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Assegno sociale, reddito incompatibile

In tema di assegno sociale, il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito.

Pubblicato il 13 November 2019 in Diritto Previdenziale, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro

in persona del giudice, dott., all’udienza del 12 novembre 2019, all’esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 312/2019 pubbl. il 12/11/2019

ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale Affari

Contenziosi dell’anno 2018, vertente

TRA
XXX, elettivamente domiciliata in , presso lo studio dell’avv., che la rappresenta e difende giusta procura in atti

RICORRENTE E

I.N.P.S – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in presso l’Ufficio legale della Sede Inps, rappresentato e difeso dall’avv.;

CONVENUTO

OGGETTO: assegno sociale

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in riassunzione, a seguito di incompetenza territoriale, depositato in data 9.11.2018, la ricorrente, premesso di aver presentato domanda di assegno sociale in data 27.1.2017, successivamente respinta, ha convenuto in giudizio l’INPS chiedendo “condannare l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad accogliere la domanda di assegno sociale presentata dalla Sig.ra XXX e conseguentemente a liquidare alla Sig.ra XXX l’assegno sociale a decorrere dal 27/01/2017 sussistendone i presupposti sin dalla proposizione della domanda amministrativa, o dalla data successiva che sarà ritenuta di giustizia”.

A sostegno della propria domanda, ha dedotto che con nota del 6.02.2017 l’Inps ha comunicato il rigetto della domanda per il seguente motivo: “Mancata richiesta di assegno di mantenimento a carico del coniuge” (doc. 1 del ricorso); che contro il provvedimento è stato proposto ricorso amministrativo in data 21/04/2017 (doc. 2), contestando la fondatezza dell’unico motivo posto dall’Inps alla base della reiezione, e fornendo una ricostruzione chiara ed esaustiva delle vicende coniugali (cfr. doc. 3); che con successiva delibera n. 171393 dell’11/09/2017 (doc. 4) il Comitato Provinciale Inps ha respinto il ricorso, procedendo ad una ricostruzione parziale della complessa vicenda di separazione intercorsa tra i coniugi, nella parte in cui rileva che “in data 06/02/2017 la ricorrente, di comune accordo con l’ex marito, procede alla separazione dichiarando di non concordare alcun patto di trasferimento patrimoniale, denunciando poi nel ricorso una situazione di dissesto economico conseguente al fallimento della società di famiglia”, deducendo infine che l’ex coniuge *** sarebbe titolare di due pensioni, con decorrenza 01/04/1990 e che pertanto avrebbe ben potuto sostenere il mantenimento della Sig.ra XXX.

Inoltre, ha esposto che l’INPS non avrebbe tenuto conto della circostanza, già rappresentata in sede di ricorso amministrativo dalla Sig.ra XXX, secondo cui i Sig.ri XXX e *** si sono separati due volte.

Una prima volta nel 1998 con procedimento di separazione consensuale a seguito del quale, contrariamente a quanto riferito dall’Inps, l’odierna ricorrente avrebbe percepito oltre ad un assegno mensile anche il trasferimento del 50% della proprietà dell’abitazione familiare, ossia dell’immobile sito in, di proprietà del Sig. ***, che pertanto diveniva di proprietà esclusiva della Sig.ra XXX, come risulta dal verbale dell’udienza presidenziale di separazione personale consensuale e successiva omologa di separazione del 10/08/1998 (doc. 5); inoltre, come altresì evidenziato dalla Sig.ra XXX in sede di ricorso amministrativo, la ricorrente sarebbe stata costretta a vendere detto immobile a seguito del dissesto finanziario dell’attività familiare la “*** S.r.l.”, avendo firmato quale fideiussore della tipografia, come risulta dal decreto ingiuntivo dell’*** Banca S.p.a. del 02/11/2010 (doc. 6) e relative visure ipocatastali da cui si evince che ad oggi la sig.ra XXX sia proprietaria esclusivamente del 50% di un appartamento sito a presso il quale l’odierna ricorrente attualmente vive (doc. 7). Successivamente alla separazione intervenuta nel 1998, i coniugi riprendevano la convivenza per alcuni anni, e purtroppo fallito anche detto secondo tentativo, si vedevano costretti a separarsi nuovamente questa volta presso il Comune di in data 13/01/2017 (doc. 8). Anche nel corso della seconda separazione che rileva in questa sede, i coniugi stabilivano una forma di mantenimento della Sig.ra XXX, disponendo che la stessa avrebbe vissuto nell’immobile sito in di proprietà di entrambi i coniugi al 50%.

Pertanto, secondo la prospettazione del ricorrente, in data 27/01/2017 quando l’odierna ricorrente presentava all’Inps domanda per il riconoscimento dell’assegno sociale, la stessa beneficiava del mantenimento da parte dell’ex coniuge sotto forma di assegnazione della casa familiare non disponendo di adeguati mezzi propri.

Inoltre, ha dedotto che in data 20/10/2017 (doc. 9), interveniva una modifica delle condizioni di separazione, con cui si prevedeva, che oltre al mantenimento già corrisposto alla Sig.ra XXX dal Sig. *** sotto forma di assegnazione della casa familiare, il Sig. *** corrispondesse alla ex moglie anche un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, somma peraltro del tutto insufficiente alle esigenze di vita dell’odierna ricorrente, tanto che allo stato la stessa versa ancora in condizioni economiche disagiate.

