REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
I SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati:
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 114/2022 pubblicata il 10/03/2022
Nella causa iscritta al n. 147 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l’anno 2014, promossa da:
XXX, YYY , ZZZ,
Appellanti
CONTRO
KKK, JJJ, RRR, OOO, PPP,
Appellati
e
SSS ;
Appellato contumace La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell’interesse degli appellanti:
“Voglia la Corte d’Appello, contrariis reiectis:
Nel merito, per i fatti e i titoli di cui è causa riformarsi integralmente l’impugnata sentenza del Tribunale di Lanusei n. 375 del 22-23 ottobre 2013 resa nella causa civile iscritta al n. 11/12 R.G e conseguentemente accogliere le domande avanzate da YYY, XXX e ZZZ di seguito ribadite:
voglia l’Ecc.mo Tribunale adito revocare, ex art. 2901 cc e segg. cc, e dirsi perciò inefficace nei confronti delle parti attrici, l’atto di “remissione parziale di debito e dazione in pagamento” a ministero notaio dott. rep. 1088/racc. 780, registrato a Cagliari il 26.10.10 e trascritto a Nuoro il 4.1 1.10 reg. part. 8143, con cui SSS ha trasferito, a titolo di dazione in pagamento, ai signori KKK, JJJ, RRR, OOO, PPP, YYY e ***, i quali, in comunione pro indiviso e per quote uguali fra loro, hanno acquistato, il diritto di proprietà, nei termini di seguito più precisamente descritti, dei seguenti beni immobili; A) l’intera piena proprietà dei seguenti immobili:
– immobile n. 1, sito nel Comune di e censita al NCEU di detto Comune al foglio, part., sub. 3, nat. A2, vani 8,5, piano 2, via Piemonte;
– immobile n. 2, sito nel Comune di e censita al NCEU di detto Comune al foglio, part., sub. 11, nat. Al 0, vani 7,5, piano 2, via Piemonte;
– immobile n. 3, sito nel Comune di e censita al NCEU di detto Comune al foglio, mapp. , sub. 1 (gid part. 108 sub. 1), nat. A3, mq. 192, piano T, via Roma n. 10;
– immobile n. 4, sito nel Comune di e censita al NCEU di detto Comune al foglio 10, mapp. sub 2 (gid part. 108, sub. 2), nat. A3, mq. 170, piano T, via Roma n. 10;
– immobile n. 5, sito nel Comune di e censita al NCT di detto Comune al foglio 10, part., nat. T, are 1, centiare 95 locality;
-immobile n. 6, sito nel Comune di e censita al NCEU di detto Comune al foglio, part. 111, nat. A4, piano T, via Nuoro n. 2; e foglio 10, part. 877, sub. 1, nat. A4, piano T, via ;
– immobile n. 7, sito nel Comune di e censita al NCEU di detto Comune al foglio, part. 1149, sub. 6, nat. D2, piano SI , via Nuoro n. 31;
– immobile n. 8, sito nel Comune di e censita al NCEU di detto Comune al foglio, part. 1149, sub. 5, nat. C2, mq. 294, piano T, via Nuoro n. 31;
B) limitatamente alla piena proprietà indivisa per la quota di 1/2:
– immobile n. 1, sito nel Comune di e censita al NCT di detto Comune al foglio 5, part. 111, nat. T, are 67, centiare 90.
^ Vinte le spese di lite.
