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Assegno sociale, minimo vitale degli anziani più poveri

Assegno sociale, minimo vitale degli anziani più poveri, sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto

Pubblicato il 09 June 2022 in Diritto Previdenziale, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO

in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. , all’esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate

SENTENZA n. 114/2022 pubblicata il 31/05/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 203/2022 r.g. promossa da

XXX (c.f.)

RICORRENTE nei confronti di

INPS (C.F.), rappresentato e difeso dall’avv.

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)

Con ricorso depositato in data 23.03.2022 XXX, premetteva: che in data 30.10.2020 si era formalmente separata dal marito; che in data 1.12.2020 aveva cessato la propria attività lavorativa; che era stata riconosciuta invalida al 67% in data 14.04.2021; che, stante il proprio stato di bisogno, provvedeva in data 27.05.2021 a richiedere in via amministrativa l’assegno sociale ex art. 3 co.6 e 7 L.335/1995; che l’INPS aveva rigettato la domanda amministrativa rilevando che la mancata richiesta, in sede di separazione personale dei coniugi, di un assegno di mantenimento nei confronti del marito, implicasse automaticamente il venir meno dello stato di bisogno, presupposto imprescindibile per l’erogazione della prestazione assistenziale in parola; che in data 30.8.2021 presentava ricorso amministrativo, sul quale si è ad oggi formato il silenzio-rigetto. Ciò premesso, esponeva la ricorrente il rigetto della domanda amministrativa, così come motivato dall’INPS, si appalesava illegittimo in quanto la normativa di cui all’art. 3 co.6 e 7 L.335/1995 collega lo stato di bisogno ad un preciso parametro reddituale del richiedente, che varia in base allo status di coniugato o meno di quest’ultimo, non rilevando a tal fine la richiesta o meno di un assegno di mantenimento in sede di separazione personale delle parti.

Sulla scia di tali apporti concludono come da proprio atto introduttivo.

Si costituisce ritualmente l’Istituto resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.

Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell’odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.

Il ricorso è fondato e può essere accolto.

La normativa applicabile al caso in esame è disciplinata dall’art.3 della L.335/1995, che ai commi 6 e 7 recita quanto segue: “6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e’ corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell’assegno sociale. Il reddito è costituito dall’ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell’anno solare di riferimento. L’assegno è’ erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell’assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell’assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell’interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell’assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l’interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all’assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

Fermo restando l’aggiornamento dei limiti di età, innalzata oggi ad anni 67, e l’innalzamento dei limiti di reddito, pari per l’anno 2021 ad € 5.983,64 annuali di reddito personale ed 11.967,28 euro annuali di reddito complessivo nel caso di soggetto coniugato, è evidente che la lettera della legge collega lo stato di bisogno al reddito conseguito dal richiedente, e non invece al reddito potenzialmente conseguibile dallo stesso. Sul punto non coglie nel segno la tesi formulata dall’INPS, in ragione della quale, dato che la ricorrente avrebbe dichiarato nell’accordo di separazione del 30.10.2020 di essere economicamente indipendente dal marito e di rinunciare al mantenimento, in tale ipotesi i limiti reddituali di cui all’art. 3 co.6 e 7 L.335/1995 e ss.mm. e ii. dovrebbero essere individuati negli importi previsti per i soggetti coniugati e per l’effetto, stante il reddito dell’ex marito ammontante a circa € 23.000,00 annui, l’assegno sociale non dovrebbe essere corrisposto alla stessa.

Tale interpretazione appare erronea in quanto, da un lato, priverebbe di ogni effetto l’accordo di separazione personale delle parti, e, dall’altro, si appalesa completamente in contrasto con la lettera della legge, che prevede espressamente due diversi limiti reddituali a seconda che il richiedente sia o meno coniugato.

Giova opportuno rilevare che la giurisprudenza di legittimità, nel caso limite in cui in presenza di assegno di mantenimento quest’ultimo non era stato effettivamente corrisposto dal coniuge separato, ha formulato in tema di assegno sociale il principio per il quale, non sussiste alcun obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato, bensì rilevano solo i redditi effettivamente percepiti ai fini della determinazione dello stato di bisogno. (Cass. Sez. Sez.Lavoro Ord. Sez. 6 Num. 14513/2020).

In conclusione la legge, per garantire il diritto ex art.38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto (Cass.Civ.Sez.Lav. n. 6570/2010).

Per l’effetto, nel caso in esame, in assenza di risultanze di accertamenti fiscali che attestino la percezione di ulteriori redditi da parte della ricorrente, l’assegno sociale, stante inoltre la pacifica sussistenza del requisito anagrafico, deve essere corrisposto in misura piena a decorrere dalla data della domanda amministrativa.

Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

L’assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.

P.Q.M.

L’intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:

1. ACCERTA e DICHIARA la sussistenza dei requisiti di legge richiesti ai fini del diritto all’assegno sociale ex art. 3 co.6 e 7 L.335/1995 in favore di XXX;

2. CONDANNA l’INPS a corrispondere alla ricorrente l’assegno sociale a decorrere dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

3. CONDANNA l’INPS al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 1.775,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.

Sentenza resa all’esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.

Arezzo, 31/05/2022

Il giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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