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Atti dispositivi del fideiussore, pregiudizio del creditore

Atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione, compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore.

Pubblicato il 16 December 2021 in Diritto Bancario, Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sez. prima

In persona del giudice Dr.                                        ha emesso la seguente

 

SENTENZA n. 19236/2021 pubblicata il 10/12/2021

nella causa civile iscritta al n. r.g. 69439/2018;

TRA

XXX S.p.A.in nome e per conto della YYY S.r.l.  rappresentata e difesa dall’Avv.

ATTRICE

E ZZZ e KKK rappresentati e difesi dall’Avv.

CONVENUTI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione la XXX S.p.A., in nome e per conto della YYY S.r.l., ha convenuto in giudizio i coniugi ZZZ e KKK al fine di far dichiarare, ex art. 2901 c.c., l’inefficacia nei propri confronti della costituzione di fondo patrimoniale effettuata dai coniugi in data 31.10.2013. In via subordinata, nel caso in cui si dovesse riscontrare l’impossibilità di ottenere la restituzione delle porzioni immobiliari oggetto del fondo, l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti alla restituzione di un importo pari alla somma determinata nel decreto ingiuntivo. Infine, ha formulato domanda di condanna al risarcimento del danno derivato dal pregiudizio connesso alla costituzione del suddetto fondo patrimoniale.

L’attrice ha precisato che la YYY è divenuta titolare di un portafoglio di crediti a seguito di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere dalla *** nel 2017, mentre nel 2018 ha provveduto a nominare la XXX S.p.A. quale mandataria per la cessione e il recupero dei richiamati crediti. Nell’ambito di tale portafoglio di crediti, rientrerebbe una somma complessiva pari a 397.200,67 € di cui risulterebbero quale debitrice la *** S.r.l. e quali fideiussori ZZZ e ***.  Nel corso del 2016, a seguito dell’infruttuoso tentativo della Banca originaria creditrice di ottenere l’integrale rimborso della somma, la stessa ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo verso il quale il debitore e i fideiussori hanno proposto opposizione.

Nella precedente data del 31.10.2013, il ZZZ  ha, come detto, costituito unitamente alla coniuge i propri beni immobili in fondo patrimoniale.

Tanto premesso, a supporto della propria domanda, la XXX S.p.A. ha evidenziato come il saldo debitore della *** S.r.l. deriverebbe da un rapporto c./anticipi acceso presso la banca originaria creditrice in data 12.10.2007 e che le operazioni relative al richiamato decreto ingiuntivo sarebbero state effettuate tra il 28.06.2012 e il 01.08.2013. Il ZZZ avrebbe pertanto costituito il fondo patrimoniale con evidente pregiudizio degli interessi della banca.

Entrambi i convenuti si sono costituiti richiedendo, in primo luogo, di procedere alla sospensione del presente procedimento in attesa della definizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo.

Hanno eccepito in via preliminare  la carenza di legittimazione passiva della proponente  non sussistendo certezza sull’intervenuta cessione del credito, non essendo sufficiente la sola produzione della Gazzetta Ufficiale da cui risulterebbe l’operazione di cartolarizzazione e tenuto presente che parte nel processo di opposizione al decreto ingiuntivo continuava ad essere la banca originaria creditrice .Gli stessi hanno inoltre rappresentato, come motivo di contestazione della domanda, come la garanzia fideiussoria rilasciata a favore della *** dovesse considerarsi ab initio del tutto inefficace in quanto conseguenza di un comportamento della stessa in palese violazione dei principi di correttezza e buona fede con riferimento alle modalità con cui erano stati  determinati e quantificati gli interessi moratori; evidenziando peraltro la mancanza di prova dell’effettiva sussistenza del credito, non potendosi ritenere a tal fine sufficienti gli estratti conto della debitrice principale depositati in atti.

I convenuti hanno infine rappresentato di essere comunque titolari di un ulteriore patrimonio immobiliare non ricompreso nel fondo patrimoniale del tutto sufficiente a garantire le eventuali ragioni creditorie della controparte, rendendo ulteriormente infondata la pretesa della medesima.

L’eccezione preliminare con la quale i convenuti hanno dedotto l’insussistenza della legittimazione attiva in capo alla società attrice è infondata e che non è conferente la copiosa giurisprudenza dagli stessi evocata, Invero, ai fini della individuazione in capo a chi assuma la titolarità di un pacchetto di crediti tale da giustificare un’azione a tutela degli stessi, all’esito di operazione di cartolarizzazione la più recente giurisprudenza ha inteso precisare che” la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.(Cass. 24798/2020), integrando in tal senso   il principio, anch’esso consolidato secondo il quale” L’art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass.n. 20495/2020).

Seguendo tale impostazione, nell’avviso depositato dalla XXX S.p.A. sono indicati, come di legge, sia il soggetto in favore del quale è stata effettuata la cessione, la YYY, sia gli elementi comuni utili ai fini dell’identificazione del blocco di crediti ceduti. Si riscontra altresì nella fattispecie il riconoscimento da parte dei convenuti del rapporto dedotto in giudizio tanto che gli stessi hanno contestato certamente il preesistente vincolo con la ***, tanto da far espresso riferimento alle contestazioni di merito svolte dai medesimi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo avente come presupposto la sussistenza del rapporto bancario.

