Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
– Sezione II civile –
in composizione monocratica nella persona del dott., in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 2241/2020 pubblicata il 01/04/2020
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale /2018 RG, promossa
DA
FALL. XXX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE [C.F.], con avv. come da procura
PARTE ATTRICE
CONTRO
YYY SRL [C.F.], con avv. come da procura;
OGGETTO: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e 66 l.f.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione depositato in data 12.01.2018 e regolarmente notificato alla controparte, il FALLIMENTO XXX ha chiesto dichiararsi l’inefficacia ex art. 66 l.f. e 2901 c.c. dei pagamenti eseguiti dalla società in data 18 gennaio 2013 per un importo di € 18.826,57 in favore della YYY S.r.l.
Parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
– in via principale, accertare e dichiarare l’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del Fallimento XXX, del pagamento effettuato in data 18 gennaio 2013, per conto della Società *** e, dunque, a titolo gratuito, a favore della convenuta YYY; in particolare, l’eventus damni risulterebbe dall’esistenza, ai tempi del bonifico eseguito dalla XXX, di un’esposizione debitoria di oltre 3 milioni di euro (docc. 06-19). Quanto all’elemento soggettivo, trattandosi di una revocatoria di un atto a titolo gratuito compiuto successivamente al sorgere del debito, sarebbe sufficiente la dimostrazione, da parte della curatela, della consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato alle Pagina nr. ragioni dei creditori. Circostanza che, nel caso di specie, emerge – secondo parte attrice – dalla ingente esposizione debitoria presente al momento del compimento dell’atto.
– in via subordinata o alternativa, di accertare e dichiarare, l’indebito, soggettivo o oggettivo, pagamento effettuato nei riguardi della convenuta e la conseguente sua inefficacia nei confronti della massa dei creditori del Fallimento XXX; Parte convenuta ha contestato i punti di seguito elencati:
– 1. che il pagamento effettuato in data 18.01.2013 fosse riconducibile alla fattispecie dell’adempimento del terzo, in quanto XXX non può essere considerato “soggetto terzo” rispetto a ***, in virtù dei rapporti tra le medesime intercorrenti, in quanto *** è socia unica della XXX. Inoltre, la stretta interconnessione tra le due società risulterebbe, oltreché che dall’identità di sede effettiva, anche dal fatto che esse esercitavano la medesima attività e/o comunque attività strettamente connesse ed interdipendenti. Infine, le due società rispondevano ad una direzione unitaria (medesimo organo direttivo, dott. ***) ed avevano anche i medesimi organi di vigilanza (coincidenza soggettiva dei membri del collegio sindacale). Da tale stretta interconnessione nascevano dunque reciproci rapporti di debito-credito e di garanzia. Le due società non si presentavano pertanto come soggetti “terzi”, ma costituivano un unico centro di interessi, solo formalmente scisso in due distinte entità societarie. Inoltre, si deve comunque presumere un interesse della attrice al pagamento impugnato, alla luce di quanto affermato da Cass. Civ., 29.09.1997, n. 9532, secondo cui “agli effetti dell’art. 64 L.F., per qualificare un atto quale atto a titolo gratuito, non è sufficiente l’assenza di corrispettivo, che di per sé non equivale a gratuità dell’atto, ma è necessaria anche la presenza dello spirito di liberalità. Gli interventi gratuiti compiuti da una società a favore di un’altra società giuridicamente autonoma dalla prima, ma ad essa collegata, debbono presumersi – qualora ricorrano particolari circostanze che rivelino unitarietà di finalità e di amministrazione – non già quali espressione di spirito di condiscendenze e di liberalità, bensì come atti preordinati al soddisfacimento di un proprio interesse economico, sia pure mediato ed indiretto, ma giuridicamente rilevante”
– 2. la gratuità del pagamento, la cui fattispecie deve essere piuttosto ricondotta allo schema della delegazione di pagamento da parte della controllante, nell’ambito dei rapporti di credito-debito esistenti tra le società. Circostanza, questa, dimostrata anche dal fatto che il pagamento era poi stato portato a deconto della esposizione debitoria di XXX nei confronti della delegante *** (bilancio 2013, doc. 04). Inoltre, il carattere gratuito del pagamento risulterebbe parimenti escluso dal fatto che XXX, tramite il pagamento, aveva perseguito il suo interesse diretto ad evitare il blocco delle forniture di YYY in favore di *** e del gruppo societario, con conseguenti danni diretti, per la XXX, sotto l’aspetto produttivo e indiretti, da un punto di vista economico. “Per quanto attiene il primo profilo, YYY era infatti fornitore storico e strategico di *** e del gruppo a lei facente capo, e le sue forniture (in particolare, di barre cromate che richiedono un particolare processo produttivo) non avrebbero potuto essere sostituite nel breve periodo. Dal blocco delle forniture a *** e al suo gruppo sarebbe derivato un danno diretto ed immediato anche a XXX, in primo luogo poiché anche detta società si approvvigionava del materiale fornito da YYY, e inoltre perché essendo la sua attività parzialmente coincidente e comunque strettamente connessa a quella di ***, dal blocco della attività produttiva sarebbero derivate ripercussioni anche sulla sua attività d’impresa. Sotto il secondo profilo, poiché *** era (anche) debitrice di XXX, di talché, da un blocco produttivo della prima sarebbe derivato alla seconda un danno, sotto il profilo della impossibilità o comunque di un aggravamento del rischio di irrecuperabilità del proprio credito, in assenza di ricavi da parte della propria debitrice”.
