TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. ssa all’udienza del 14/06/2019 ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1246/2019 pubblicata il 14/06/2019
nella causa iscritta al n. /2018 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
XXX SRL in persona del legale rapp.te pt rappresentato e difeso dall’ avv. to giusto mandato a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
E
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall’ avv. to giusta procura a margine della memoria difensiva
Resistente Nonchè
INPS in persona del legale rapp. te pt rapp.to e difeso dall’avv. to , giusta procura in atti
INAIL in persona del legale rapp.te pt rapp. to e difeso dall’avv. to giusta procura in atti
Resistenti
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.06.2018 il ricorrente deduceva che dall’estratto di ruolo veniva a conoscenza di avvenute iscrizioni a ruolo per le cartelle e gli avvisi di addebito dedotti per contributi Inps, Inail, eccependo l’omessa notifica di tali atti e comunque l’intervenuta prescrizione del credito contributivo. Concludeva per la declaratoria di illegittimità dei ruoli esattoriali e delle relative cartelle e per la prescrizione dei crediti ivi riportati, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio , si costituiva l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l’Inail, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
L’Ente di riscossione si costituiva in giudizio, eccependo l’inammissibilità della domanda. Nel merito, chiedeva comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
All’udienza del 14.06.2019, sulle conclusioni dei procuratori costituiti, il giudice decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Occorre soffermarsi sulla questione dell’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo.
La recente giurisprudenza ha statuito che “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass. SS. UU 19704/2015).
La Suprema Corte giunge a siffatta decisione dopo aver effettuato una analitica distinzione tra il “ruolo” e l’ “estratto di ruolo”, definendo il “ruolo” (atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione) come un “provvedimento” proprio dell’ente impositore (quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell’ente suddetto), mentre l’ “estratto di ruolo” viene classificato sempre e solo come un “documento” (un “elaborato informatico … contenente gli … elementi della cartella”, quindi unicamente gli “elementi” di un atto impositivo) formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta. Nella stessa pronuncia viene chiarito altresì che “La inidoneità dell’estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l’esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l’eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato….Il “documento” denominato “estratto di ruolo”, tale indicato dallo stesso concessionario che lo rilascia, non è invece specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente. Esso -che viene formato (quindi consegnato) soltanto su richiesta del debitore- costituisce (v. Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014) semplicemente un “elaborato informatico formato dell’ esattore … sostanzialmente contenente gli … elementi della cartella …”, quindi anche gli “elementi” del ruolo afferente quella cartella”. La Suprema Corte, pertanto, esclude l’interesse del richiedente ad impugnare il documento “estratto di ruolo”, ma afferma che può ovviamente sussistere un interesse del medesimo ad impugnare il “contenuto” del documento stesso, ossia gli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati. I suddetti atti (iscrizione del richiedente in uno specifico “ruolo” di un determinato ente impositore per un preciso “credito” di quest’ultimo; relativa cartella di pagamento fondata su detta iscrizione; notificazione della medesima -e del ruolo- al richiedente nella data indicata nell’estratto di ruolo ricevuto), ad avviso della Suprema Corte, “risultano univocamente impugnabili per espressa previsione del combinato disposto dei già richiamati articoli 19, lett. d), e 21, primo comma d.lgs. n. 546 citato. E ovviamente nessun problema in ordine alla impugnabilità dei medesimi si pone quando essi sono stati (validamente) notificati, sussistendo il diritto e l’onere dell’impugnazione con decorrenza dal momento della relativa notificazione (momento che per il ruolo e la cartella, come rilevato, è il medesimo ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 546 citato)”.
Nel caso che ci occupa, a ben vedere, è indubbia l’assenza di un interesse ad agire del ricorrente posto che l’inps e l’Agenzia delle Entrate hanno dato prova della notifica delle cartelle e degli avvisi in esame.
La Suprema Corte , nella pronuncia suindicata, ha riconosciuto un interesse ad agire ad impugnare il contenuto del documento “estratto ruolo” solo nel caso di omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento in esso richiamate proprio per far valere l’invalidità della notifica (o omessa notifica) di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza. La motivazione e il principio di diritto enunciato in tale sentenza depone per tale conclusione. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, “E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
L’interesse ad agire, infatti, è configurabile ogni qualvolta il processo è il solo strumento per ottenere un interesse giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice, e presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi dallo stesso scaturenti. L’accertamento di tale interesse, inteso quale esigenza di provocare l’intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (cfr. Cass. n. 3060/2002; Cass. n. 13485/2014 ).
La Suprema Corte ha di recente evidenziato che, nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, è stata affermata la possibilità per il privato di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi di una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l’atto precedente allorché sia notificato l’atto successivo, che si giustifica quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell’esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell’avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa.
Pertanto, nel caso di rituale notificata della cartella, mediante l’opposizione all’estratto di ruolo non è possibile contestare la fondatezza della pretesa creditoria, né la prescrizione del credito oggetto della cartella, che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione della stessa (cfr Cass. Sez. Lav. 61166/2019).
Nel caso di specie, dalle copie delle relate di notifica delle cartelle si evince che il numero delle stesse è riportato nella relata e la data di notifica coincide con quanto risultante dall’estratto di ruolo. Quanto agli avvisi di addebito, il numero di raccomandata risultante dalla relata coincide con quanto indicato nell’avviso medesimo. Per l’avviso di addebito notificato via pec , invece, il numero identificativo del file viene indicato in alto a sinistra e riportato nella pec di consegna in basso a destra. La data di notifica coincide con quanto risultante dal medesimo estratto di ruolo.
Giova, ancora, precisare che l’avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico che – essendo munito della fede privilegiata di cui all’art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza – costituisce il solo documento idoneo a provare – in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione – sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data ,sia l’identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l’atto (cfr. Cass. 8500/2005).