^ In via istruttoria, con riserva di ogni più ampia istanza, si chiede venga disposto interrogatorio formale dei convenuti sui capitoli di cui alla premessa di citazione (nella parte in fatto), salvo altri, da intendersi qui ritrascritti preceduti dalle parole “Vero che” e salvo loro miglior formulazione. Con riserva di indicare i testimoni, anche a prova contraria e/o controprova, sull’avverso capitolato istruttorio, se ed in quanto dedotto ed ammesso;
Nell’interesse degli appellati:
“Voglia L’Ill.ma Corte d’appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
In via preliminare: dichiarare inammissibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 342 c.p.c. l’Appello proposto dal Sig. *** per tutte le ragione di cui in narrativa;
sempre in via preliminare: rigettare l’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 177/2016 (n. 1093/2013 r.g. n. 191/2016 Rep) pubblicata il 23.02.2016, oggi oggetto di gravame, in quanto infondata in fatto ed in diritto,
Nel merito
In Via Principale: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l’appello proposto dal Sig. *** avverso la sentenza n. 177/2016 (n. 1093/2013 r.g. n. 191/2016 Rep) pubblicata il 23.02.2016, notificata in data 11.03.2016 ai fini della decorrenza dei termini brevi per l’impugnazione del tribunale di Oristano e, per l’effetto confermare in toto la sentenza sopra indicata per il tramite della quale è stata dichiarata l’inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 c.c., nei confronti del Sig. ***, l’atto del 4.09.2012 n. 423 Repertorio n. 328 Raccolta Notaio, trascritto ad Oristano in data 10.09.2012 ai n.ri 3700 Registro Generale e n. 4714 Registro Generale, attraverso cui il Signor *** aveva trasferito in favore del Signor ***, di lui fratello, la proprietà per la quota di 2/30 dell’immobile in Comune di sito in Via.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del grado di appello.
Salvo ogni altro diritto”.
FATTO
XXX, YYY e ZZZ convennero in giudizio SSS e i suoi figli KKK JJJ RRR OOO PPP SSS domandando che fosse dichiarato inefficace nei loro confronti l’atto pubblico di “remissione parziale del debito e dazione di pagamento”, con il quale, in data 21.10.2010, il primo aveva trasferito ai figli la propria quota di proprietà sui beni meglio indicati nell’atto di citazione, quale datio in solutum finalizzata all’estinzione di un debito del dante causa, da costoro acquistato nel settembre 2010 quali cessionari dalla creditrice Società Cooperativa ***.
A sostegno della domanda, dedussero che:
con atto di citazione notificato il 24.12.2007 ***, XXX, YYY e Vilma Falcone avevano intrapreso un giudizio nei confronti di SSS e *** nei loro confronti) della somma di € 535.000,00 e la dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale costituito dal *** e dalla ***;
il Tribunale di Lanusei, con sentenza 405/09, del 30 luglio 2009, aveva accolto le loro domande; successivamente, *** aveva ceduto la sua quota del credito nascente dalla predetta sentenza a ZZZ, mentre *** aveva ceduto la propria quota a XXX ed a YYY; stante l’inadempimento malgrado regolare notifica ai debitori degli atti di cessione, essi attori avevano avviato una procedura esecutiva, estinta a seguito di opposizione ex art. 619 cpc proposta da KKK JJJ RRR OOO PPP SSS e conseguente rinuncia agli atti da parte degli attori;
nel suddetto procedimento di opposizione i KKK JJJ RRR OOO PPP SSS si erano affermati proprietari dei beni sottoposti a pignoramento in forza dell’atto oggetto del presente giudizio, trascritto in data 4.11.2010, anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare, avvenuta il 26.11.2010;
KKK JJJ RRR OOO PPP SSS, costituitisi giudizio, eccepirono che la datio in solutum non era soggetta a revoca, essendo stata posta in essere per adempiere il credito nei confronti di SSS loro ceduto, con atto del 1.09.2010, dalla società ***.
Evidenziarono, inoltre, l’inesistenza del pregiudizio alle ragioni dei creditori in quanto, al momento della datio in solutum, il patrimonio del debitore era già incapiente.
Eccepirono, infine, la mancanza dell’elemento soggettivo in capo al debitore ed ai terzi acquirenti. * * *
Istruita con prove documentali, la causa è stata decisa con sentenza n. 375/2013, con la quale il tribunale di Lanusei ha rigettato la domanda, compensando integralmente le spese processuali. Il tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti di cui all’art. 2901 cc, rilevando che con l’atto oggetto dell’azione revocatoria i convenuti avevano rimesso il debito di SSS nei loro confronti per l’importo di € 59.255,99; tale circostanza escludeva la possibilità che vi fosse la loro consapevolezza del pregiudizio arrecato dall’atto alle ragioni dei creditori.
