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Codice Civile
Codice Penale

Assicurazione auto, mancata copertura assicurativa e regresso

In caso di sostituzione della targa del veicolo, è onere dell’assicurato comunicare tempestivamente la variazione all’assicurazione. In mancanza, la circolazione senza valida copertura assicurativa comporta la mancata operatività della garanzia e il diritto di regresso per l’impresa designata dal Fondo di Garanzia.

Pubblicato il 24 September 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa NOME COGNOME Presidente rel.
dr.ssa NOME COGNOME dr.ssa NOME COGNOME ha emesso la seguente

SENTENZA N._5519_2024_- N._R.G._00004960_2019 DEL_03_09_2024 PUBBLICATA_IL_04_09_2024

nella causa civile di secondo grado causa iscritta al numero del ruolo generale 4960/2019 e vertente TRA (Avv. NOME COGNOME PARTE APPELLANTE (già nella qualità di Impresa Designata in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE (Avv. NOME COGNOME PARTE APPELLATA (Avv. NOME COGNOME PARTE APPELLATA Oggetto:
appello avverso la sentenza n. 12607/19 emessa dal Tribunale di Roma

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO

Con sentenza n. 12607/19 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta dalla (già , nella qualità di Impresa Designata in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE ha condannato e la al pagamento a titolo di regresso della somma di € 9.950,00, corrispondente all’importo versato dall’attrice a per i danni subiti in esito al sinistro causato in data 8 marzo 2008 dalla Smart tg.  (condotta dal e di proprietà della sprovvista di copertura assicurativa;
ha respinto la domanda di manleva proposta dai convenuti nei confronti della ha condannato e la in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla e dalla parte chiamata in causa.
e la *** hanno proposto appello avverso la citata sentenza e hanno chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, attesi i gravi elementi prospettati a sostegno della riforma della sentenza impugnata si chiede in virtù dell’art. 283 cpc che sia sospesa in tutto l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni di cui in premessa in attesa della definizione del presente gravame;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n° 12607/2019 del Tribunale di Roma pubblicata in data 14/06/2019, notificata in data 20/06/2019, perché illegittima ed errata in fatto e in diritto, con ogni conseguente provvedimento accogliere tutte le difese e le conclusioni svolte in I° grado che qui si riportano:
“nella denegata ipotesi di in persona del legale rapp.te pt, e il sig.
nella qualità di proprietario e conducente del veicolo RAGIONE_SOCIALE
***, dal pagamento perché il suddetto veicolo era regolarmente assicurato e individuare la , obbligata a manlevare gli odierni convenuti da ogni pretesa che sarà tenuta a versare ovvero a tenerli indenni da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli dall’accoglimento delle domande proposte emettendo nei confronti della predetta società assicurativa, ogni conseguente provvedimento anche di ordine condannatorio”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi all’Ecc. Corte per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.

Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita la (già , nella qualità di Impresa Designata in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE, che ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Roma, contrariis reiectis omnibus, IN PRIMIS dichiarare, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e/o dell’art. 348 bis c.p.c., l’inammissibilità dell’appello.

SUBORDINATAMENTE, nel merito, rigettare l’appello medesimo e confermare la sentenza gravata.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, avendo l’appellata già in primo grado dichiarato di voler estendere la domanda alla terza chiamata, ove ritenuto operante il titolo di garanzia invocato dai convenuti, ulteriormente condannare, del caso in via solidale con i convenuti, , al pagamento, in favore dell’attrice, per i titoli e le ragioni già dedotte e richiamate, delle medesime somme sopra richieste e dettagliate, come saranno determinate all’esito dell’istruttoria.
Vittoria di spese e competenze, per entrambi i gradi”.

Costituitasi a sua volta in giudizio, la ha svolto le conclusioni che seguono:
“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello adita, previa l’appello spiegato da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato per i motivi meglio esposti in narrativa;
b) in subordine, nella sola e denegata ipotesi di accoglimento del gravame proposto, accogliere l’appello incidentale condizionato come proposto dalla nel presente atto e, per l’effetto, accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa dell’autovettura tg.
*** alla data del sinistro occorso l’8.3.2008 e rigettare la domanda di manleva proposta dagli odierni appellanti;
c) in via estremamente subordinata, nella non creduta ipotesi di riconoscimento dell’operatività della garanzia assicurativa, porre a carico della deducente Compagnia i soli importi che dovessero ritenersi sicuramente riferibili ai danni direttamente ed immediatamente conseguenti al sinistro dell’8.3.2008 per cui è causa;
d) confermare, in ogni caso, la statuizione in ordine alle spese di lite del giudizio di primo grado;
e) con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA”.