Tale avviso di ricevimento, rivestendo la natura di atto pubblico, e, riguardando un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall’art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza; pertanto, il destinatario che intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l’atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull’avviso, ha l’onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell’agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;Cass. 24852/2006; Cass. 4193/2010).
Quanto al disconoscimento della conformità all’originale delle copie delle relative di notifica di cui di discorre, occorre richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13).
Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, di cui all’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell’art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 2419/06, nonché, tra le altre, Cass. n. 11269/04 e n. 9439/10).
Questo giudice, infatti, oltre ad avvalersi della copia fotostatica della relazione di notificazione prodotta dall’Inps e dall’Ente di Riscossione, ha valutato le risultanze dell’estratto di ruolo impugnato attribuendo rilevanza al fatto che vi fosse stata annotata la data della notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi con il relativo numero e che queste fossero corrispondenti alla data desumibile dalla copia della relata di notificazione. Quanto agli avvisi notificati via pec , invece, il numero identificativo del file viene indicato in alto a sinistra e riportato nella pec di consegna in basso a destra. La data di notifica coincide con quanto risultante dal medesimo estratto di ruolo.
Sul punto giova rilevare che in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (cfr. Cass. 15035/2016).
Correlativamente, non sussisteva alcun onere probatorio dell’Agente per la riscossione avente ad oggetto l’esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice” (la quale è l’unico documento che resta nella disponibilità dell’Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento).
A ben vedere, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’Agente per la riscossione dia prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n. 11708/11, n. 1091/13), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest’ultima e correlativamente non vi è alcun onere probatorio in capo all’Agente di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (cfr. Cass. 10326 del 2014).
Ad avviso della Suprema Corte non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così, da ultimo, Cass. n. 15315/14, ma anche Cass. n. 9111/12, nonché, in fattispecie analoga, in tema di ICI, Cass. n. 20027/11, dove si precisa che “la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario l’onere eventuale di provare che il plico non conteneva l’avviso”, non operando tale presunzione ed invertendosi l’onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza; cfr., in tale ultimo senso anche Cass. ord. n. 20786/14).
Va perciò affermato che, pur essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale (cfr. Cass. n. 23213/14), “in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione” (crr. Cass. 9246/15).
Occorre ancora evidenziare che la norma di cui all’art. 2719 cod. civ. (che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche, cui legittimamente vengono assimilate quelle fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale (che, pur tendente ad impedirne l’attribuzione della stessa efficacia probatoria dell’originale, non impedisce al giudice di accertare tale conformità “aliunde”, anche tramite presunzioni), quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione (che, invece, preclude definitivamente l’utilizzabilità del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione, da parte di chi ebbe a presentarlo ed intenda comunque avvalersene, del relativo originale, onde accertarne la genuinità all’esito della procedura di verificazione – non ammessa per le copie – di cui all’art. 216 cod. proc. civ.). Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta (tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione (Sez. L, Sentenza n. 4661 del 02/04/2002 ; Cass. 212/2016).
Ebbene, nel caso che ci occupa, manca uno specifico disconoscimento della documentazione depositata tempestivamente dalle parti convenute.
Nella fattispecie in esame, gli atti opposti sono stati notificati all’indirizzo attribuito al contribuente dall’estratto di ruolo e in alcuni casi la raccomandata è stata restituita al mittente per compiuta giacenza, circostanza che comporta una presunzione di conoscenza dell’atto notificato.
Pertanto, spettava al contribuente l’onere di provare l’assoluta estraneità del “luogo di eseguita notifica” e pertanto la mancanza di collegamento tra detto luogo ed esso contribuente, non essendo a questo scopo nemmeno sufficiente la sola documentazione anagrafica alla quale deve essere riconosciuto esclusivamente un valore meramente presuntivo (mancante comunque nel caso che ci occupa) (cfr ex plurimis Cass. n. 10170 del 2016; Sez. 5 – , Sentenza n. 4799 del 24/02/2017).
Alcuna allegazione e prova vi è nella fattispecie de qua.
Non può poi non trascurarsi che molti degli avvisi di addebito opposti erano già stati oggetto di domande di rateizzazione da parte dell’opponente sia in data 19.10.2016 che precedentemente in data 11.02.2015 , istanza anche accolta dall’Agenzia delle Entrate. La predetta circostanza stride dunque con l’asserita omessa conoscenza degli atti opposti per omessa notifica dei medesimi.
Oggetto di rateizzazione sono le medesime cartelle aventi l’Inail quale ente impositore. Pertanto, valgono le considerazioni da poco espresse.
Alle stregue delle suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire in relazione alle cartelle nn. e per gli avvisi di addebito nn..
Non è dunque possibile esaminare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione, dal momento che la stessa doveva essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione delle cartelle, come già evidenziato.
Né sarebbe possibile far valere attraverso il rimedio di cui all’art. 615 c.p.c. i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione).
A tale proposito, come ritenuto dalla Suprema Corte (Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017) difetta nel ricorrente l’interesse ad agire, considerato che l’azione con la quale ai sensi dell’art. 615 c.p.c. si contesti il diritto di procedere all’esecuzione forzata presuppone l’esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l’eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l’ente impositore non proceda alla riscossione coattiva (cfr Cass. 6723/2019).
L’esito complessivo del giudizio e la sussistenza di orientamento difformi in ordine alla possibilità di vagliare l’eccezione di prescrizione in caso di rituale notifica delle cartelle impugnate consentono la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
1. dichiara la domanda inammissibile per carenza di interesse ad agire in relazione alle cartelle nn. e per gli avvisi di addebito nn.;
2. compensa tra le parti le spese processuali
Salerno, 14.06. 2019
IL GIUDICE
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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