REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI
in persona del giudice dr. ha emesso la seguente
SENTENZA n. 1731/2018 pubblicata il 30/11/2018
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G., trattenuta in decisione nell’udienza del 3.10.2018
TRA
EQUITALIA XXX in persona del suo legale rappresentante p.t. ora AGENZIA DELLE ENTRATE – Riscossione con l’Avv. e
YYY rappresentata e difesa dall’Avv. Petraroli Giovanni del foro di Lecce appellata
Nonché
ZZZ, in persona del Sindaco suo legale rappresentante pro-tempore
altro appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. del Giudice di Pace di San Pietro Vernotico depositata in data 9/5/2013 .
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CONCLUSIONI: all’udienza del 3.10.2018 le parti hanno discusso oralmente la causa riportandosi alle conclusioni contenute nel verbale e nei precedenti atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.5.2012 YYY proponeva opposizione innanzi il Giudice di Pace di San Pietro Vernotico avverso il sollecito di pagamento ricevuto in data 30.4.2012 da Equitalia XXX, con riferimento al mancato pagamento della cartella esattoriale n di euro 350,80, notificata in data 11.4.2005 dall’Agente della riscossione.
L’opponente deduceva in particolare l’intervenuta prescrizione quinquennale del relativo credito iscritto a ruolo derivante dall’irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, evidenziando la autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento in oggetto.
Si costituiva davanti al Giudice di Pace Equitalia XXX, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine di impugnazione della cartella di pagamento; in proposito deduceva che la cartella di pagamento in questione era stata già in precedenza impugnata dalla ricorrente, innanzi al Giudice di Pace di Lecce che, con sentenza n. aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, assegnando termine perentorio di 90 giorni per la riassunzione del giudizio avanti il Giudice di Pace di Maglie, giudizio in realtà mai riassunto dalla ricorrente.
Infine Equitalia chiedeva il rigetto della opposizione e la conferma della legittimità della cartella essendo non fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Di Pegna.
Il ZZZ rimaneva contumace in entrambi i gradi del giudizio.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di San Pietro Vernotico, in accoglimento dell’opposizione annullava la cartella esattoriale e compensava tra le parti le spese del giudizio
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Con atto di appello ritualmente notificato Equitalia XXX, ora costituita come AGENZIA DELLE ENTRATE – Riscossione -ha impugnato la sentenza di primo grado eccependo che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente accertato l’intervenuta prescrizione; in proposito ha rilevato che il suddetto termine prescrizionale sarebbe in realtà decennale e decorrerebbe dalla notifica della cartella di pagamento in quanto la stessa ha natura di tiolo esecutivo.
Con il secondo motivo di appello Equitalia XXX ha insistito per la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha escluso la rilevanza degli atti interruttivi indicati solo genericamente da Equitalia, ed in realtà consistenti nella notifica della cartella di pagamento impugnata davanti il Giudice di Pace di Lecce e nella conseguente sentenza depositata il 24.12.2005
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Entrambi i suddetti motivi di appello risultano infondati.
In primo luogo occorre rilevare l’autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento come riconosciuto dalla costante giurisprudenza di legittimità ( v. Cass. 15596/12). Sono infatti impugnabili anche gli «atti non autoritativi», purché «idonei a portare a conoscenza i presupposti di fatto e le ragioni in diritto della pretesa impositiva o del diniego del diritto vantato dal contribuente» L’atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall’avviso di mora, avendo lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato è autonomamente impugnabile innanzi al giudice competente, nella specie il Giudice di Pace, trattandosi di credito derivante da sanzioni amministrative.
In secondo luogo si osserva che nonostante il giudizio innanzi il Giudice di Pace di Maglie si sia estinto per mancata tempestiva riassunzione, con conseguente esecutività del ruolo impugnato, ciò non ha pregiudicato la successiva impugnabilità del suddetto avviso di pagamento notificato da Equitalia oltre il termine prescrizionale ormai maturato.
In proposito la Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016 ha risolto il contrasto giurisprudenziale che si era formato sul punto rilevando che “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Ne discende che in assenza di un titolo giudiziale che ha accertato la sussistenza del credito iscritto a ruolo- tale non potendosi ritenere la sentenza del giudice di Pace di Lecce che ha statuito solo sulla competenza -il diritto di riscuotere le somme dovute in conseguenza della sanzione amministrativa accertata deve ritenersi prescritto con il decorso del termine quinquennale dall’ultimo atto interruttivo
A sensi dell’art. 2945 c.c. per effetto dell’interruzione della prescrizione inizia un nuovo periodo di prescrizione. Inoltre se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Tuttavia se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo.
Nel caso di specie dalla notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 11.4.2005 sono decorsi più di 5 anni senza che siano stati notificati alla ricorrente ulteriori atti esecutivi dopo l’avvenuta l’estinzione del giudizio, ciò sino al sollecito di pagamento oggetto del presente giudizio di impugnazione notificato alla ricorrente il 30.4.2012.
Da quanto sopra deriva l’infondatezza dell’appello proposto da Equitalia e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La peculiarità delle questioni giuridiche trattate, oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione dell’impugnazione sulla questione dirimente del termine di prescrizione, risolta dalla Cassazione a Sezioni Unite, comporta ai sensi dell’art 92 comma 2 c.p.c. l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi decidendo nel giudizio di appello avverso la sentenza n. del Giudice di Pace di San Pietro Vernotico, depositata in data 9/5/2013, proposto da Equitalia XXX, ora Agenzia delle Entrate – Riscossione, nei confronti di YYY e ZZZ, così dispone:
– Rigetta l’appello proposto e per l’effetto conferma la sentenza impugnata; – Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello. Brindisi 30.11.2018
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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