genitore, separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che il figlio (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un’autonoma richiesta da parte di quest’ultimo, ad essere legittimato “iure proprio” ad ottenere dall’altro genitore il pagamento dell’assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione. Al fine di ritenere integrato il detto requisito della coabitazione, basta che il figlio maggiorenne – pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio – mantenga tuttavia un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano, e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall’altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio.”.
E’ del resto pacifico che i figli, pure divenuti maggiorenni, non sono autosufficienti economicamente, tanto che il convenuto non nega di dovere contribuire al loro mantenimento ma chiede soltanto una riduzione dell’assegno rispetto a quelle determinato in sede di separazione allegando un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Ritiene il Tribunale, in base alla documentazione in atti, che la capacità reddituale e patrimoniale del convenuto sia rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quella valutata al momento della separazione, pure tenuto conto della eredità acquisita, certo comunque non migliorata apprezzabilmente, ma questo comporta che, pure a fronte delle comprensibili aumentate esigenze dei figli, il contributo al loro mantenimento debba rimanere sostanzialmente immutato, cosicché ad oggi viene determinato in euro 410,00 per ciascun figlio.
.Tenuto conto dell’esito del giudizio e della necessità del medesimo per regolare i rapporti tra le parti nell’interesse di entrambe, è equo compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data tra XXX, nata a e YYY, nato a, trascritto nel registro di stato civile del Comune di;
ordina l’annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile;
pone a carico del sig. YYY, a decorrere dalla data della presente sentenza, l’obbligo di corrispondere entro il giorno venti di ogni mese alla signora XXX, a un assegno di euro 820,00 (410,00 per ciascun figlio) per contributo al mantenimento dei figli *** e ***, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative) secondo le modalità e condizioni di cui al protocollo vigente presso il Tribunale di Terni, qui richiamato come parte integrante del presente provvedimento;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Terni 15.3.2019 Il
Presidente estensore
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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