REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 788/2022 pubblicata il 31/05/2022
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1475/2021 promossa da:
XXX SRL (c.f.)
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
contro
YYY (C.F.)
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
Conclusioni delle parti
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da udienza del 17.3.2022 svoltasi in forma scritta e note trasmesse in via telematica e , segnatamente:
per parte attrice XXX: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare: – Rigettare l’eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 2319/20 Tribunale di Pavia opposto, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa. In via principale nel merito: – Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto. – Accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale della YYY di YYY per tutti i motivi di fatto e diritto di cui in narrativa; in via subordinata nel merito, nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, – Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto; – Accertare e dichiarare il parziale inadempimento della YYY di YYY per tutti i motivi di fatto e diritto di cui in narrativa, e conseguentemente – Determinare l’importo dovuto dall’opponente all’opposta per i servizi effettivamente resi da quest’ultima. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre 15% spese generali, IVA, CPA, del presente giudizio. Con sentenza esecutiva ex lege. In Via istruttoria: con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre documenti, formulare capitoli di prova e indicare testi e con riserva di integrare e precisare le conclusioni e le istanze istruttorie ex art. 183, comma VI. n. 1,2,3, c.p.c.”
Per parte convenuta YYY “Piaccia al’Ill.mo Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, domanda, conclusione ex adverso formulata così giudicare: In via preliminare: essendo il credito, certo, liquido ed esigibile e l’opposizione di controparte non fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedersi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2319/20, R.G. 5531/20 emesso dal Tribunale di Pavia in data 15 dicembre 2020 e opposto nel presente giudizio. In subordine, sempre in via preliminare: nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, emettersi ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per la somma di euro 6233,51, o quella che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dall’emissione al saldo e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo. Nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna di controparte al versamento del capitale e delle spese ivi liquidate, ovvero in subordine confermare l’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. In ogni caso: in ragione delle argomentazioni difensive in atti ed in particolare dell’eccepita decadenza, rigettare le domande, conclusioni, eccezioni e istanze di controparte perché infondate in fatto ed in diritto e quindi respingere l’opposizione promossa da XXX S.r.l. e condannarlo a pagare la somma di euro 6233,51 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dall’emissione al saldo e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo ovvero alla minore o maggiore somma accertata in corso di causa oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la XXX (di seguito anche XXX), conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pavia, YYY titolare della ditta individuale YYY di YYY (di seguito anche YYY o YYY) proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2319/2020 con il quale il citato Tribunale aveva ingiunto di pagare, in favore dell’opposta, la complessiva somma di € 6233,51 , oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per forniture e lavori su impianti elettrici.
Parte attrice a fondamento della propria domanda deduceva che: la XXX, società specializzata negli impianti di energie rinnovabili e le YYY di YYY, ditta individuale che si occupa di tecnologie elettriche ed elettroniche, in data 15.11.2018 avevano stipulato un contratto di collaborazione per la realizzazione di impianti in base al quale XXX segnalava le commesse da effettuare presso i propri clienti e la YYY, in qualità di esecutore, previa valutazione e accettazione, si impegnava ad espletare la commessa nei termini convenuti; le parti avevano altresì pattuito i compensi in modo analitico sulla base della potenza dell’impianto; le opere descritte nelle fatture azionate non erano corrette; per la posizione ***, non era stato eseguito l’impianto fotovoltaico, assegnato ad altra società *** e la YYY si era occupata unicamente del collegamento e del cablaggio che va dall’impianto FV al contatore esistente nonchè agli inverter forniti dalla XXX ; l’importo complessivo, a cui andava sottratto il corrispettivo di *** era comunque eccessivo applicando i prezzi contrattuali; le lavorazioni non erano state eseguite a regola d’arte; per la posizione *** erano state ricevute molte lamentele dai clienti; per la posizione ***, il prezzo era stato il quadruplo rispetto a quello di mercato; l’onere della prova gravava su parte convenuta opposta; sussisteva responsabilità ex art. 1218 c.c. per inadempimento contrattuale e comunque si configuravano i presupporti per l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Si costituiva la YYY, eccependo preliminarmente la decadenza ex art. 1667 c.c. risultando i lavori conclusi tra giugno e settembre 2019 e non avendo mai ricevuto contestazioni fino all’opposizione al decreto ingiuntivo; nel merito, contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepiva che: non esisteva un contratto specifico per ***, il lavoro era stato eseguito correttamente e comunque l’importo richiesto era congruo; non esisteva un contratto con *** e il lavoro era stato correttamente eseguito; la fattispecie di *** esulava dalla richiesta azionata in fase monitoria.