Tale conclusione era peraltro rafforzata dalla considerazione dell’intervallo temporale di oltre un anno tra la sentenza che aveva accertato il debito di SSS e della moglie *** nei confronti di ***, XXX, *** e YYY, dichiarando al contempo inefficace nei confronti di questi ultimi l’atto di costituzione del fondo patrimoniale confezionato dai coniugi, e l’atto di dazione in pagamento, oggetto del presente giudizio, che reca la data del 21.10.2010.
Nel caso di specie, inoltre, era operante il limite di cui al terzo comma dell’art. 2901 cc, che esclude la possibilità di assoggettare a revoca l’adempimento di un debito scaduto. Tale norma, infatti, trova applicazione non solo in relazione al pagamento in senso tecnico, ma anche agli atti che rivestono un carattere di strumentalità necessaria nei riguardi del soddisfacimento dei debiti scaduti, a condizione che venga accertata la necessità di procedere all’alienazione quale unico mezzo utilizzabile dal debitore per adempiere.
Nella specie la datio in solutum presentava carattere di strumentalità necessaria, risultando che la situazione economica di SSS era tale da ritenere che lo stesso non avesse altra possibilità per adempiere al proprio debito.
****
Avverso la sentenza, con atto di citazione regolarmente notificato, propongono appello XXX, YYY e ZZZ chiedendone la integrale riforma.
Gli appellanti, ricostruite le articolate vicende processuali tra le parti in causa, antecedenti la stipula dell’atto di disposizione oggetto di revoca, a loro dire indicative della sua finalità, volta a sottrarre i beni trasferiti alla garanzia di essi creditori, deducono che la sentenza sarebbe viziata laddove ha ritenuto insussistenti le condizioni richieste dall’art. 2901 cc.
Invero nella fattispecie:
sussiste un valido rapporto di credito tra i creditori e gli odierni appellati e il debitore SSS:
ricorre l’effettività del danno inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto di datio in solutum, con cui si è spogliato dei propri beni immobili;
sussiste in capo al debitore la consapevolezza che con detto atto traslativo è stata ridotta la consistenza della garanzia generica a favore del proprio ceto creditorio; sussiste infine la conoscenza e consapevolezza in capo ai terzi acquirenti (parenti del dante causa) che l’atto traslativo, ancorché qualificato come remissione parziale del debito e dazione in pagamento, ha arrecato pregiudizio agli odierni appellanti creditori del KKK JJJ RRR OOO PPP SSS.
Nello specifico, con il primo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha configurato il trasferimento immobiliare de quo quale adempimento di debito scaduto e cioè quello originariamente a carico di SSS nei confronti di ***, poi asseritamente trasferito ai figli in forza dell’atto di cessione del credito del 1.9.2010, registrata il 21.9.201.
Il tribunale ha ritenuto tale atto non revocabile ai sensi dell’art. 2901 terzo comma c.c richiamando un orientamento giurisprudenziale secondo cui non sarebbe revocabile il pagamento di un debito scaduto che avvenga attraverso una datio in solutum, a condizione che sia provato il carattere di strumentalità necessaria del trasferimento immobiliare rispetto al soddisfacimento del debito scaduto.
Gli appellanti, pur non contestando in linea di principio la correttezza del richiamo giurisprudenziale, (quand’anche nel merito non condiviso), sostengono la insussistenza dei presupposti della fattispecie de qua, per non essere l’atto intercorso tra i KKK JJJ RRR OOO PPP SSS e la ***, al di là del nomen juris utilizzato, una cessione di credito, costituendo invece un’espromissione.
In tal senso rileverebbero:
la circostanza che l’atto non prevede alcun corrispettivo, unitamente alle indicate modalità di pagamento del credito pattuite; la natura pro soluto della cessione;
il decreto ingiuntivo ottenuto da *** verso SSS, descritto nelle premesse della cessione, non sarebbe provato documentalmente; la copia della delegazione di pagamento dei cessionari KKK JJJ RRR OOO PPP SSS alla soc. ***, citata nell’atto di cessione e ad esso allegata, reca una data successiva all’atto di cessione stesso; i cessionari KKK JJJ RRR OOO PPP SSS nelle premesse dell’atto di cessione dichiarano di acquistare il credito al fine di evitare un’azione esecutiva nei confronti del padre.
