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Codice Civile
Codice Penale

Assegno sociale e titolarità di immobile

La titolarità di beni immobili non comporta automaticamente l’esclusione dal diritto all’assegno sociale. È necessario valutare se dalla proprietà derivi un reddito effettivo o potenziale che superi i limiti previsti per l’accesso al beneficio. La rinuncia all’assegno di mantenimento in sede di separazione non è motivo di rifiuto dell’assegno sociale.

Pubblicato il 27 December 2024 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI ANCONA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. NOME COGNOME all’esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 17.10.2024;

richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;

viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 16.10.2024 e 17.10.2024;

ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA N._589_2024_- N._R.G._00000038_2024 DEL_02_11_2024 PUBBLICATA_IL_04_11_2024

nella causa n. 38/2024 R.G. Lav., TRA rappresentato e difeso a in calce al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Moie di Maiolati Spontini con autorizzazione alle comunicazioni alla pec RICORRENTE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso ai sensi dall’avv. NOME giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l’avvocatura dell’ente in Ancona INDIRIZZO

RESISTENTE OGGETTO: assegno sociale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente allega di avere proposto domanda per assegno sociale, lamentando l’erroneità del rigetto per la titolarità di immobili.

Evidenzia che gli immobili in suo possesso sono condivisi con altri soggetti e che la rendita catastale da essi prodotta è di valore molto basso;

osserva, altresì, che nessun rilievo possono avere le condizioni di separazione, nelle quali la ricorrente ha rinunciato all’assegno di mantenimento in cambio della concessione dell’utilizzo dell’abitazione familiare con facoltà di acquisto.

Pertanto, non superando i limiti reddituali insiste per l’accoglimento della pretesa.

Costituendosi in giudizio, l’ eccepisce la decadenza semestrale di cui all’art. 42 comma 3 DL 269/2003 e ribadisce la legittimità della propria ricorso è fondato e va accolto.

In via preliminare occorre precisare che il richiamo alla decadenza di cui all’art. 42 DL 269/2003 è del tutto inconferente non vertendosi nel caso di specie in materia di invalidità civile, sicché l’unica decadenza applicabile è quella triennale di cui all’art. 4 comma 1 DL 384/1992 tempestivamente interrotta.

Nel merito, va innanzitutto rilevato che nel caso di specie il rigetto non viene affatto motivato né nella fase amministrativa né nella fase giudiziale dalla rinuncia all’assegno di mantenimento a carico del coniuge in sede di separazione.

Ciò nonostante, è utile richiamare i principi sanciti sul punto anche di recente dalla Suprema Corte, in quanto utili per la soluzione della presente controversia.

Sostiene la giurisprudenza di legittimità che i redditi da valutare al fine di verificare il diritto all’assegno sociale sono soltanto quelli effettivamente goduti dal soggetto, non avendo rilievo la mera titolarità di un reddito poi non percepito in concreto (Cass. 6570/2010), come anche eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno (Cass. 14513/2020). In tale ultima sentenza la Corte di Cassazione evidenzia che “La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;

ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l’assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall’astratta possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.

11.- Anzitutto perché non si tratta di “redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”, né di “assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”;

ai quali soltanto, invece, la legge 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno.

12.- Ed in secondo luogo perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito:

“L’assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.

In tal senso, quindi, va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l’assegno sociale nel periodo considerato”.

Applicando tali principi al caso di specie la proprietà di beni immobiliari di per sé non determina alcuna esclusione del diritto all’assegno sociale, salvo che da essi non scaturisca un reddito attuale e non potenziale idoneo a In particolare, la è titolare di un immobile costituito da un’abitazione di tipo due pertinenze, una di categoria C/2 (magazzini e deposito) e una di categoria C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) per una rendita catastale totale di Euro 616,71 in comproprietà al 50% con l’ex coniuge; di un terreno sempre in comproprietà al 50% con l’ex coniuge con una rendita complessiva dominicale e agrario di Euro 9,37; di un terreno in comproprietà con altri 5 soggetti di cui possiede il 25% con una rendita complessiva dominicale e agrario di Euro 1,01.

Tali immobili risultano ceduti a titolo gratuito in conseguenza delle condizioni di separazione pattuite, laddove la cessione tiene luogo del mantenimento, dandosi atto nella separazione omologata che la non è autosufficiente.

Ne deriva che, anche considerando la rendita catastale degli immobili di proprietà, in assenza di allegazione e prova di un reddito prodotto dall’utilizzazione di tali immobili, essi non possono ritenersi sufficienti ad escludere la situazione di bisogno che legittima la pretesa vantata.

Per tali ragioni, il ricorso va accolto con condanna dell’ alla rifusione delle spese di lite sulla base del principio di soccombenza.

Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

1) Accoglie il ricorso e per l’effetto condanna l’ ad erogare a l’assegno sociale con le mo e nell’importo previsto per legge dalla domanda amministrativa del 28.2.2023, oltre accessori come per legge;

2) Condanna l’ a rifondere a le spese di lite che liquida in E 00,00, oltre VA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Ancona, il 2.11.2024.

IL GIUDICE (dr.ssa NOME COGNOME (Atto sottoscritto digitalmente)

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