Infine, il rapporto tra l’attrice e la sua controllante deve – secondo YYY – essere ricondotto all’art. 2497 c.c., con conseguente presunzione di onerosità del pagamento (Cass. Civ., sez I, 29.09.1997, n. 9532);
– 3. La sussistenza del presupposto oggettivo della revocatoria, in quanto all’epoca del pagamento il bilancio di XXX era in attivo, nonché del presupposto soggettivo in capo all’accipiens YYY, il quale, oltre a non essere stato dimostrato dal curatore, è da ritenersi assente, stante la riconducibilità del pagamento allo schema della delegazione.
– 4. L’ammissibilità delle azioni di ripetizione dell’indebito soggettivo e oggettivo, in quanto, ai sensi dell’art. 1271 c.c., si rileva la “Carenza di legittimazione attiva del FALL. XXX, poiché essa spetterebbe semmai al fallimento *** S.P.A. (delegante); Carenza di legittimazione passiva di YYY, poiché, quando si ritenesse che l’azione spetti al delegato (XXX), essa potrebbe essere rivolta solo nei confronti del delegante (***) e non del delegatario(YYY); Carenza di interesse, rinuncia e consumazione dell’azione di indebito, così come della revocatoria ex art. 66 L.F., per essersi il FALLIMENTO XXX insinuato al passivo del FALLIMENTO *** chiedendo la stessa somma che qui chiede a YYY, nonché per aver esperito azione di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore di *** e/o dei membri del collegio sindacale, chiedendo la condanna alla refusione della medesima somma corrisposta a YYY” e la fondatezza delle medesime domande, in quanto “1. Non ricorre nessun errore scusabile (XXX era cosciente di adempiere un debito della ***). Il pagamento non è indebito, in quanto eseguito in adempimento di una obbligazione; Il pagamento è avvento sulla scorta di un rapporto di delega (PAG. PER CONTO *** S.p.A. – S.DO FTT. 414-450″ doc. 03 fascicolo Fall.)”
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co VI c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, senza assunzione dei mezzi di prova dedotti dalle parti.
Motivi della decisione
La domanda revocatoria è fondata e merita accoglimento.
La causa ha natura documentale e le prove orali capitolate dai convenuti hanno ad oggetto circostanze del tutto irrilevanti ai fini della decisione alla luce dei principi di diritto che regolano la materia, ragione per la quale non sono state ammesse.
Al riguardo, va considerato che, ai fini della declaratoria d’inefficacia dell’atto dispositivo, in caso di revocatoria di atto a titolo gratuito -qual è, per le ragioni che si esporranno, il pagamento effettuato dalla XXX- posto in essere successivamente al sorgere del credito, è sufficiente la ricorrenza del presupposto di cui all’art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. e, dunque, che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto recava alle ragioni del creditore. Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall’attrice (ma le circostanze non sono invero specificamente contestate) dimostra che l’atto dispositivo è stato posto in essere in data 18 gennaio 2013 (cfr. doc. 3 di parte attrice) per soddisfare un debito vantato dalla convenuta YYY a titolo di saldo fatture per forniture.
Tale atto di disposizione compiuto dalla XXX è da ritenersi a titolo gratuito.
Infatti, il pagamento di debito altrui, in assenza di ulteriori dimostrazioni, è da considerarsi atto a titolo gratuito, in quanto trattasi sostanzialmente di attribuzione patrimoniale priva di corrispettivo, nel senso che YYY non ha indicato né dimostrato alcun obbligo specifico a carico di XXX o un corrispettivo in suo favore. La valutazione di gratuità o onerosità del negozio va compiuta con riguardo alla causa del negozio e a tutti gli interessi che lo stesso realizza e, in particolare nel caso di specie, dell’interesse del solvens sotteso all’intera operazione.
Così la Suprema Corte: In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 64 legge fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull’esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall’apprezzamento dell’interesse sotteso all’intera operazione da parte del “solvens”, quale emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa. Pertanto, nell’ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un’obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l’atto solutorio può dirsi gratuito, ai predetti effetti solo quando dall’operazione – sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi – il terzo non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l’ordinamento pone rimedio con l’inefficacia “ex lege (Cass.Ss Uu 2010/6538).