All’esito della prima udienza , era rigettata l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nonché quella di adozione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. e venivano assegnati termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. , la causa era istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed esame testimoni; all’udienza del 17.3.2022, svoltasi in forma scritta, le parti precisavano le proprie conclusioni mediante deposito di note e il giudice tratteneva la causa in decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L’eccezione preliminare di decadenza ex art. 1667 c.c. formulata da parte convenuta risulta inammissibile; a riguardo, infatti, in via generale, si tratta di eccezione in senso stretto e quindi rilevabile esclusivamente dalla parte interessata nel rispetto dei termini e dei modi previsti ex artt. 166 e 167 c.p.c.; come rilevato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità infatti “l’eccezione di decadenza dall’azione…costituisce materia di eccezione in senso stretto (Cass., Sez. 2^, 19 ottobre 2012, n. 18078), come tale soggetta alla preclusione processuale di cui all’art. 167 c.p.c., comma 2.” (in termini ex multis Cass. 24.03.2016, n.5931)
Segnatamente, a quest’ultimo proposito, ai sensi dell’art. 167 secondo comma cp.c. “le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio” possono essere proposte “a pena di decadenza” nella comparsa di costituzione, da depositarsi almeno venti giorni precedenti la prima udienza.
Tanto premesso in via generale in punto di diritto a questo proposito , nella fattispecie in esame, si evince per tabulas dalle attestazioni di cancelleria nel fascicolo di causa, che la costituzione della YYY avveniva soltanto in data 9.6.2021 mentre la prima udienza era stabilita in data 16.9.2021; la citata costituzione era quindi tardiva rispetto al termine ex art. 167 c.p.c., determinando l’inammissibilità dell’eccezione di decadenza.
Premessa pertanto l’inammissibilità dell’eccezione preliminare di parte attrice, stante l’intervenuta decadenza, nel merito, in via generale ai sensi dell’art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.”; secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull’interpretazione di tale articolo, “ il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l’esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l’inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell’adempimento” (in termini Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533).
Alla luce dell’orientamento in tema di onere probatorio, gravava quindi anzitutto sulla YYY comprovare il rapporto contrattuale intercorso con la XXX nei termini esposti in ricorso (importo etc.), l’esecuzione delle prestazioni nonché il credito come esposto.
Questione diversa si pone con riferimento alla presenza dei vizi , in relazione alle opere eseguite (su cui amplius infra);a riguardo, pur consapevole di indirizzi difformi, in assenza di prova di specifica accettazione da parte dell’impresa committente, gravava sull’impresa esecutrice l’onere di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali ( Cass.09.08.2013, n. 19146; Cass. 20.1.2010, n. 936).
In punto di fatto è pacifica la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti (“In data 15.11.2018 le parti stipulavano un contratto di collaborazione per la realizzazione di impianti” sic atto di citazione pag. 1).
Questione controversa si pone con riferimento alla vigenza dei citati parametri contrattuali in relazione agli interventi eseguiti presso *** e ***, esposti nelle fatture emesse e oggetto di azione in fase monitoria; in relazione a detti interventi parte convenuta ha precisato come “non esiste contratto stipulato tra le parti” (sic comparsa pag.1) evidenziando la correttezza degli importi esposti nelle fatture.