Tali circostanze ad avviso degli appellanti inducono a ricondurre l’atto in parola nello schema tipico dell’espromissione.
Peraltro considerato che l’atto revocando fu stipulato in data 21.10.2010 cioè dopo solo 50 giorni l’accordo ***/KKK JJJ RRR OOO PPP SSS figli, è impensabile che essi abbiano pagato al creditore *** l’intera somma pari a 562.782.24, prova che nella specie non solo non è stata fornita, ma trova smentita nelle tempistiche di pagamento pattuite. Al più i KKK JJJ RRR OOO PPP SSS avrebbero potuto ritenersi creditori verso il padre della somma di euro 100.00.000, , nelle pattuizioni contrattuali pagabile entro il 30.9.2010; ne discende l’assenza di ragione alcuna per cui il KKK JJJ RRR OOO PPP SSS, al fine di adempiere il proprio debito, avrebbe dovuto trasferire tutti i propri immobili, il cui valore attribuito nell’atto revocando era pari € 503.515.
Dunque, secondo gli appellanti, l’atto denominato cessione di credito era in realtà preordinato a far nascere in tempi brevissimi, un presunto credito degli odierni appellati nei confronti del KKK JJJ RRR OOO PPP SSS che legittimasse il trasferimento delle sue proprietà immobiliari ai propri figli, sottraendoli agli altri creditori del KKK JJJ RRR OOO PPP SSS, tra i quali gli odierni appellanti.
L’assunto è fondato.
In primo luogo la censura è ammissibile sotto il profilo della tempestività, contrariamente a quanto eccepito dagli appellati: invero la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto diversa da quella effettuata in primo grado, ove basata, come nella specie, sui medesimi fatti, non incorre nel divieto di ius novorum in appello stabilito dall’art. 345 cpc.
Nel merito, le argomentazioni della difesa appellante sul punto sono condivisibili nella parte in cui evidenziano come con l’atto denominato rimessione parziale e cessione del credito al di là del nomen juris utilizzato, gli odierni appellati abbiano in realtà manifestato l’intento di assumere verso il creditore *** il debito del signor SSS, così obbligandosi unitamente/in solido col debitore originario, ciò che integra lo schema negoziale dell’espromissione ( art. 1272 c.c.) : in tal senso appare significativo quanto evidenziato dalla difesa appellata “come chiaramente è dato evincere dal tenore letterale della scrittura privata, gli odierni appellati si impegnavano a corrispondere a *** il Tirreno non un prezzo convenzionalmente pattuito bensì l’ammontare complessivo del credito vantato da quest’ultimo verso SSS, con le particolari modalità ivi indicate, ovvero per il tramite di un pagamento dilazionato destinato, in considerazione della somma cospicua dovuta, a prolungarsi per diversi anni a venire. In altre parole, sulla scorta degli accordi intercorsi, il credito vantato da *** il Tirreno nei confronti di SSS sarebbe stato interamente – ancorché ratealmente – estinto dagli asseriti “cessionari”, di fatto escludendosi ogni trasferimento. Prima “anomalia”, questa, che discosta l’accordo concluso dallo schema tipico della cessione del credito che, al contrario, si caratterizza, laddove effettuato pro soluto come nel caso di specie, per il trasferimento in capo al cessionario degli oneri/rischi connessi al recupero del relativo credito” .