La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell’udienza di trattazione scritta fissata per il 28 marzo 2024, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all’impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.

La presente vicenda ha ad oggetto l’azione di regresso esercitata dalla che, dopo aver gestito – quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada – il sinistro avvenuto in data 8 marzo 2008 e dopo aver versato al danneggiato la somma di € 9.950,00, ha chiesto la restituzione dell’importo suindicato al quale conducente, e alla Pineta quale proprietaria, del mezzo coinvolto, che al momento del fatto era risultato privo di copertura assicurativa.

Il Tribunale ha accolto la domanda di regresso (respingendo la richiesta di manleva), avendo ritenuto che la polizza allegata dai convenuti – al fine di dimostrare – non era relativa al mezzo coinvolto nel sinistro, risultandovi indicata la targa n. TARGA_VEICOLO in luogo di quella n. TARGA_VEICOLO (corrispondente a quella originaria della Smart, poi sostituita con la targa n. TARGA_VEICOLO a seguito di smarrimento).

Va innanzitutto premesso che con il presente appello e la Pineta hanno impugnato il capo della pronuncia che ha respinto la domanda di manleva proposta nei riguardi della cosicché resta fermo il capo di condanna degli originari convenuti alla restituzione in favore della della somma di € 9.950,00.

Ciò posto, la censura relativa all’erronea ricostruzione effettuata dal Tribunale, che ha ritenuto che il mezzo fosse privo di assicurazione in quanto il certificato riportava una targa differente, è fondata, in quanto è pacifico (oltre che allo stato documentato in atti) che il certificato assicurativo rilasciato dalla contiene un mero errore di trascrizione, cosicchè deve ritenersi accertato che il contratto originario di assicurazione era effettivamente relativo alla vettura oggetto di causa.

Cionondimeno, l’appello non è fondato e il capo della sentenza di rigetto della domanda di manleva merita conferma, sia pure con la diversa motivazione che sarà di seguito esposta.

E’ incontestato che al momento del sinistro avvenuto l’8 marzo 2008 la targa del mezzo era stata sostituita con quella n. TARGA_VEICOLO, in quanto quella originaria era stata smarrita.

Risulta documentato in atti che la polizza fatta valere dagli originari convenuti, ossia quella afferente al veicolo targato TARGA_VEICOLO ha decorrenza dal 15 aprile 2008, cosicché non copre il periodo antecedente in cui si è verificato il sinistro.
4 gennaio 2018 ha effettuato l’immatricolazione della nuova targa, ma non ha provveduto con la dovuta tempestività a darne comunicazione all’Assicurazione, essendo mancato in atti qualsiasi riscontro al riguardo.

La polizza è divenuta, quindi, operativa solo al momento del relativo rilascio, avvenuto con decorrenza dal 15 aprile 2008, con la conseguenza che la circolazione del mezzo targato TARGA_VEICOLO nel periodo antecedente e, segnatamente, nel giorno dell’incidente – avvenuto l’8 marzo 2008 – è avvenuta in difetto di una valida copertura, essendo onere dell’assicurato verificare la vigenza della polizza e, in difetto, evitare di circolare così da non incorrere nelle conseguenze della scopertura in corso.

A nulla rileva la circostanza che in un primo momento la compagnia avesse iniziato ad istruire la pratica del sinistro, atteso che si tratta di atti informativi prodromici che non costituiscono prova della vigenza dell’assicurazione, risultata poi insussistente all’esito dei controlli successivamente avviati.

Va, quindi, recepita l’originaria tesi sostenuta dalla secondo cui il veicolo al momento del sinistro era privo di copertura assicurativa, e per l’effetto il rigetto della domanda di manleva merita conferma.

L’appello va, dunque, respinto.

Le spese, che seguono la soccombenza nei confronti della si liquidano come da dispositivo nella misura minima, in ragione della corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.

Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione in relazione alla posizione della atteso che la presente impugnazione ha avuto ad oggetto il rapporto di manleva con l’assicurazione della Smart e non anche la pretesa i requisiti di cui all’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l’appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione in favore della delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) Compensa le spese di lite del presente grado tra la parte appellante e la 4)
Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell’appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5 agosto 2024 La Presidente rel.
Dr.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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