Sul punto, e con riferimento a ***, la deduzione di parte convenuta, su cui gravava il relativo onus probandi, risulta infondata.
In via generale le fatture trasmesse al cliente, secondo consolidato orientamento, non assumono valore probatorio, ma al più indiziario, in ragione del carattere unilaterale della provenienza dei documenti stessi (cfr. recentemente Cass. 12.1.2016 n. 299 secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”; in precedenza Cass. 28.6.2010, n. 15383 Cass. 22.10.2002 n. 14891).
In altri termini, tale documentazione, sufficiente per l’emanazione del decreto ingiuntivo, costituisce quindi solo indizio nel giudizio di opposizione a fronte delle puntuali contestazioni di parte opponente.
Alla luce delle esposte argomentazioni, le fatture e la documentazione contabile di formazione unilaterale, risulta meramente indiziaria circa la sussistenza di accordo preventivo in ordine al corrispettivo come indicato e oggetto di richiesta di pagamento.
Al contrario, come sopra esposto, le parti avevano stipulato un contratto di quadro collaborazione (“Accordo di collaborazione per la realizzazione di impianti” sub doc. 1 parte attrice ) in cui erano puntualmente esposti i diversi prezzi in relazione all’impianto da eseguire; detto contratto, unitamente agli allegati, è stato ritualmente depositato da parte attrice in atto di citazione e non disconosciuto ritualmente dalla convenuta, rectius espressamente riconosciuto dalla stessa ( “YYY e XXX S.r.l. (d’ora in poi ber brevità XXX) stipulavano l’accordo di collaborazione del 15 novembre 2018 prodotto da controparte”)(cfr. comparsa costituzione pag. 1)
La circostanza che “esso era inteso dalle parti per la sola realizzazione di fotovoltaico.” (cfr comparsa di costituzione e memoria di replica pag.2) eccepita dalla convenuta risulta non solo generica ma in contrasto con il contenuto stesso dell’atto negoziale, atteso che da un lato, nell’allegato relativo alla predisposizione del fac simile per commessa, si fa espresso riferimento alle “pompe di calore”; inoltre, in alcun punto del testo negoziale è desumibile una limitazione operativa nel senso esposto dalla convenuta: a fortiori, sul piano letterale, l’intestazione reca l’intitolazione “Accordo di collaborazione per la realizzazione di impianti”, senza alcuna specificazione.
Parimenti, detta eccezione risulta, almeno parzialmente, contraddittoria, con l’ulteriore considerazione secondo cui “YYY non aveva ricevuto in appalto la parte del fotovoltaico” , sia pure con riferimento a diversa commessa (cfr. ad esempio comparsa conclusionale parte convenuta pag.5)
Sul punto, inoltre, alcuna prova specifica di carattere documentale è stata fornita da parte convenuta, su cui gravava il relativo onus probandi circa uno specifico e alternativo accordo contrattuale, a riguardo lo stesso capitolo di prova è molto generico non prevedendo alcuna pattuizione preventiva circa gli oneri relativi allo specifico contratto relativo al cantiere di *** ( “Vero è che non esiste tra XXX e YYY contratto specifico per ***?” ) (sic memoria ex art. 183 sesto comma n.2 c.p.c. pag. 3 n.8)
Alla luce di quanto esposto non risulta in alcun modo giustificata l’esposizione del prezzo come effettuata da parte convenuta nella fattura n. 66/2019 , in quanto non espressione di preventiva pattuizione e preventivo, oltre che in contrasto con quanto effettivamente pattuito tra le parti.
In forza del citato contratto, e, segnatamente, allegato “3a Prezzi impianti fotovoltaici “ le parti avevano pattuito remunerazione forfettaria di euro 350,00 a kW/p per la realizzazione di impianti monofase o trifase fino a 10 kW/p, una remunerazione forfettaria di euro 250,00 a kW/p per la realizzazione di impianti trifase da 11 kW/p a 20 kW/p e, infine, una remunerazione forfettaria di euro 200,00 a kW/p per la realizzazione di impianti trifase da 21 kW/p a 200 kW/p.
