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Codice Civile
Codice Penale

Autorità del giudicato, copre sia il dedotto sia il deducibile

La autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione.

Pubblicato il 25 April 2020 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 970/2020 pubblicata il 22/04/2020

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2013 promossa da:

XXX SRL (C.F.), con il patrocinio dell’avv.; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

PARTE ATTRICE contro

YYY S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. ed elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data la società XXX S.r.l. proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. /2013 del Tribunale di Firenze con il quale le veniva ingiunto di pagare immediatamente e senza dilazione alla YYY S.p.A. (poi *** S.p.A. e ora YYY2 S.p.A.) la somma di €. 1.721.368,42 oltre gli ulteriori interessi convenzionali, spese e competenze del ricorso, per svariati canoni di leasing dalla stessa resi insoluti e relativi accessori, chiedendo, oltre alla sospensione della provvisoria esecuzione e la riunione della causa ad altra pendente tra le medesime parti (n. /2012 Tribunale di Firenze), la revoca del decreto ingiuntivo in forza della nullità quanto meno parziale dei contratti di leasing per interessi e/o penali usurarie e interessi anatocistici, avanzando contemporaneamente domanda riconvenzionale per le somme illecitamente percepite a tal proposito dall’allora YYY S.p.A.

– quantificate in €. 1.163.066,80, ovvero le diverse somme, maggiori o minori, da accertarsi in corso di causa – oltre al risarcimento del danno. Costituitasi in giudizio, *** S.p.A. (nel frattempo succeduta a YYY S.p.A.) contestava la fondatezza dell’opposizione, e chiedeva il rigetto dell’opposizione e delle riconvenzionali avanzate, oltre alla reiezione della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e della istanza di riunione. Con ordinanza del 21/5/2014 il Giudice respingeva le richieste di riunione e di sospensione della provvisoria esecuzione, disponendo altresì l’esperimento del tentativo di mediazione che però, nonostante i numerosi incontri, si concludeva senza alcun accordo tra le parti. Alla successiva udienza venivano quindi concessi i termini per le memorie ex art. 183 6° comma c.p.c., all’esito delle quali, con ordinanza del 21/9/2015, il Giudice disponeva l’espletamento di una CTU contabile. Dopo il deposito della relazione tecnica ed alcuni rinvii per la pendenza di trattative tra le parti (rimaste però senza esito), all’udienza del 18/6/2019, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

NEL MERITO
L’opposizione è infondata e pertanto va respinta con conseguente conferma del D.I. opposto.

Come noto, l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell’onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell’opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. Orbene, la convenuta opposta ha ottemperato al proprio onere probatorio, avendo provveduto a produrre in giudizio la serie di contratti di locazione fianziaria che in data 15/2/2006 la XXX S.r.l. stipulò con l’allora YYY S.p.A.) relativi ad alcune unità di un unico immobile sito in, immobile che, in adempimento dei propri obblighi, la YYY S.p.A. acquistò per il prezzo di €. 10.100.000,00 (diecimilionicentomila/00) a mezzo di atto di compravendita del 15/2/2006 ai rogiti del Notaio, rep., racc. (doc. 2).

