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Codice Penale

Atto di precetto, avvocato sfornito di procura alle liti

Atto di precetto sottoscritto da avvocato che si dichiara difensore sfornito di procura alle liti, nullità sanabile.

Pubblicato il 23 July 2018 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 3194/2018 pubblicata il 20/07/2018

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del Tribunale, avente ad oggetto: “opposizione a precettovertente

TRA

XXX, elettivamente domiciliato in Bari alla via, presso lo studio dell’avv., dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell’atto di opposizione;

Opponente E

YYY, rappresentata e difesa – in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione – dall’avv. e con lei elettivamente domiciliata in Bari, alla via, presso lo studio dell’avv.;

Opposta

≈     ≈     ≈     ≈     ≈

CONCLUSIONI: come da verbale d’udienza del 13.02.2018 e da atti di causa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. art. c.p.c. si riepilogano sinteticamente le posizioni delle parti come segue.

Con atto di citazione notificato in data 24/06/2010 XXX proponeva opposizione avverso l’atto di precetto notificatogli in data 16/04/2010 dall’odierna convenuta in ragione della sentenza n. 12/2009 provvisoriamente esecutiva emessa dal Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Canosa di Puglia – nell’ambito del giudizio rubricato al n. R.G., con la quale veniva condannato alla rifusione in favore dell’odierna opposta delle spese processuali di quel giudizio.

Nel proporre opposizione l’attore ha eccepito: a) il difetto di procura nell’atto di precetto, richiamando, detto atto, la procura apposta alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza azionata; b) l’estinzione del credito per compensazione con il controcredito di euro 5.335,43 accertato con la sentenza azionata, non impugnata per il relativo capo; c) l’indicazione, nel precetto, di voci di spese non dovute.

L’opposta ha resistito invocando l’inammissibilità della opposizione poichè proposta oltre il termine di legge; evidenziando inoltre che l’opposizione si fondava su questione -quella dell’accertamento del credito posto in compensazione – attinente al contenuto della sentenza avverso la quale era stato proposto appello, e come tale deducibile solo in quella sede; ha concluso per il rigetto dell’opposizione.

La causa, transitata in decisione senza l’espletamento di attività istruttoria peraltro non richiesta, veniva riassegnata a questo giudice in sostituzione del precedente istruttore; all’udienza del 13.02.2018 parte opponente depositava copia della sentenza n. 1796/2017 resa dalla Corte di Appello di Bari che in totale riforma della precedente statuizione poneva definitivamente a carico di YYY le spese di entrambi i gradi di giudizio oltre alle spese di c.t.u.; concludeva dunque per la declaratoria della cessata la materia del contendere, essendo venuto meno il titolo giudiziale azionato per il pagamento delle spese di lite liquidate dal Tribunale di Trani con regolamentazione delle spese dell’opposizione da porre a carico del convenuto.

La causa era quindi posta in decisione previa concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.

Il primo motivo di opposizione – riconducibile senz’altro nell’ambito di cui all’art. 617 co. 1 del codice di rito in quanto afferente alla regolarità formale dell’atto di precetto – è inammissibile in quanto proposto effettivamente oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del precetto.

In ogni caso, si osserva che “L’atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell’istante pur essendo sfornito di procura alle liti, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo – fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore – della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene” (Cassazione civile , sez. III, 08 maggio 2006, n. 10497).

Nella specie, la dedotta nullità è stata comunque sanata mediante il conferimento di apposita procura alle liti rilasciata in calce all’atto di costituzione e risposta del 6/10/2010 nel giudizio di opposizione al precetto.

Quanto al secondo motivo di opposizione, si sottolinea che con l’opposizione avverso l’esecuzione fondata su titolo giudiziale il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo.

L’opposizione all’esecuzione è infatti un rimedio circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo per cui la situazione esecutiva azionata in conformità del titolo può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non per motivi che possono essere fatti valere eventualmente in sede di gravame che, se accolto, elimina dalla realtà giuridica il titolo azionato (art. 336 co. 2 c.p.c.).

Il Giudice non può dunque effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni (nella specie di estinzione per compensazione) che possono eventualmente essere fatte valere in sede di gravame, potendo solo controllare la persistente validità dello stesso e attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass. Civ. n. 3667/2013).