Tanto premesso circa il contenuto degli accordi contrattuali, in relazione alla *** costituisce circostanza puntualmente eccepita da parte attrice che l’impianto oggetto di lavorazione avesse una potenza di 34 kw; la circostanza relativa alla potenza dell’impianto non risulta contestata da parte convenuta ; coerentemente, il compenso nei confronti della YYY doveva essere complessivamente pari a €6800,00 (ovvero il numero dei KW , pari a 34 per 200,00 di costo unitario).
A riguardo , tuttavia , parte attrice ha eccepito che per parte significativa dei lavori , ovvero quelli concernenti strictu sensu il fotovoltaico, (fornitura e posa dei sistemi di ancoraggio, per la posa dei moduli fotovoltaici, che venivano forniti da XXX, nonché dei sistemi di ancoraggio e della connessione elettrica relativa ai pannelli degli ottimizzatori di potenza) era invero eseguita da altra ditta ovvero la ***.
Tale circostanza non risulta contestata nell’an da parte convenuta , rectius espressamente riconosciuta (cfr ad es. comparsa costituzione pag. 2 “di comune accordo tra XXX e YYY si era deciso di affidare a impresa terza l’esecuzione dell’opera per ***”)
Alla luce di quanto esposto, sia per ragioni giuridiche sia fattuali, risulta corretto sottrarre all’importo complessivo astrattamente dovuto per la realizzazione dell’impianto come sopra individuato sulla base del contratto, le spese sostenute per far fronte ai lavori eseguiti della *** ; a quest’ultimo proposito, risulta esposto il prezzo di € 6650 come corrisposto per l’attività svolta direttamente dalla ***; tale somma risulta attestata da fatture non specificatamente contestate dalla convenuta e riferibili al cantiere in esame (cfr doc. 2); di tali somme, parte attrice deduce la riconducibilità all’impianto oggetto di controversia la minore somma di 4.800,00 (cfr atto di citazione in opposizione pag.4)
L’attrice deduce altresì una spesa ulteriore extra di €600,00 per i parapetti; invero di quest’ultima somma non è stata fornita adeguata prova , neanche indiziaria (preventivo, fattura etc.); inoltre non viene specificato la tipologia di lavori eseguita.
In ragione di quanto esposto, si riconosce un importo per i lavori presso il cantiere *** pari a €2000,00 (6800-4800)
Parte attrice ha eccepito altresì la presenza di vizi con riferimento a tale impianto elettrico.
Alla luce dell’istruttoria svolta si ritiene provata la presenza di vizi, sia pure comportanti costi di riparazione significativamente inferiori rispetto a quelli dedotti, come riconducibili a inadempimento della società convenuta.
Unitamente alla produzione fotografica infatti (cfr doc. 3 relativa al cantiere ***), che assume valore indiziario a fronte di specifica contestazione di parte convenuta, XXX ha dedotto plurime lamentele pervenute da cliente finale, nonché la necessità di opere di riparazione eseguite a seguito dei lavori della YYY.
Orbene , tali circostanze hanno trovato riscontro anzitutto in dichiarazione testimoniale del tecnico, il quale ha confermato di essere stato chiamato da XXX per ripristinare, presso ***, i lavori di collegamento e del cablaggio dall’impianto FV al contatore esistente nonchè agli inverter forniti dalla XXX; parimenti confermata la conseguente assistenza ad Enel per l’allacciamento alla rete elettrica sia l’accertamento a seguito di controlli che i fili elettrici erano stati collegati in maniera scorretta, in quanto mancava anche la “spelatura”; (teste *** “3. Confermo 4. Confermo il contenuto sub doc. 8 ; sono tutti interventi eseguiti; non ricordo con precisione le date 5. Confermo che i fili elettrici erano collegati in modo non corretto; non era stata tolta la parte di gomma per scoprire il rame in prossimità dell’interruttore/quadro elettrico”).
