REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Presidente dott. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2017
promossa da:
CARROZZERIA XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore.
APPELLANTE contro
YYY ASSICURAZIONI, con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore.
APPELLATO
ZZZ.
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello (cessione del credito di risarcimento del danno da sinistro stradale).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del 18.9.2018.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Premessa.
Ritiene il Tribunale di dover premettere: 1) che con atto di citazione in appello notificato in data 27.07.2017, CARROZZERIA XXX impugnava la sentenza n. /17 resa inter partes dal Giudice di Pace di Torino in data 24.03.2017 e pubblicata in data 27.03.2017; 2) che, nonostante la ritualità della notifica, si costituiva in giudizio la sola parte appellata YYY ASSICURAZIONI e non anche l’altra parte appellata ZZZ; 3) che, espletata prima udienza ex art. 350 c.p.c., con ordinanza emessa fuori udienza in data 17.01.2018 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni; 4) che all’udienza del 18.09.18 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni richiamandosi a quelle già dedotte negli atti ed il Giudice assegnava i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa a decisione.
II. I motivi di appello.
Anzitutto deve essere premesso che non si ritengono sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all’art. 348 bis c.p.c., avendo tra l’altro la parte appellata invocato tale norma solo nelle conclusioni senza sviluppare precise allegazioni sul punto.
Passando quindi all’esame del merito del gravame, deve essere rilevato che i motivi proposti da parte appellante sono in larga parte infondati, seppure nei termini e con le precisazioni che seguono.
Osserva infatti il Tribunale: 1) che parte appellante, già attrice in primo grado, lamenta: a) che il Giudice di Pace abbia manifestamente errato nell’ammettere la produzione tardiva della YYY in violazione delle preclusioni processuali; b) che il Giudice di Pace abbia aderito pedissequamente alle risultanze peritali, formulate senza che il CTU avesse tentato di visionare il veicolo attoreo, come pure in punto valutazione di antieconomicità delle riparazioni; c) che il Giudice di Pace sia incorso in omessa pronuncia rispetto ad alcune domande formulate da parte attrice in primo grado; 2) che occorre rilevare, in riferimento all’iter processuale di primo grado: a) che la CARROZZERIA XXX, sin dalle prime cure, pretende il pagamento di un integrazione sugli importi già corrisposti per la riparazione del veicolo Fiat Punto tg asseritamente dovute a seguito della cessione di credito risarcitorio relativo a sinistro stradale occorso alla Sig.ra ***, già denegato per ragioni di merito in prime cure; b) che in primo grado la CARROZZERIA attrice a seguito della costituzione della compagnia assicurativa convenuta non prendeva subito posizione, ma chiedeva termine per disamina e replica, per cui a sua volta parte convenuta chiedeva termine per controreplica (v. verbale dell’udienza 12.4.2016): pertanto nessuna delle parti precisava definitivamente le proprie domande e conclusioni, evenienza per la quale sarebbero quindi maturate le preclusioni di merito ed istruttorie, ed il Giudice di Pace assegnava termini per il deposito di ulteriori memorie; c) che pertanto risulta applicabile al caso di specie l’art. 320 IV comma c.p.c. (che recita “…il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova…” ), e dunque, non essendosi ancora definito il thema decidendum e probandum, risultano ammissibili le produzioni, in particolare della rivista Eurotax, effettuate dalla compagnia assicurativa convenuta in allegato alla propria memoria autorizzata.
Per altro verso, inoltre, rileva il Tribunale che sebbene l’odierna parte appellante lamenta che la tardiva produzione da parte della compagnia assicurativa possa aver influito sugli esiti della esperita CTU, non considera che il CTU è pervenuto a siffatte conclusioni in difetto di altra prova che era onere di parte attrice fornire, tenuto oltretutto conto che il CTU non ha potuto visionare materialmente il veicolo (sul punto v. ancora infra in motivazione): in altre parole, l’impossibilità di accertamento concreto da parte del CTU avrebbe finito comunque per comportare il rigetto della domanda attorea, posto che grava sull’attore, ora appellante, provare il maggior valore del veicolo per il quale richiede pagamento ulteriore da parte della compagnia assicurativa.
