REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I sezione civile composto
dai Sigg.: riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA n. 1542/2023 pubblicata il 01/09/2023
nella causa iscritta al N. 5655 del Registro Generale volontaria giurisdizione 2021
TRA
XXX, e YYY, c.f.:;
RICORRENTE XXX
E
Agenzia delle Entrate-Riscossione, già RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., in persona del Direttore Generale f.f. pro-tempore, elettivamente domiciliata a
RESISTENTE
E
con l’intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Querela di falso
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto depositato all’udienza del 23.11.2021 nel procedimento n. 1498/2016 R.G. davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Messina, XXX dichiarava di proporre querela di falso averso l’avviso di ricevimento della raccomandata n. spedita il 15.12.2009 ed apparentemente ricevuta il 19.12.2009, che era stato prodotto in detto giudizio da Riscossione Sicilia s.p.a. in data 23.11.2021. In particolare, evidenziava che la sottoscrizione apposta in corrispondenza della casella riservata al destinatario non gli apparteneva e che, conseguentemente, egli non aveva mai ricevuto la cartella di pagamento oggetto della predetta raccomandata. All’esito della medesima udienza il Giudice, ritenuta la rilevanza del predetto documento, autorizzava l’opponente a presentare querela di falso “disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l’assegnazione alla sezione civile competente … e la temporanea sospensione del presente processo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio di falso”.
Con provvedimento del 02.12.2021 il Presidente del Tribunale disponeva l’iscrizione a ruolo del procedimento per querela di falso e la trasmissione degli atti al Presidente della prima sezione civile per l’assegnazione al Giudice Istruttore. Con decreto del 19.01.2022 il Giudice Istruttore nominato disponeva la comparizione delle parti per l’udienza del 04.05.2022.
Con atto depositato il 02.04.2022 si costituiva XXX insistendo nell’accoglimento della querela di falso.
Con comparsa depositata il 29.04.2022 si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione, già RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che l’unico legittimato passivo avrebbe dovuto essere l’agente postale che aveva eseguito la notifica, e la mancanza, in ogni caso, di una propria responsabilità essendo stato il procedimento notificatorio avviato correttamente e dovendo la deducente società fare affidamento sulla fede privilegiata del documento impugnato di falso. Nel merito, sottolineava la propria estraneità rispetto ai fatti che avrebbero determinato la falsità del documento.
Disposta ed espletata C.T.U., all’udienza del 03.05.2023, celebrata con le modalità cartolari previste dall’art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell’art. 189 c.p.c., concedendo i termini di rito stabilito dall’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Come è noto, una delle questioni più dibattute in dottrina e giurisprudenza concerne l’individuazione dell’oggetto del processo su querela di falso: la tesi tradizionale vuole che si tratti di un processo di accertamento che ha per oggetto un fatto e più precisamente il modo di essere di un documento, mentre altri autorevoli studiosi hanno sostenuto che esso avrebbe per oggetto una questione pregiudiziale ovvero un rapporto obbligatorio. E’ certo, tuttavia, che il legislatore, forse influenzato da una concezione “penalistica” del processo di falso, ha previsto accanto ad un giudizio incidentale anche un giudizio autonomo, così manifestando chiaramente la volontà di costruire la certezza in ordine ai documenti come un bene autonomo, che prescinde dal suo collegamento con un processo attualmente pendente e, quindi, con la efficacia probatoria ricavabile dalla scrittura. Il potere di ottenere la verificazione giudiziale della falsità o della autenticità di un documento non è posto, pertanto, solamente in funzione dell’efficacia probatoria del documento stesso rispetto alla fattispecie sostanziale oggetto dell’accertamento giurisdizionale, in quanto una simile conclusione sembra contraddetta dal sistema positivo vigente che non pone limitazioni alla proposizione in via autonoma della querela di falso. In ogni caso la querela di falso, tanto se proposta in via principale che in via incidentale, ha lo scopo di privare una scrittura privata riconosciuta o un atto pubblico della sua intrinseca idoneità a far fede, vale a dire a servire come prova di atti o di rapporti (Cass. 20.06.2000 n. 8362).
Orbene, se questo è lo scopo della querela di falso, la stessa è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l’autore della falsificazione (Cass. civ. 30.08.2007 n. 18323). Nel caso in esame, pertanto, va disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, già RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., in quanto è evidente, dalle stesse difese della società incaricata della riscossione, che la stessa intende valersi della notifica da lei prodotta per contrastare il ricorso averso la cartella di pagamento proposto dal ricorrente davanti al Giudice del Lavoro di Messina. Viceversa, va esclusa la legittimazione passiva di Poste Italiane s.p.a., in quanto la società alle cui dipendenze lavorava l’agente postale che ha redatto il documento impugnato di falso non ha alcun interesse a contraddire il ricorso proposto dal XXX averso la menzionata cartella di pagamento.