In ogni caso, il ricorrente contesta la circostanza secondo cui il Sig. *** disporrebbe di un reddito tale da consentirgli di poter mantenere la moglie, evidenziando sul punto che lo stesso è titolare di un reddito annuo di € 52.207,00 da cui deve essere detratta l’imposta lorda di € 16.159,00 e pertanto di un reddito netto di € 36.048,00, come risulta da dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2017 (cfr. doc. 10), nonché deve pure essere decurtata la somma di € 933,98 mensili per il pagamento di rate di mutuo al Banco di, come documentato con quietanze rate di ammortamento che si allegano (doc. 11). Conseguentemente il reddito effettivo mensile di cui il Sig. *** dispone è di circa € 2.000,00, somma che non può certo ritenersi cospicua, tenuto conto peraltro che il Sig. *** a differenza della Sig.ra XXX non dispone di un immobile in cui vivere, in quanto come evidenziato è proprietario esclusivamente del 50% dell’immobile assegnato all’ex coniuge, con la conseguenza che nella fattispecie de qua devono ritenersi rispettati i parametri per la determinazione del mantenimento versato alla ex moglie, sia sotto forma di assegnazione della casa familiare che mediante assegno di mantenimento di € 200,00 mensili.

Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio l’INPS, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Rilevata la natura documentale della causa, la stessa è stata discussa e decisa all’odierna udienza mediante lettura pubblica della sentenza.

Il ricorso è fondato.

Come è noto, l’art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995 dispone che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell’assegno sociale. Il reddito è costituito dall’ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell’anno solare di riferimento. L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell’assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale”.

Per quanto riguarda il relativo onere della prova, occorre ribadire che spetta al ricorrente l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto invocato e nella specie della sussistenza del requisito reddituale, contestato dall’Inps.

Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, secondo i principi generali in materia di onere della prova, “in tema di assegno sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all’interessato che ne abbia fatto istanza l’onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 2010, n. 23477; Cass. civ., sez. lav., 30 maggio 2013, n. 13577).

Inoltre, con specifico riferimento al requisito reddituale, occorre aggiungere che i redditi rilevanti ai fini che qui interessano sono quelli effettivamente percepiti dall’istante, a nulla rilevando invece la mera titolarità degli stessi, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: “In tema di assegno sociale, l’art. 3 l. n. 335 del 1995 – secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti – assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l’interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all’assegno sociale” (Nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall’Inps perché titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell’accertata incapienza del coniuge, documentata dall’infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione) (Cass. civ., sez. lav., 18 marzo 2010, n. 6570).

Nel caso di specie, risulta non contestato, oltre che documentalmente dimostrato, che la ricorrente è legalmente separata dal sig. *** a decorrere dal 13/01/2017 (doc. 8 del ricorso), che è proprietaria al 50% dell’immobile sito in ove la stessa vive (doc. 7) e che percepisce un assegno di mantenimento pari a 200 euro mensili a seguito di una modifica delle condizioni di separazione effettuata in data 20/10/2017 (doc. 9).

Inoltre, risulta documentalmente accertato, che l’ex coniuge della ricorrente ha percepito nell’anno 2016 un reddito annuo di € 52.207,00 da cui deve essere detratta l’imposta lorda di € 16.159,00 e pertanto un reddito netto di € 36.048,00, come risulta da dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2017 (cfr. doc. 10), nonché deve pure essere decurtata la somma di € 933,98 mensili per il pagamento di rate di mutuo al Banco di, come documentato con quietanze rate di ammortamento che si allegano (doc. 11), determinando così un residuo netto di € 2.000,00 euro mensili.

Inoltre, risulta dalla documentazione in atti, anche acquisibile ex art. 421 c.p.c., che l’ex coniuge della ricorrente ha percepito anche per l’anno 2018 (doc. 14) un reddito medio mensile al netto delle ritenute fiscali, inferiore ad € 2.000,00 circa. Tale reddito deriva dalla pensione della *** di € 1.600,00 circa netti mensili, come risulta dai cedolini relativi alla pensione percepita dai mesi di gennaio 2019 a settembre 2019 (doc. 15) e dalla pensione supplementare pagata dall’Inps di € 261,43 (come dichiarato dall’Inps nella memoria difensiva in atti).

Ne consegue, quindi, che il reddito effettivo mensile di cui il Sig. *** dispone, una volta detratto l’importo della rata di mutuo di € 930,00 gravante sull’immobile del quale la sig.ra XXX è assegnataria, e l’assegno di mantenimento mensile versato alla sig.ra XXX di € 200,00 è di circa € 700,00.

Alla luce della suddetta documentazione, quindi, non può ritenersi esistente una presunzione di titolarità di redditi incompatibili con l’assegno sociale, anche alla luce della richiamata giurisprudenza secondo cui ciò che rileva sono i redditi effettivamente percepiti e non già la mera titolarità degli stessi.

La ricorrente, infatti, ha documentalmente dimostrato la congruità degli importi effettivamente percepiti a titolo di mantenimento dall’ex marito rispetto alla situazione reddituale e patrimoniale di quest’ultimo.

In conclusione, dal momento che la suddetta circostanza reddituale costituisce l’unico motivo di contestazione da parte dell’INPS, il ricorso quindi deve essere accolto.

Quanto alle spese di lite, a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost. n. 77/2018), ritiene il Tribunale che sussistano nel caso di specie gravi ed eccezionali ragioni che consigliano una loro integrale compensazione, avuto riguardo, in particolare, alla controvertibilità della questione trattata e ai contrasti giurisprudenziali esistenti sul punto, circostanze da ritenersi analoghe alla assoluta novità della questione e al mutamento di giurisprudenza su una questione dirimente di cui all’art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:

– accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente all’assegno sociale, con conseguente condanna dell’INPS all’erogazione della prestazione ed al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi dal 1° febbraio 2017 (primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa del 27 gennaio 2017), oltre rivalutazione e interessi nei limiti del divieto di cumulo; – compensa le spese di lite.

Rieti, 12 novembre 2019

Il Giudice

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