Il giudice è pertanto tenuto a compiere esclusivamente la verifica sull’esistenza del titolo esecutivo posto a base dell’azione esecutiva, in quanto l’esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell’efficacia esecutiva stessa.

Orbene nel caso di specie l’opponente ha dedotto in corso di causa un fatto sopravvenuto alla formazione del titolo, producendo copia della sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari che, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Canosa di Puglia – sulla base della quale è stato notificato il precetto di pagamento opposto, ha posto interamente in capo alla Basile le spese del doppio grado di giudizio, incluse quelle di c.t.u..

Posto ciò, deve considerarsi la ritualità della produzione trattandosi di fatto intervenuto successivamente allo spirare delle preclusioni istruttorie già maturate. Orbene vertendosi in tema di esecuzione fondata su titolo esecutivo giudiziale costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenza ha determinato il venir meno del titolo esecutivo, coerentemente con l’effetto integralmente sostitutivo della pronuncia di grado successivo che è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado, privando quest’ultima della idoneità a legittimare l’instaurazione o la prosecuzione della procedura esecutiva senza che sia necessario attenderne il suo passaggio in giudicato (Cass. Civ. n. 13249/2014). Quando è contestato il diritto di procedere ad esecuzione, il giudice dell’opposizione deve infatti verificare non solo l’esistenza originaria ma anche la persistenza del titolo esecutivo, poichè la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo determina l’illegittimità, con efficacia ex tunc, dell’esecuzione, in atto ovvero anche soltanto minacciata (ex plurimis Cass, Civ. n. 11021/2011).

A nulla può rilevare il fatto che l’opponente abbia eventualmente già adempiuto, in tutto od in parte, alle altre statuizione della sentenza azionata.

Tanto considerato, l’opposizione proposta deve trovare accoglimento, laddove nell’atto di precetto opposto è stato intimato il pagamento delle spese processuali come liquidate nella sentenza del Tribunale di Trani -Sezione Distaccata di Canosa di Puglia – n. 12/09, per la sopravvenuta cessazione della sua efficacia esecutiva anche in ordine al capo che condannava l’odierno opponente al pagamento di dette spese.

Le superiori considerazioni assorbono ogni altra questione dedotta in giudizio.

Circa il governo delle spese di questo processo, rileva il principio per cui la parte che, come nel caso, fa valere la provvisoria esecutorietà della sentenza, lo fa a suo rischio e, quando la sentenza è poi riformata o cassata prima che il giudizio sull’opposizione si chiuda, siccome non può proseguire nell’esecuzione, deve subire l’accoglimento dell’opposizione che per un qualsiasi motivo sia stata proposta (cfr Cass. Civ. n. 12089/2009).

Tuttavia, considerato il contrasto di pronunce intervenute e rilevato che le doglianze inizialmente proposte, concernenti il difetto di procura e l’estinzione del credito per compensazione, si sono rivelate inammissibili e/o infondate, ricorrono nel caso di specie le gravi ed eccezionali ragioni richieste ex art. 92 co. 2 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese processuali nella misura della metà mentre per la restante parte seguono la soccombenza dell’opposta e si liquidano in favore del procuratore dell’opponente, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c. come da dispositivo che segue secondo le disposizioni di cui al D.M. della Giustizia n. 55 del 2014 relativamente allo scaglione di riferimento della causa, secondo i parametri minimi, adeguatamente considerati tutti gli indici di cui all’art. 4 del predetto D.M. ed in particolare la natura e complessità della controversia, il numero delle questioni trattate, il pregio dell’attività difensiva prestata.

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice, definitivamente pronunciando nella causa proposta con atto di citazione notificato in data 24/06/2010 da XXX nei confronti di YYY, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

  • accoglie l’opposizione per le ragioni di cui in parte motiva;
  • compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà, condannando la convenuta/opposta alla refusione in favore del procuratore dell’opponente, avv. dichiaratosi anticipatario, della restante metà di dette spese, così liquidate già in tale misura: €. 438,00 per la fase di studio; € 370,00 per la fase introduttiva; 810,00 per la fase decisoria; per un compenso totale di € 1.618,00 oltre rimborso spese generali nella misura rissa del 15%, I.V.A, se dovuta e Cassa Avvocati con aliquota di legge; per le spese borsuali € 184,60.

Così deciso in Bari, 20 luglio 2018

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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