E se la gratuità, così debitamente intesa, dell’atto de quo di per sé solo non vale ad escludere la sua natura di “cessione di credito”, assume però rilevanza se valutata in uno alle seguenti ulteriori “peculiarità”: la “cessione” viene convenuta pro soluto, con integrale liberazione di *** il Tirreno anche nell’eventualità in cui i KKK JJJ RRR OOO PPP SSS figli non avessero potuto recuperare il credito dal padre, dando atto di come l’operazione si inserisse in una più ampia fattispecie finalizzata a garantire la non espropriazione dei beni paterni…”
Inoltre, a fronte della mancato versamento da parte dei KKK JJJ RRR OOO PPP SSS della somma da corrispondere mediante rate annuali, la *** si riservava la facoltà di agire per il residuo importo, da corrispondere, nei confronti di SSS ( punto 4) .
Vale soggiungere che, come giustamente osservato dalla difesa appellante, posta la espressa volontà del creditore *** di non liberare il debitore originario, gli odierni appellati avrebbero potuto maturare un credito verso quest’ultimo, in via di rivalsa, sulle somme effettivamente versate al creditore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1299 c.c. Tuttavia in atti non vi è alcuna prova (che avrebbe potuto essere agevolmente fornita dagli odierni appellati) in ordine all’avvenuto versamento da parte dei presunti cessionari KKK JJJ RRR OOO PPP SSS degli importi dovuti alla *** secondo le modalità e le tempistiche pattuite nell’atto in esame.
Anche tale circostanza impedisce di ritenere ravvisabile la necessaria strumentalità della datio in solutum per cui è causa all’adempimento, che costituisce, per orientamento consolidato, la condizione necessaria per l’integrazione della fattispecie di esenzione legale di cui all’art. 2901 terzo comma c.c.
Ciò posto, esclusa la irrevocabilità dell’atto oggetto di revoca ai sensi dell’art. 2901 terzo comma c.c. ad avviso della Corte la domanda ex art. 2901 cc è fondata e deve essere accolta.
Invero, in tema di azione revocatoria ordinaria, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, allorché l’atto di disposizione sia, come nella specie, successivo al sorgere del credito, l’unica condizione per l’esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione (per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell’azione) è sostanzialmente analoga a quella del debitore; la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (tra altre , cfr. Cass. n. 27546/14).
Nella specie emergono più elementi che, complessivamente valutati, consentono di ritenere accertata positivamente la posizione soggettiva dei KKK JJJ RRR OOO PPP SSS figli, odierni appellati.
Certamente riveste un decisivo rilievo, ai fini in esame, lo stretto legame di parentela tra le parti (v. Cass. 17821/2014) dell’atto dispositivo per cui è causa; tale rapporto, seppure verosimilmente non caratterizzato da convivenza, deve comunque ritenersi connotato da forte vicinanza e solidarietà, traspare dallo stesso atto dispositivo in esame la consapevolezza da parte dei “ cessionari” della considerevole esposizione debitoria del padre, e della loro volontà di evitare la dispersione del patrimonio immobiliare familiare, senza contare che i figli *** erano stati sentiti quali testi nel giudizio promosso dagli odierni appellanti nei confronti di SSS e *** ( loro genitori) definito con la sopra citata sentenza di condanna di questi ultimi, in solido, al pagamento del credito vantato dagli odierni appallanti e di inefficacia del fondo patrimoniale. A ciò aggiungasi la natura dei rapporti economici e lavorativi tra i figli odierni appellati e il padre SSS, il quale nel 2007 aveva ceduto le proprie aziende alla soc. *** ( la cui compagine sociale era rappresentata al 76/5 dagli odierni appellati) come risulta dalla visura della soc. La *** prodotta nel giudizio di primo grado.
Tali elementi dimostrano in modo inequivoco come gli odierni appellati fossero a conoscenza della situazione finanziaria del proprio dante causa, anche con riferimento alle esposizioni debitorie verso terzi, non essendo peraltro necessaria la conoscenza dello specifico credito per cui è proposta l’azione, invece richiesta quando quest’ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere del credito (v. Cass, 16825/2013).
