REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, , ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 539/2020 pubblicata il 25/09/2020
nella causa civile di I grado, iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell’anno 2016, trattenuta in decisione all’udienza del 14.7.2020 e vertente
T R A
XXX, C.F.:, YYY, C.F.:, ZZZ, C.F.:, rappresentati e difesi dall’avv.
Parte attrice E
KKK S.p.A., C.F.:, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
Parte convenuta
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 14.7.2020 i procuratori delle parti hanno
concluso come da verbale redatto in pari data.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione gli attori hanno agito in giudizio sostenendo di essere eredi legittimi di ***, deceduto in data 10.6.2012; che nell’anno 2007 la *** s.r.l. aveva stipulato, con la compagnia assicuratrice *** s.p.a., una polizza assicurativa sulla vita del ***, in forza della quale ai beneficiari, individuati in contratto negli eredi legittimi dell’assicurato, sarebbe stato corrisposto, in caso di morte dell’assicurato, un capitale; che nell’anno 2010 la suddetta polizza era stata trasferita, su indicazione dell’agente assicurativo, presso un’altra compagnia assicuratrice, la KKK s.p.a.; che le polizze erano, invero, diverse, dal momento che la seconda polizza avrebbe garantito la liquidazione, in caso di morte dell’assicurato, di un capitale inferiore rispetto a quello garantito dalla prima polizza; di aver richiesto alla controparte, in seguito all’evento luttuoso rappresentato dalla morte del congiunto, la liquidazione del suddetto capitale; che la controparte aveva respinto la richiesta sostenendo che il *** non avesse reso dichiarazioni veritiere circa il proprio stato di salute; che era infondato il rifiuto di liquidazione del capitale opposto dalla controparte in quanto, pur avendo il *** sofferto, nel periodo in cui era in vita, della sindrome di Strauss, il decesso del medesimo non si era verificato per causa imputabile alla predetta patologia.
Gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale di accertare il proprio diritto a beneficiare dell’indennità di polizza; di condannare la controparte al pagamento dell’importo di € 100.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazione che ha precisato alcune circostanze fattuali della ricostruzione fornita dagli attori e, in particolare, che il decesso dell’assicurato si era verificato in data (10.10.2011) diversa da quella indicata dagli attori; che non vi era stato alcun trasferimento di polizza in quanto le polizze, menzionate dagli attori, erano prodotti assicurativi distinti; che il proprio rapporto con l’assicurato era regolato dalla polizza stipulata nel 2010 e che era totalmente irrilevante il rapporto assicurativo intrattenuto intercorso tra il *** e la *** s.p.a..
La parte ha, poi, contrastato l’avversa domanda eccependo che l’assicurato, nel fornire le informazioni relative al proprio stato di salute, aveva mentito asserendo di non aver mai sofferto di malattie dell’apparato cardiocircolatorio; di non essersi mai sottoposto ad esami clinici evidenzianti patologie; di non esser mai stato ricoverato in ospedale; di non essere sottoposto a terapia farmacologica.
La convenuta ha, a questo punto, allegato che erano sussistenti i presupposti per l’annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., emergendo per tabulas la falsità delle dichiarazioni dell’assicurato, potendo ravvisarsi quantomeno la colpa grave nel contegno di quest’ultimo e non essendo rilevante, ai fini dell’annullamento, la correlazione tra le circostanze sottaciute dall’assicurato e la causa del decesso del medesimo.
La parte ha concluso chiedendo al Tribunale di respingere, in via principale, le domande degli attori e di confermare, per l’effetto, l’intervenuto annullamento del contratto; di dichiarare, nel caso denegato di mancato accertamento dell’annullamento della polizza, che la convenuta aveva esercitato il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 1893 c.c.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e la prova per testi.
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La documentazione prodotta dalle parti consente di inquadrare brevemente il contratto, stipulato in data 13.10.2010 (doc. n. 2, all. atto di citazione), in base al quale la *** s.r.l. era la parte contraente; *** era l’assicurato; la società convenuta era l’assicuratrice.
Vi era, quindi, una divergenza tra il contraente, nel caso di specie la *** s.r.l., e l’assicurato, ***, cioè il soggetto esposto al rischio morte.
In forza di tale stipulazione, avente una durata di dieci anni, la convenuta si era obbligata, a fronte del pagamento dei premi da parte del contraente, a corrispondere ai beneficiari, individuati negli eredi legittimi o testamentari dell’assicurato, un capitale annualmente decrescente per il caso di morte dell’assicurato durante la vigenza del contratto (cfr. condizioni generali di polizza tar. 1138, art. 13, doc. n. 1, all. atto di citazione; polizza n., doc. n. 2, all. atto di citazione).
La polizza in esame diverge, come riconosciuto anche dagli attori, da quella stipulata nell’anno 2007 dalla medesima società contraente e in favore del medesimo assicurato con un soggetto terzo rispetto a questo giudizio, la *** s.p.a. (doc. n. 2, all. atto di citazione).
Non v’è, dunque, stato alcun trasferimento di polizza da una compagnia di assicurazione all’altra e, ai fini della determinazione dell’obbligo assicurativo gravante sulla convenuta -del quale gli attori hanno chiesto in questo giudizio l’adempimento-, resta totalmente irrilevante la polizza stipulata tra la citata società e la *** s.p.a.
Tanto premesso in punto di inquadramento contrattuale, è possibile valutare la fondatezza della domanda degli attori.