Naturalmente, presupposto della querela di falso è che il documento contro cui essa è rivolta possegga o sia idoneo a possedere quella particolare efficacia probatoria che appunto la legge sancisce “fino a querela di falso”, trattandosi dello strumento processuale atto a togliere il valore di prova legale alle fonti di prova documentale, vale a dire all’atto pubblico, quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, alle dichiarazioni delle parti e altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2699, 2700 c.c.) e alla scrittura privata, quanto alla provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.), ovvero anche alla scrittura privata non riconosciuta se essa sia verificata (Cass. 13104/2000) o se non sia verificata, in relazione alla efficacia probatoria che essa comunque potrebbe avere in altri processi (Cass. civ. sez. un. 4.06.1986 n. 3734).
In giurisprudenza è, comunque, pacifico che tanto la relata di notifica che l’avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta hanno natura di atto pubblico e costituiscono piena prova, sino a querela di falso, delle dichiarazioni in essi contenute. Inoltre, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale in forza del disposto dell’art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell’attività direttamente svolta dall’ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l’atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall’agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione dell’identità del destinatario che ha ricevuto il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell’atto (Cass. civ. 04.02.2014 n. 2421; Cass. civ. 22.11.2006 n. 24852)
Invero, il problema da risolvere in questa sede non è tanto la astratta possibilità di impugnare mediante querela di falso il documento indicato in citazione, essendo pacifico che trattasi di atto pubblico, quanto verificare se la sottoscrizione del destinatario che ha ricevuto l’atto sia o meno falsa.
Orbene, sul punto la C.T.U., all’esito di una indagine accurata e convincente, nella relazione depositata il 26.01.2023 ha concluso affermando che “La sigla-firma apposta nella cartolina AR relativa all’invio della raccomandata Nr.607683501066, avente come mittente SERIT SICILIA S.P.A. – Viale dell’Olimpo n. 24 – Palermo, siglata nel presente accertamento come Doc. X, non è riferibile alla grafomotricità del signor XXX”. In particolare il C.T.U. ha evidenziato la compresenza di un complesso di discordanze in aspetti che riguardano la morfodinamica strutturale delle figure che, di fatto si presentano, nella firma in verifica, totalmente estranee rispetto al modello noto sicuramente riferibile al XXX.
Alla stregua degli accertamenti compiuti dalla C.T.U. va, pertanto, dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato con querela di falso, vale a dire l’avviso di ricevimento della raccomandata n. 607683501066 spedita il 15.12.2009 ed apparentemente ricevuta il 19.12.2009.
Ai sensi dell’art. 226 comma 2 c.p.c., e degli artt. 537 e 675 c.p.p., va, pertanto, ordinata la cancellazione del suddetto documento dichiarato falso, da eseguire mediante annotazione della presente sentenza a margine del documento stesso il cui originale dovrà essere conservato dalla Cancelleria del Giudice Del Lavoro di Messina allegato al verbale nel quale si darà atto dell’avvenuta cancellazione con la dichiarazione che esso non può avere alcun effetto giuridico.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza; di conseguenza, vanno poste a carico della resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione, già RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., che ha inteso avvalersi del documento impugnato anche dopo che ne era stata denunciata la falsità. Dette spese, avuto riguardo alla entità della causa ed alle questioni trattate, possono liquidarsi, in base a valori corrispondenti a quelli minimi indicati nei parametri di cui al D.M. 147/2022, a favore del ricorrente in complessivi € 518,00 per spese vive, nonché in complessivi € 3.809,00, per compensi di cui € 851,00 per la fase “studio”, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase “istruttoria” ed € 1.453,00 per la fase “decisoria”, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente sula querela di falso presentata davanti a questo Tribunale da XXX nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, già RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., dichiara la falsità della firma del destinatario apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata n. spedita il 15.12.2009 ed apparentemente ricevuta il 19.12.2009; ordina la cancellazione del suddetto documento dichiarato falso, da eseguire mediante annotazione della presente sentenza a margine del documento stesso il cui originale dovrà essere conservato dalla Cancelleria del Giudice del Lavoro allegato al verbale nel quale si darà atto dell’avvenuta cancellazione con la dichiarazione che esso non può avere alcun effetto giuridico; condanna la resistente Agenzia delle EntrateRiscossione, già RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 518,00 per spese vive, nonché in complessivi € 3.809,00, per compensi di cui € 851,00 per la fase “studio”, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase “istruttoria” ed € 1.453,00 per la fase “decisoria”, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina nella camera di consiglio della 1° sezione civile lì 01/09/2023
Il Presidente est.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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