Infine, quanto al requisito dell’eventus damni, e avuto riguardo all’esistenza, nella specie, di plurime iscrizione ipotecarie sui beni oggetto di datio in solutum, giova rilevare che in tema di revocatoria ordinaria, l’esistenza su un bene di un’ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entità tale da, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integra, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione dell’alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell’alienante all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell’atto dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev’essere in termini di potenzialità. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l’incidenza della causa di prelazione connessa all’ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere, l’incertezza sia sull’an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà’ incidere sul valore del bene collegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venire meno o ridimensionarsi, evidenzia che l’atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario.( v ex multis Cass. 30 settembre 2019| n. 24207).
Da tutti gli elementi sopra citati, si possono ritenere integrati i presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria.
Alla stregua di quanto detto, l’appello deve essere pertanto accolto e, in riforma della sentenza appellata, dev’essere dichiarata la inefficacia, nei confronti degli appellanti, dell’atto di disposizione indicato in dispostivo.
****
All’esito della lite, le spese del doppio grado del giudizio come liquidate in dispositivo, rispettivamente ai sensi del DM 140/2012 e del DM 55/2014 applicando i valori medi sullo scaglione corrispondente al credito per cui si procede, devono essere poste a carico degli appellati, in solido, in ragione della soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d’Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria domanda, istanza, ed eccezione, definitamente pronunciando sull’appello proposto da XXX, YYY e ZZZ avverso la sentenza del tribunale di Lanusei n. 375/2013 del 23.10.2013, in totale riforma della sentenza impugnata:
In accoglimento della domanda proposta nel procedimento iscritto al n. 11/2012 del tribunale di Lanusei, dichiara inefficace nei confronti degli attori l’atto di “remissione parziale di debito e dazione in pagamento” a ministero notaio *** rep. 1088/racc. 780, registrato a Cagliari e trascritto a Nuoro il 4.1 1.10 reg. part., con cui SSS ha trasferito, a titolo di dazione in pagamento ai signori KKK JJJ RRR OOO PPP SSS i quali, in comunione per quote uguali fra loro, hanno acquistato, il diritto di proprietà nei termini di seguito più precisamente descritti, dei seguenti immobili: A) l’intera piena proprietà dei seguenti immobili:
– immobile n. 1, sito nel Comune di e censita al N CEU di detto Comune al foglio, part. 892, sub. 3, nat. A2, vani 8,5, piano 2, via;
– immobile n. 2, sito nel Comune di e censita al NCEU di detto Comune al foglio, mapp. 892, sub. 11, nat. A10, vani 7,5, piano 2 via;
– immobile n. 3, sito nel Comune di e censita al Comune al foglio, mapp. 1844, sub. 1 (già part. 108 sub. 1), nat. A3, mq. 192, piano T, via;
– immobile n. 4, sito nel Comune di e censita al NCEU di detto comune al foglio 10, mapp. 1844 sub 2 (già part. 108, sub. 2), nat. A3, mq. 170 piano T, via;
– immobile n. 5, sito nel Comune di e censita al NCT di detto Comune al foglio 10, part. 109, nat. T, are 1, centiare 95 località;
-immobile n. 6, sito nel Comune di e censita al NCEU di detto Comune al foglio 10, part. 111 nat. A4, piano T, via n. 2; e foglio 10, part. 877, sub. 1, nat. A4, piano T, via n. 2;
– immobile n. 7, sito nel Comune di e censita al NCEU di detto Comune al foglio 10, part. 1149, sub. 6, nat. D2, piano Si, via;
– immobile n. 8, sito nel Comune di e censita al NCEU di detto Comune al foglio 10, part. 1149, sub. 5, nat. C2, mq. 294, piano T, via;
B) limitatamente alla piena proprietà indivisa per la quota di 1/2:
– immobile n. 1, sito nel Comune di e censita al NCT di detto Comune al foglio 5, part. 1 1 1, nat. T, are 67, centiare 90.
Condanna gli appellati, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore degli appellanti che liquida, per il giudizio di primo grado nella somma complessiva di euro 15.914,00 per compensi oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge e per il giudizio di appello nella somma di euro 17.628,00 per compensi di avvocato, oltre contributo unificato, IVA e CPA.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio della Corte d’Appello della prima sezione civile il 27.02. 2022.
La Presidente
Il consigliere estensore
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.