REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1138/2022 pubblicata il 01/07/2022
nella causa iscritta al n. 1378/2021 R.G. TRA
XXX rappresentato e difeso dall’avv.;
Ricorrente
E
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ***, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv.;
Resistente
OGGETTO: Differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2021, il sig. XXX conveniva in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di *** (ASP), al fine di ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento in suo favore della somma di € 4.764,82 o altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive per il tempo impiegato dallo stesso per effettuare le operazioni di vestizione/svestizione e passaggio di consegne, oltre interessi, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi.
Esponeva in punto di fatto:
– Di svolgere la mansione di infermiere a tempo pieno ed interminato presso il reparto di Psichiatria di *** alle dipendenze dell’ASP di ***, Cat. D del CCNL di settore;
– Che l’unità operativa presso cui svolge la sua prestazione, garantisce la continuità assistenziale h. 24;
– Che l’orario lavorativo da egli seguito, si articola su tre turni giornalieri (08:00/14:00, 14:00/20:00, 20:00/08:00);
– Che, al fine di svolgere la sua attività lavorativa, è tenuto ad indossare l’abbigliamento di servizio costituito da casacca e pantaloni (o camice) e zoccoli (o scarpe);
– Che, al fine di effettuare le operazioni di vestizione presso i locali della ASP adibiti a spogliatoio, è tenuto a recarsi sul luogo di lavoro almeno (10) minuti prima dell’inizio del turno;
– Che, al fine di effettuare le operazioni di svestizione presso i locali dell’ASP adibiti a spogliatoio, nonché per garantire il passaggio di consegne, è tenuto a permanere nella struttura sanitaria almeno dieci (10) minuti dopo la fine del turno;
– Che, per il corretto espletamento della sua prestazione lavorativa, deve permanere sul luogo di lavoro per almeno venti (20) minuti oltre il normale orario lavorativo;
– Che l’ASP di *** non conteggia tale tempo di vestizione/svestizione nelle 36 ore settimanali, né tale tempo viene retribuito al ricorrente.
In data 11.06.2021, si costituiva in giudizio l’ASP di *** chiedendo il rigetto dell’avverso ricorso per inapplicabilità dell’art. 27 del CCNL 2016-2018 avuto riguardo al periodo oggetto di domanda, e, in ogni caso, deducendo che la norma collettiva non prevede alcuna indennità di vestizione/svestizione e che il tempo occorrente per lo svolgimento delle relative operazioni era ricompreso nelle 36 ore settimanali, non essendo prevista alcuna monetizzazione.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testimoni di parte ricorrente.
All’udienza del 01.07.2022, celebrata con le modalità di cui all’art. 221, comma 4 del D.L. n. 34 del 2020 convertito in L. n. 77 del 2020, i procuratori delle parti – con note depositate telematicamente – insistevano nelle conclusioni rese.
All’esito il procedimento veniva definito con sentenza.
Il ricorso è fondato e dev’essere accolto.
In via preliminare dev’essere rigettata l’eccezione preliminare sollevata dall’azienda convenuta per inapplicabilità dell’art. 27 del CCNL 2016-2018 avuto riguardo al periodo oggetto di domanda, in quanto, l’art. 2, comma 4 del citato CCNL prevede che “il presente contratto alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quanto non siano sostituite dal successivo contratto collettivo”.
In punto di diritto, l’art. 27, commi 11 e 12, del CCNL di settore del 21.5.2018 dispone che “nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all’assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all’interno della sede di lavoro, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
La giurisprudenza di legittimità, ha affermato che “l’attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell’obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell’interesse dell’Azienda, ma dell’igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell’Azienda stessa” (Cass. n. 3901/2019; Cass. n. 12935/2018).
Peraltro, tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato da questa Suprema Corte con la sentenza n. 9215 del 2012, secondo cui “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l’abbigliamento di servizio (c.d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” e ciò, in quanto gli arresti più recenti rappresentano uno sviluppo di quello precedente, or ora citato, ponendo l’accento sulla funzione assegnata all’abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall’esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere, per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto” (cfr. Cass. n. 7738/2018; Cass. n. 1352/2016).
Pertanto, come condivisibilmente osservato dalla Corte di legittimità, l’attività di vestizione e di svestizione della divisa di lavoro dev’essere retribuita sia nel caso in cui la stessa sia etero diretta dal datore di lavoro (che, appunto, disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione della stessa), sia nel caso in cui, in ragione della tipologia di attività esercitata, l’obbligo di vestire e svestire la divisa risulti imposto da esigenze di igiene e sicurezza pubblica, sicché il relativo uso deve ritenersi implicitamente autorizzato da parte del lavoratore.
Tanto premesso, all’esito della prova orale, le allegazioni di parte ricorrente hanno trovato adeguato riscontro.
Ed invero, il teste *** – collega di lavoro del ricorrente – ha riferito che gli infermieri sono tenuti, prima di iniziare il turno di servizio, ad indossare l’abbigliamento di lavoro fornito dall’Azienda e solo dopo aver compiuto detta attività di vestizione possono iniziare il turno. Completato detto turno, è eseguito il passaggio di consegne e l’operazione di svestizione.
È, pertanto, in punto di fatto, smentita la deduzione dell’Azienda convenuta secondo la quale l’orario di lavoro ricomprende, assorbendolo, il tempo necessario per le operazioni di vestizione/svestizione posto che tali operazioni sono compiute, rispettivamente, prima dell’inizio del turno di lavoro e dopo il completamento dello stesso. Dunque, il tempo impiegato per l’esecuzione di tali operazioni, deve ritenersi strettamente funzionale all’esecuzione della prestazione lavorativa del ricorrente, ed integra un’attività costituente corretto adempimento di un obbligo nascente dal rapporto di lavoro.
In ordine al quantum della pretesa, si osserva come la consulenza tecnica di parte ricorrente abbia correttamente applicato l’art. 27 del CCNL di settore secondo cui l’indennità di retribuzione deve calcolarsi considerando 15 minuti complessivi fra l’attività di vestizione, svestizione e passaggio di consegne.
Tali conteggi, peraltro, non sono stati oggetto di contestazione dall’azienda resistente, dunque, ben possono essere posti a base della presente decisione.
Pertanto, sulla scorta degli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda dev’essere accolta e l’ASP di Cosenza convenuta condannata al pagamento della somma di € 4.764,82 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna l’ASP di *** a a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di € 4.764,82 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Condanna l’ASP di *** al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.143,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Cosenza, 01/07/2022
Il giudice Dott.ssa
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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