La convenuta ha altresì dedotto che alcune di tali unità immobiliari erano già utilizzabili, mentre altre erano ancora “al grezzo” e necessitavano di lavori di completamento, che vennero in parte finanziati dalla YYY S.p.A.. Naturalmente era previsto detti contratti entrassero in esazione, con l’addebito dei relativi canoni, solo al completamento di tali lavori. Tuttavia, solo dopo pochi mesi dall’inizio esazione dei contratti, l’utilizzatrice cominciò a mandare insoluti i canoni, tanto che, rimasti vani i solleciti, la YYY fu costretta ad agire in via monitoria, ottenendo dal Tribunale di Firenze il decreto ingiuntivo n. /2009 del 28/10/2009, notificato congiuntamente al precetto in data 7/12/2009 e mai opposto (cfr. doc. 9 e doc. 32 del ricorso per ingiunzione). Successivamente, a mezzo di alcune rimesse a distanza di svariati mesi l’una dall’altra, l’odierna opponente pagò la somma ingiunta, continuando però a mandare insoluti i canoni e le altre fatture contrattualmente dovute, nonostante che nel frattempo incassasse regolarmente i canoni di sublocazione di alcune delle unità immobiliari di cui ai contratti di leasing de quo. Ancora una volta, quindi, a fronte di un credito sempre più elevato, non avendo avuto alcun effetto i solleciti inviati, la YYY S.p.A. decise di agire nuovamente in via monitoria con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di cui all’odierna causa di opposizione. Occorre allora prendere le mosse da questa circostanza per esaminare l’eccezione di giudicato sollevata da parte convenuta opposta. Quanto infatti alla eccepita nullità delle clausole dei contratti di cui al decreto ingiuntivo opposto perché contenenti pattuizioni di interessi usurari e/o anatocistici, va rilevato che sulla piena legittimità e liceità delle clausole contrattuali contestate dalla parte opponente si è formato giudicato ex art. 2909 cod. civ. con la conseguente inammissibilità delle relative eccezioni. Infatti il decreto ingiuntivo n. /2009 del 28/10/2009 con cui la YYY S.p.A. ha chiesto il pagamento dei canoni insoluti relativi ai contratti di leasing correnti tra le parti a quel momento insoluti e relativi interessi di mora, notificato congiuntamente al precetto in data 7/12/2009 non è mai stato opposto ed ha quindi acquistato efficacia di giudicato come già ha rilevato anche il Giudice della presente causa nell’ordinanza del 21/5/2014, il cui contenuto in questa sede deve intendersi integralmente confermato, con cui è stata respinta l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. Segnaliamo che, sull’efficacia di pieno giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, la giurisprudenza anche di legittimità è univoca: si veda, tra le ultime, Cassazione 24/9/2018 n. 22465, con cui la Suprema Corte afferma che «Il collegio intende dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass., n. 25745/17). Il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass., n. 28318/17).» Il medesimo principio di diritto è altresì recentemente confermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n° 16 del 3 Gennaio 2020 la quale recita: “La autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo. Conseguentemente, il giudicato formatosi con la mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. /2009, coprendo il dedotto ed il deducibile, rende inammissibile qualsiasi contestazioni da parte della XXX in merito – appunto – alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali relative al tasso applicato, incluso quello di mora, ed alla tipologia di ammortamento ivi prevista (cfr. tra le tante: Cassazione 28/11/ 2011, n. 22520; 11/05/2010, n. 11360). Infatti con il decreto ingiuntivo n. /2009 il Tribunale di Firenze, in base ai contratti di leasing prodotti, ha ingiunto alla XXX S.r.l. il pagamento del capitale a quei tempi insoluto e dei relativi interessi moratori al tasso convenzionalmente pattuito, ritenendolo quindi lecito e legittimo: in mancanza di opposizione, tale statuizione ha quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale (cfr. anche Cassazione 06/03/2012, n. 3453: S.U. 16.6.2006 n. 13916; Cass. 22.4.2009 n. 9512; Cass. 29.7.2011 n. 16675; Cassazione 06/09/2007, n. 18725). Ma vi è di più, applicando il sopra ricordato principio nella citata ordinanza il suddetto giudicato sulla legittimità dei tassi e clausole contrattuali, pacificamente esistente per i contratti presenti sia nel decreto ingiuntivo n, 7209/2009 sia in quello oggetto della presente opposizione, deve essere esteso anche ai i contratti n. 488429, 488467 e 488420 di cui al decreto opposto (tra l’altro la loro incidenza sulla somma ingiunta è veramente minima: €. 15.808,12 in capitale e 2.126,50 per interessi di mora) pur non essendo i medesimi inseriti nel decreto ingiuntivo /2009, in quanto, oltre ad essere espressione del medesimo accordo contrattuale tra le parti (utilizzazione in leasing di un complesso immobiliare appositamente acquistato e da suddividere in più unità commerciali), tanto da essere stati sottoscritti tutti contestualmente, hanno clausole e tassi esattamente identici a quelli di cui al decreto ingiuntivo del 2009.

L’opposizione è quindi infondata e da respingere, senza necessità di esaminare le ulteriori questioni, che rimangono assorbite da quella principale del giudicato formatosi fra le parti sulla validità delle pattuizioni contenute nei contratti di leasing oggetto della presente causa.

SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico dell’opponente, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell’attività effettivamente espletata dalla parti. Le spese di CTU vanno poste definitamente a carico della stessa opponente.

PQM

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa promossa da XXX SRL (C.F. 01580580478), contro YYY S.P.A. ora YYY2, ogni ulteriore eccezione e richiesta respinta e disattesa, così provvede;

– respinge l’opposizione proposta da XXX SRL e per l’effetto,

– conferma il decreto ingiuntivo n. /2013 emesso dal Tribunale di Firenze;

– condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposta che liquida in € 21.424 ,00 per compensi professionali, oltre 15 % spese generali e accessori di legge. Firenze, 22 aprile 2020

Il Giudice

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