Inoltre, è stata depositata fattura e preventivo dell’intervento, confermati dal tecnico , il quale ha precisato altresì le lavorazioni eseguite, in senso tuttavia significativamente riduttivo rispetto alle deduzioni attoree ( “Confermo la fattura sub. doc. 7 e il pagamento; non ricordo la tempistica, ma sicuramente con bonifico. ADR: noi facciamo una fattura riepilogativa di tutto; preciso che – Installazione impianto fotovoltaico Sig. *** a Gaggiano. Euro 2.475,00 – Installazione impianto fotovoltaico Sig. *** a Gaggiano.
Euro 1.665,00 “ (come da preventivo doc. 8) non si riferiscono alle riparazioni presso *** e ***; le altre due voci si riferiscono ai citati lavori.”)
Alla luce di quanto esposto, sulla base di quanto espresso nella fattura di riparazione prodotta dalla stessa attrice, sono riconducibili alle opere relative a *** esclusivamente lavori di riparazione per l’importo di €150,00.
Conseguentemente, in relazione alle prestazioni rese per questa commessa, sottratto l’importo per le riparazioni, risulta dovuto a carico di XXX e a benefecio di YYY, l’importo di €1850,00.
In relazione a ***, viene esposto un importo complessivo pari a 2121,80 (fattura n. 37 del 30.5.2019); in fattura sono esposti puntualmente i beni oggetti di fornitura e le lavorazioni eseguite.
A riguardo, parte attrice non contesta l’an della prestazione, ma viene eccepita anzitutto l’eccessiva onerosità del costo, pari al quadruplo del valore di mercato (sic atto di citazione pag. 4 comparsa conclusionale pag.7); tale contestazione, risulta parzialmente fondata.
Pur assumendo quale parametro base l’indicazione del prezzo esposta in fattura, in quanto, a differenza dei lavori per ***, non vi era erano espresse previsioni negoziali nell’accordo quadro in ordine a tale tipologia di lavori, in ogni caso, nella fattispecie in esame, stante l’assenza di prova di una preventiva pattuizione e l’espressa contestazione, era comunque onere di parte convenuta dimostrare la congruità dei prezzi.
Sulla base di documentazione prodotta dalla stessa convenuta, si evince invece un importo superiore con riferimento ai quadri elettrici rispetto alla media di mercato, sia pure non in maniera eccessiva come esposto dall’attrice; in particolare, mentre da catalogo i prezzi esposti oscillano tra €221,34 e €506,83 (doc. 4 parte convenuta) in fattura viene indicato un prezzo pari a 608,00.
In via equitativa, pertanto , assumendo un valore medio di mercato per i quadri pari a €364,085, risulta dimostrata una maggiorazione dei prezzi pari a circa il 40%; coerentemente, l’importo indicato in fattura, €2121,80 viene proporzionalmente decurtato, ottenendo così la somma di €1270,58 come effettivamente dovuta a carico di XXX, nei confronti di YYY.
Questione diversa si pone con riferimento all’eccezione di inadempimento.
A riguardo, lo stesso sig. ***, beneficiario della prestazione, ha confermato la presenza dei vizi e l’esecuzione di intervento, in sede testimoniale ( 6. Confermo i fili volanti; io come privato avevo commissionato alla XXX il rifacimento degli impianti termico ed elettrico 7. Confermo in parte; una parte della canalina era aperta. 10.
Confermo le lamentele 11. Confermo le contestazioni 12. Confermo l’invio degli elettricisti
Sul punto, tuttavia, in ordine al quantum non ha in alcun modo riconosciuto il preventivo come esposto dalla convenuta e segnatamente ha dichiarato che “Le riparazioni non sono state da me pagate; sono state eseguite da XXX in garanzia; non avevo mai visto il preventivo indicato sub doc. 6”; a riguardo, anche in relazione all’intervento presso Binati, rileva quanto sopra esposto da parte del tecnico: conseguentemente, proprio in base alla documentazione presentata, l’importo per la riparazione risulta pari a €150,00.