Tale circostanza consente di ritenere sussistente la prova che nell’ambito del portafoglio di crediti della *** oggetto di cartolarizzazione rientri anche quello in oggetto, con conseguente piena legittimazione in capo alla società attrice dell’esercizio dell’azione revocatoria.

Nel merito i convenuti hanno contestato sia l’ammontare del credito che la validità della garanzia fideiussoria prestata in favore della *** S.r.l. a causa di un comportamento non rispondente ai fondamentali criteri di buona fede e correttezza da parte della banca. Tali profili attengono tuttavia al separato procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e che sono evidentemente estranei allo scrutinio affidato al giudice della revocatoria. E’ più che noto il principio, più che consolidato, per il quale l’azione revocatoria può essere proposta anche ove il credito in essa dedotto sia in contestazione o comunque sottoposto ad accertamento giudiziale (Cass. n. 11755/2018, Cass. n. 5619/2016, Cass n. 9855/2014).

L’ulteriore contestazione dei convenuti, più strettamente attinenti alla disamina dei profili dell’azione revocatoria, per la quale la costituzione del fondo sarebbe avvenuta in un periodo nel quale la ***, suoi fideiussori, non erano affatto   inadempienti rispetto alle proprie obbligazioni nei confronti della banca non è fondata. Bisogna precisare, infatti, che l’eventus damni, nel caso di un atto a titolo gratuito come la costituzione di un fondo patrimoniale, si concretizza nella mera consapevolezza del debitore di arrecare un potenziale pregiudizio agli interessi del creditore, oppure nella previsione di un danno potenziale, rimanendo del tutto irrilevante l’intenzione del disponente di ledere l’altrui garanzia patrimoniale. Conseguentemente, seppur nel periodo di costituzione del fondo la società garantita, fosse sostanzialmente solida, non vi è dubbio che il rilascio della garanzia fideiussoria precostituisse la fonte di un rapporto obbligatorio tra i garanti e la banca che imponeva ai primi di non privare quest’ultima della garanzia patrimoniale con un atto del tutto privo di corrispettivo economico. Si rammenta infatti che (“L’azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”), ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto”( Cass. n. 762/2016).

La circostanza infine rappresentata dai convenuti per cui il ZZZ sia comunque in grado di far fronte all’eventuale esposizione debitoria nei confronti della Banca in quanto titolare di ulteriori proprietà immobiliari non compresi nel fondo patrimoniale, non ha pregio in quanto le uniche visure catastali depositate in atti attestano la proprietà del medesimo di tre unità immobiliari  identificati nella categoria catastale C6 (box auto) di consistenza di certo insufficiente per far fronte all’ingente debito sussistente nei confronti della società attrice, né i convenuti hanno prodotto documentazione idonea a dimostrare l’adeguata consistenza del dedotto patrimonio residuo.

Con riguardo all’avere la società convenuto in giudizio anche la coniuge del ZZZ, che secondo i convenuti non avrebbe alcun interesse nel presente giudizio non avendo costei prestato la fideiussione nei confronti della *** ed essendo i beni compresi nel fondo patrimoniale di esclusiva proprietà del ZZZ, si precisa costituisce orientamento costante ritenere al contrario la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti del coniuge costituente non debitore  poiché in quanto  l’azione revocatoria è comunque suscettibile a recare pregiudizio anche ai suoi interessi, evidentemente collegati a quelli della famiglia. (Cass. n. 19330/2017).

Per tutte le ragioni esposte, la domanda volta ad ottenere l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai convenuti merita di trovare accoglimento, precisandosi gli esiti della sentenza riguardano esclusivamente i beni o quote di beni di titolarità del ZZZ e non anche della moglie.

Per ciò che concerne, infine, la domanda di risarcimento danni formulata dalla XXX S.p.A., la stessa non merita accoglimento in quanto estranea al contenuto della revocatoria né risulta un fatto illecito diverso idoneo a costituire fonte autonoma di risarcimento del danno.  L’esito della controversia impone la soccombenza nelle spese del giudizio dei convenuti in solido in quanto gli stessi hanno assunto un’identica posizione processuale nella misura dei 2/3 come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 69439/2018 così dispone:

1) dichiara inefficace nei confronti della XXX S.p.A., in nome e per conto della YYY S.r.l., l’atto di costituzione di fondo patrimoniale tra le parti convenute per atto Notaio, con riferimento ai beni di ZZZ; 2) ordina:

a.   alla Conservatoria dell’Ufficio Provinciale di Roma – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1 – di provvedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni con riferimento alla nota di trascrizione dell’atto introduttivo del giudizio n.;

b.   alla Conservatoria dell’Ufficio Provinciale di Sassari – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Tempio Pausania – di provvedere alle conseguenti trascrizioni e annotazioni con riferimento alla nota di trascrizione dell’atto introduttivo del giudizio;

c.   alla Conservatoria dell’Ufficio Provinciale di Grosseto – Servizio di Pubblicità Immobiliare – di provvedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni con riferimento alla nota di trascrizione dell’atto introduttivo del giudizio n.;

3) condanna i convenuti in solido alla rifusione della metà delle spese legali che liquida in favore della società attrice in 5.230,00 € oltre accessori di legge.

ROMA, 10.12.2021

Il Giudice

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