A tal fine è necessario evidenziare che l’assicurato ha dichiarato di non avere mai sofferto di malattie del sangue, disturbi a carico degli apparati respiratorio, cardiocircolatorio, digerente, urogenitale, del sistema nervoso ed endocrino metabolico; di non essersi sottoposto ad esami dai quali erano emersi valori fuori norma o stati di malattia; di non essere sottoposto a terapia farmacologica continuativa come da prescrizione medica; di non essere stato ricoverato in ambiente ospedaliero per semplici accertamenti né per interventi chirurgici; di essere consapevole che le informazioni fornite erano elemento per la determinazione delle prestazioni; di aver fornito dichiarazioni veritiere ed esatte (doc. n. 2, all. atto di citazione).
Le suddette dichiarazioni si rivelano false alla luce delle risultanze documentali emergenti proprio dalle produzioni di parte attrice (doc. n. 6, all. atto di citazione).
Dalla documentazione si evince, infatti, che nell’anno 2008 all’assicurato era stata diagnosticata, dopo una accurata serie di visite ed esami clinici da parte da più medici, la sindrome di Strauss, consistente in una cardiopatia ipertensiva; che da epoca ancor più risalente il Sig. *** aveva sofferto di ipertensione arteriosa sistemica; che in relazione ad ambedue le patologie, il Sig. *** era in cura terapica e assumeva, in particolare, una pluralità di farmaci per via orale per contrastare le patologie da cui era affetto.
Non è, alla luce di queste emergenze documentali, revocabile in dubbio che l’assicurato abbia fornito, con colpa grave, alla convenuta dichiarazioni menzognere circa il proprio stato di salute, del quale l’assicurato era certamente consapevole, essendosi sottoposto, due anni prima della stipula dell’assicurazione in suo favore, ad una pluralità di accertamenti diagnostici con finalità terapeutica.
Con riguardo alle dichiarazioni false rese dal terzo nel caso di assicurazione sulla vita di un terzo, la giurisprudenza ha affermato, chiarendo la portata applicativa dell’art. 1894 c.c., che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal terzo in ordine alle circostanze del rischio assicurato consentono il ricorso dell’assicuratore ai rimedi di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., disciplinanti le inesatte dichiarazioni rese dal contraente, qualora con patto espresso le parti abbiano stabilito che il consenso dell’assicuratore è basato anche sulla veridicità delle dichiarazioni del terzo (Cass, n. 1779/1977).
Tale ultima eventualità ricorre nel caso di specie, in cui le dichiarazioni del terzo costituiscono elemento per la determinazione delle prestazioni (cfr. proposta contrattuale n. , pag. 43, doc. n. 2, all. atto di citazione).
Chiarito che la convenuta aveva a disposizione, per contrastare la domanda delle controparti, il rimedio dell’annullamento della polizza in ragione delle dichiarazioni inesatte rese dall’assicurato, si evidenzia che la parte non ha, in realtà, proposto una specifica domanda riconvenzionale di annullamento.
Nondimeno l’impugnativa contrattuale siffatta non era necessaria.
Al riguardo è stato precisato, dalla giurisprudenza di legittimità, che in tema di contratto di assicurazione, a fronte di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato su circostanze relative alla valutazione del rischio, che siano ascrivibili a dolo o colpa grave di quest’ultimo, la norma dell’art. 1892 c.c. conferisce all’assicuratore, nel concorso dell’ulteriore requisito della rilevanza delle dichiarazioni sulla formazione del consenso dell’assicuratore medesimo, sia il rimedio della impugnazione del contratto, non esperita nel caso di specie, sia la facoltà di rifiutare il pagamento dell’indennizzo eccependo la causa di annullamento del contratto (Cass. 4 marzo 2006 n. 3165, 29 marzo 2006 n. 7245, 21 luglio 2006 n. 16769, 13 marzo 2007 n. 5849): l’assicuratore che sia venuto a conoscenza della inesattezza delle dichiarazioni rese solo dopo il verificarsi del sinistro, può sia rifiutare il pagamento della somma assicurata in via di eccezione inadempienti non est adimplendum (art. 1460 c.c.), sia agire per l’accertamento di tale inadempimento, senza che si renda necessario impugnare il contratto di assicurazione (Cass., n. 2576/1997; Cass n. 29894/2008).
Applicando questo principio al caso di specie, poiché la convenuta assicuratrice è venuta a conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni e delle reticenze dell’assicurato dopo il verificarsi del sinistro, non potendone avere contezza in un momento precedente, la medesima, dopo esser stata convenuta per il pagamento del capitale, ha, da un lato, rifiutato il pagamento in via di eccezione ex art. 1460 c.c.; dall’altro ha chiesto, in maniera implicita nel rigetto della domanda degli attori, l’accertamento dell’inadempimento dell’assicurato agli obblighi informativi cui era tenuto.
Tirando le fila del ragionamento sin qui svolto, sono, da un lato, indubitabili, sulla base della documentazione citata non superata dalle dichiarazioni di opposto tenore rese dai testi di parte attrice – da ritenersi non inattendibili-, l’inadempimento dell’assicurato ai propri obblighi informativi e la legittimità del conseguente rifiuto opposto dalla convenuta alla richiesta di pagamento del capitale avanzata dagli attori in qualità beneficiari della polizza; è da ritenersi, per altro verso, infondata e non meritevole di accoglimento la domanda degli attori.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore, della semplicità della controversia, della semplicità dell’attività svolta dalla convenuta in relazione alla fase istruttoria e del mancato svolgimento di attività relativa alla fase decisionale.
Esse sono, inoltre, poste a carico degli attori in solido, in considerazione dell’interesse comune manifestato nell’opposizione, consistente nella convergenza degli atteggiamenti difensivi seguiti dai soccombenti (Cass., n. 27562/2011; Cass., n. 24575/2007).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge la domanda degli attori;
2) condanna, per l’effetto, gli attori in solido al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.790,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 25.9.2020
Il Giudice
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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