Quanto alla mancata disponibilità del veicolo in sede di operazioni peritali, va rilevato: 1) che Il CTU ha espressamente evidenziato nella relazione peritale di non aver potuto visionare il veicolo danneggiato perché non messo a disposizione, tenuto anche conto della assenza del consulente di parte alle operazioni peritali, la cui data è stata stabilita e riportata nel verbale di udienza del giuramento del CTU; né può indurre a diverse conclusioni quanto dedotto, anche come motivo di appello, dalla CARROZZERIA in ordine al fatto per cui il CTU avrebbe dovuto attivarsi per visionare il veicolo, posto che, come condivisibilmente rilevato da parte appellata, il processo civile è fondato sull‘impulso di parte e sul principio dispositivo, per cui l’inerzia di una parte non può tradursi in un onere né per le altre parti né per il CTU ausiliario del Giudice.
§. Quanto ai motivi con cui l’appellante censura, a ragione, la sentenza di prime cure nella parte in cui del tutto omette di prendere in considerazione e di pronunciare sulla richiesta di pagamento di fermo tecnico e di spese stragiudiziali, occorre rilevare che effettivamente vi è stata omessa pronuncia da parte del Giudice di Pace, ma che solo in parte le relative domande sono fondate e possono essere accolte.
Ed infatti con riguardo al fermo tecnico va richiamata la sentenza della Cassazione civile n. 20620 del 14.10.2015, che, esprimendo un orientamento poi confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione 13718/2017 del 31 maggio 2017, ha affermato espressamente che il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma può essere risarcito soltanto al cospetto “di esplicita prova” non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l’utilità economica che ritraeva dall’uso dei mezzo.
Quanto alla omessa pronuncia da parte del Giudice di Pace sulla domanda relativa alla rifusione delle spese stragiudiziali, va rilevato che il motivo è integralmente fondato e deve essere accolto, dal momento che effettivamente il giudice di prime cure non ha pronunciato sulla domanda e che a seguito della pronuncia della Suprema Corte Cass., SU 16990/2017 il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa, per cui da ciò consegue il rilievo che l’attività stragiudiziale è intrinsecamente diversa rispetto alle spese processuali vere e proprie e la liquidazione della stessa deve avvenire secondo le tariffe forensi; nel caso di specie proprio il fatto, non contestato, che la compagnia assicurativa abbia liquidato delle somme già nella fase stragiudiziale dimostra oggettivamente come l’assistenza del difensore ante causam abbia favorito questa offerta stragiudiziale, per cui tale assistenza va remunerata come attività stragiudiziale.
Sulla base del DM 55/2014 e succ. mod., avuto riguardo al valore della causa, alla odierna parte appellante vanno pertanto riconosciute le spese stragiudiziali, in misura tra i minimi ed i medi, per il complessivo ammontare di Euro 1.000,00, con gli interessi legali su tale somma decorrenti dalla domanda giudiziale (precisamente dalla notifica dell’atto di citazione di prime cure) sino al saldo effettivo.
III. Conclusioni e regolamento delle spese di lite.
Per tutte le ragioni sopra esposte, in solo parziale riforma della sentenza impugnata, deve addivenirsi:
a) ad esprimere espressa pronuncia di rigetto della domanda della CARROZZERIA XXX di pagamento somme a titolo di fermo tecnico; b) ad accogliere invece la domanda della CARROZZERIA XXX volta alla rifusione delle spese di assistenza stragiudiziale e per l’effetto a condannare YYY ASSICURAZIONI al pagamento in favore della CARROZZERIA XXX della somma di Euro 1.000,00, con gli interessi legali su tale somma decorrenti dalla domanda giudiziale (precisamente dalla notifica dell’atto di citazione di prime cure) sino al saldo effettivo.
La parziale riforma della decisione impugnata comporta la rivalutazione delle spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, dovendosi peraltro ritenere, atteso l’esito complessivo della controversia che vede la reciproca soccombenza delle parti, di dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, in funzione di Giudice d’Appello, definitivamente pronunciando nella contumacia di ZZZ,
in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1277/17 resa inter partes dal Giudice di Pace di Torino 24.03.2017- 27.03.2017;
– Rigetta la domanda della CARROZZERIA XXX di pagamento somme a titolo di fermo tecnico;
– Accoglie la domanda della CARROZZERIA XXX volta alla rifusione delle spese di assistenza stragiudiziale e per l’effetto condanna YYY ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della CARROZZERIA XXX della somma di Euro 1.000,00, con gli interessi legali su tale somma decorrenti dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
– Dichiara integralmente compensate tra CARROZZERIA XXX e YYY ASSICURAZIONI le spese dei due gradi di giudizio.
Torino, 8 febbraio 2019
La Presidente
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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