Ebbene, alcuna dimostrazione o elemento induttivo vi è circa il vantaggio patrimoniale tratto, dalla società in bonis, dal pagamento del debito altrui.
A fronte dell’adempimento di un debito altrui, si presume la gratuità dell’atto in quanto il terzo paga un debito non proprio senza che vi sia la previsione di una prestazione a suo favore; l’onere di provare che il disponente abbia ricevuto comunque un vantaggio dal pagamento del debito altrui incombe sul creditore beneficiario. Difatti, Nell’adempimento del debito altrui da parte del terzo, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l’atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore; pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi dell’art. 64 l.fall., incombe al creditore beneficiario l’onere di provare, con ogni mezzo previsto dall’ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all’atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile. (Cass. Ord. 26856/2019, Cass.Cit., Trib.Milano 20.02.2019).
Come detto, dall’operazione in esame il solvens, poi fallito, non risulta aver tratto alcun vantaggio patrimoniale ma semplicemente arrecato un vantaggio al debitore e non risulta aver recuperato in alcun modo o sotto alcuna forma la prestazione adempiuta, per così elidere quel pregiudizio cui l’ordinamento pone rimedio attraverso la revocatoria di cui all’art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. Non meritano infatti accoglimento le eccezioni di parte convenuta relative ai vantaggi diretti ed indiretti che la XXX avrebbe ottenuto dall’adempimento del debito vantato dalla YYY nei confronti della ***: quanto alla asserita estinzione di un debito, per effetto del pagamento impugnato, di XXX nei confronti di ***, tale circostanza non risulta provata dai bilanci della XXX, non essendo possibile appurare che proprio il pagamento in questione sia stato portato a deconto della esposizione debitoria della XXX nei confronti della *** e che l’esposizione debitoria nei confronti della *** non sia invece stata azzerata per effetto di altre operazioni; parimenti, non risulta dimostrata la circostanza secondo cui del materiale fornito dalla YYY alla *** si approvvigionava anche la XXX (non essendo possibile desumere tale circostanza dalla condivisione della sede effettiva), né che le attività delle due società fossero talmente interconnesse da far sì che la XXX risentisse direttamente dell’interruzione dei rapporti tra la YYY e un suo fornitore. La convenuta ha inoltre negato la ravvisabilità di una posizione di terzietà di XXX rispetto a ***, in virtù dei rapporti tra di esse intercorrenti (*** era socia unica di XXX), e caratterizzati dalla sottoposizione ad un comune controllo, oltre che a reciproci rapporti di debiti-credito.
Ebbene, premesso che le società di capitali, in quanto dotate di personalità giuridica, hanno responsabilità patrimoniale esclusiva per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi, occorre evidenziare che comunque, neanche nella logica di un rapporto di gruppo, può dirsi esistente un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile in capo alla società agente, tale da escludere un ingiustificato depauperamento, proprio perché non emerge una contropartita per la società disponente, sì da presentarsi l’atto come preordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse economico (a superare il depauperamento effettivo ed immediato). Per di più, sul punto in concreto non è risultata ammissibile una offerta di prova da parte della convenuta YYY (beneficiaria del pagamento), perché articolata a mezzo di capitoli valutativi o inerenti circostanze suscettibili di essere dimostrate in via documentale. La prova della scientia damni si ricava in via indiziaria dal fatto che in bilancio relativo all’esercizio 2013 (doc. 04 attoreo) emerge, oltre che un’esposizione debitoria di 13.404.790, un utile negativo per ben 4.887.428 e disponibilità liquide esigue (euro 7.937) di cui in cassa solo euro 342. Da tali dati (oltre che dal giudizio negativo espresso dai revisori in relazione all’impossibilità di verificare i dati indicati nel bilancio, su cui cfr. pp.41-42 doc. 04 attoreo) si ricava, dunque, una situazione finanziaria e patrimoniale della società, poi fallita, tale da lasciar presumere, secondo criteri di ragionevolezza e diligenza, il carattere pregiudizievole di un atto a titolo gratuito.
Ricorrono dunque i presupposti per l’accoglimento della azione revocatoria del pagamento compiuto in data 18 gennaio 2013 da XXX Srl a favore di YYY Srl.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) revoca e dichiara inefficace nei confronti della massa dei creditori del Fallimento XXX SRL IN LIQ. il pagamento effettuato in data 18 gennaio 2013 a titolo gratuito dalla società XXX SRL a favore della YYY SRL;
2) condanna YYY SRL al pagamento delle spese di lite in favore del FALL XXX SRL IN LIQUIDAZIONE liquidate in €4835,00 per compensi, oltre spese generali , I.V.A. (se ed in quanto non recuperabili in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 20/03/2020
Il Giudice
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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