REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA
V Sezione
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott., ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 17028/2020 pubblicata il 30/11/2020
nella causa civile di primo grado iscritta al n. del Ruolo Generale per l’anno 2017, assunta in decisione all’udienza del 23.9.2020 e vertente
TRA
XXX
Con l’avv.
-ATTORE- E
CONDOMINIO YYY
Con l’avv.
-CONVENUTO- CONCLUSIONI:
come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore ha convenuto l’ente condominiale innanzi il Tribunale di Roma affinché il giudicante dichiari nulla e/o annullabile la delibera assembleare del 05.05.2017 adottata dal condominio. Parte attrice deduceva:
a) Che il verbale non distingueva i condomini favorevoli o contrari alle singole deliberazioni;
b) Che il verbale riportava un fatto non vero, poiché mai accaduto, laddove recitava: “il Segretario nominato Sig. XXX dichiara di rinunciare all’incarico”;
c) Il verbale non conteneva la firma del segretario sig. XXX.
Si è costituito il convenuto condominio rappresentando che la delibera condominiale in oggetto era stata integralmente sostituita dalla delibera del 06.11.2017, il cui verbale, questa volta, descriveva dettagliatamente le espressioni di voto manifestate dai singoli condomini chiedendo al giudicante di accertare la cessazione della materia del contendere.
Concessi i termini 183 c.p.c., all’udienza del 23.9.2020 venivano precisate le conclusioni.
Così riassunti i fatti, stante la riapprovazione di identica delibera in una assemblea successiva (anche alla introduzione del presente giudizio) deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e procedersi alla liquidazione delle spese di lite secondo il noto principio della c.d. soccombenza virtuale.
Parte attrice ha dedotto tre motivi di invalidità della delibera; il secondo ed il terzo sono palesemente infondati, e basta a tal fine ricordare quanto osservato recentemente dalla Suprema Corte con ordinanza 27163/2017:
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 07/03/2005, n. 4806, hanno affermato il principio per cui, in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condòmini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto.
Nella disciplina del condominio antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 220/2012 (ratione temporis applicabile per giudicare la validità dell’impugnata deliberazione assembleare risalente al 9 febbraio 2006), non esisteva alcuna prescrizione legale che imponesse la nomina del presidente dell’assemblea, facendo a tale figura riferimento soltanto l’art. 67, comma 2, disp. att. c.c.; né tale obbligo poteva desumersi per implicito dall’obbligo di redazione del processo verbale delle deliberazioni (ora “delle riunioni”) dell’assemblea stabilito dall’art. 1136, comma 7, c.c.. Tanto meno sussiste, prima come dopo la Riforma del 2012, una disposizione di legge che prescriva (a differenza di quanto il Codice civile fa all’art. 2375 per le deliberazioni dell’assemblea delle società per azioni) che le delibere dell’assemblea dei condomini debbano constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. È la natura di organo collegiale dell’assemblea condominiale che lascia presumere che essa agisca sotto la direzione del presidente, il quale ne accerta la regolare costituzione, apre e regola la discussione sugli argomenti indicati nell’ordine del giorno, indice la votazione e ne dichiara il risultato, conferendo all’assemblea concretezza di espressione comunicativa (arg. da Cass. Sez. 2, 13/11/2009, n. 24132).
In epoca risalente, questa stessa Corte aveva così affermato che, proprio perché la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea dei condòmini non è prevista da alcuna norma (come anche la redazione per iscritto del verbale che non incida su diritti reali immobiliari), le eventuali irregolarità formali relative alla nomina del Presidente e del segretario dell’assemblea dei condomini non comportano l’invalidità delle delibere dell’assemblea (Cass. Sez. 2, 16/07/1980, n. 4615; Cass. Sez. 2, 27/06/1987, 5709).
È stato invece di recente riaffermato che l’effetto della sottoscrizione del verbale ad opera del presidente e del segretario della riunione è unicamente quello di imprimervi il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori (Cass. Sez. 6 – 2, 09/05/2017, n. 11375). La Corte d’Appello di Palermo ha desunto che l’invalidità del verbale di assemblea, giacché non sottoscritto da parte del presidente, discendesse nel caso in esame dall’essenzialità di tale figura alla stregua dell’art. 10 del regolamento del Condominio di via …, ma non può logicamente concludersi che la disposizione regolamentare che obblighi l’assemblea a nominare un presidente comporti ex se l’automatica annullabilità del verbale comunque redatto sotto la direzione del presidente nominato e soltanto da questo non firmato.
In conclusione sul punto, eventuali vizi relativi alla nomina, alla revoca, alla sottoscrizione del segretario e del presidente come anche al loro allontanamento costituiscono mere irregolarità inidonee a determinare l’illegittimità della delibera e non potenziali vizi procedimentali al pari, ad esempio del difetto di convocazione o della mancanza dei quorum costitutivi e deliberativi e per tale ragione ogni istruttoria sul punto sarebbe stata irrilevante.
Fondato è invece il primo motivo di impugnazione, in quanto il verbale si limita a riportare che le delibere sono state assunte “a maggioranza” senza permettere di comprendere come sia stata formata. In altre parole, è lecita la delibera che sia stata adottata all’unanimità (in tal caso null’atro serve aggiungere alla verbalizzazione); è lecita la delibera che verbalizzi i soli contrari (perché permette per differenza rispetto ai presenti di verificare il raggiungimento della maggioranza) o i soli favorevoli (perché permette per differenza di conoscere i contrari); non è lecita la delibera che si limiti (come nella specie) a riferire di una approvazione a maggioranza perché non consente di verificare il raggiungimento dei quorum di legge.
Parte convenuta chiede la compensazione delle spese in ragione dell’infondatezza di due dei tre motivi, ma la richiesta non è accoglibile in quanto la compensazione può operarsi in caso di accoglimento parziale della domanda, che invece (l’annullamento della delibera) è stata (sia pur virtualmente) integralmente accolta (che sia stato accolto solo uno dei motivi è dato irrilevante ai fini della liquidazione delle spese).
La lite è di estrema semplicità sia per le questioni poste (il condominio ha per di più sostanzialmente ammesso da subito il vizio) che per il fatto che sin dalla prima udienza è emersa sia la cessazione della materia del contendere che l’evidente soccombenza del condominio, al punto che era stata avanzata anche una proposta transattiva dal giudicante (spese vive + euro 2000,00 per onorari) in sede di rinvio per conclusioni. A tale valore deve aggiungersi oggi l’ulteriore importo di euro 500,00 per gli scritti finali (anch’essi assai semplici).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna il condominio in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale al
pagamento delle spese che liquida in euro 540,00 per spese e 2500,00 per onorari, oltre accessori.
Roma, 30.11.2020
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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