Alla luce di quanto esposto, per *** , la somma risulta pari a 1120,58 (1270,58-150)
In definitiva, in ragione di quanto esposto, l’ammontare del credito ancora dovuto a XXX nei confronti di Steel risulta pari a €2.970,58 (1850+1120,58); su tale somma sono dovuti interessi moratori ex art. 2 d.lgs. 231/2002, dalla data di emissione di ciascuna fattura per l’importo relativo come riconosciuto all’esito del giudizio e fino al saldo effettivo, trattandosi pacificamente di credito sorto originato nell’ambito di rapporti commerciali e nell’esercizio dell’impresa. Non è dovuta alcuna rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Circa le spese del presente giudizio la formulazione dell’art. 92 c.p.c. consente la compensazione, totale o parziale delle spese nel caso di “soccombenza reciproca” ; secondo l’interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (in termini recentemente Cass. 30.9.2015 n. 19520 nello stesso senso Cass. 23.9.2013 n. 21684).
In adesione a tale orientamento giurisprudenziale, sussistono i presupposti per la compensazione parziale, al 50% quasi proporzionale alla significativa riduzione del credito oggetto di domanda, dovuta all’accoglimento, almeno parziale, delle eccezioni di parte attrice, restando il 50% addebitato comunque su quest’ultima , riconosciuta comunque debitrice e soccombente.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 per cuase di valore compreso tra €1100 e 5200 applicando il valore medio per le singole fasi, risultando quindi pari €2430 ,00, da addebitare fino a € 1215,00 su parte attrice soccombente parziale, oltre spese generali al 15% iva e cpa
Circa le spese della procedura di ingiunzione, si evidenzia che, secondo giurisprudenza ormai maggioritaria, la fase monitoria e quella di cognizione costituiscono parte di un unico processo in cui l’onere delle spese deve essere disciplinato in base all’esito finale del giudizio (Cass. 13.07.2007 n.15725; recentemente Cass. 12.5. 2015, n. 9587).
In ragione di quanto esposto, la revoca del decreto ingiuntivo, non comporta sic et simpliciter l’addebito delle relative spese su parte convenuta/ricorrente; al contrario, e analogamente a quanto sopra esposto con riferimento al giudizio ordinario, le spese della procedura di ingiunzione, ricomputati i compensi sulla base del valore effettivo ex DM55/2014 ( e quindi in €450 i, oltre spese generali al 15% iva e cpa) sono compensate al 50% restando addebitato il restante 50% su parte attrice, riconosciuta comunque debitrice e quindi fino all’importo di 225,00 per compensi oltre spese generali al 15% iva e cpa, nonché spese di contributo e marca da bollo da rifondersi integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
-I) accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione , la domanda di parte attrice XXX s.r.l. (c.f.) e per l’effetto:
a) revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pavia n. 2319/2020;
b) condanna XXX s.r.l. al pagamento di €2.970,58 nei confronti di YYY (C.F.) titolare della ditta individuale YYY di YYY (P.I.) oltre interessi come da motivazione fino al soddisfo;
– II) condanna altresì la parte attrice XXX s.r.l. a rimborsare alla parte convenuta YYY titolare della ditta individuale YYY di YYY il 50% delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 1215,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., secondo le aliquote di legge;
– III) condanna altresì la parte attrice XXX s.r.l. a rimborsare alla parte convenuta YYY titolare della ditta individuale YYY di YYY il 50% delle spese di lite, della procedura di ingiunzione che si liquidano in € 225,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., secondo le aliquote di legge.
Pavia, 31 maggio 2022
Il Giudice
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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